Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16090 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16090

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19101-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell’avvocato SARA MADAMA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA BODRITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 20.11.2006 T.G. richiedeva il rimborso del credito di imposta Irpef di Lire 13.095.000, maturato nell’anno 1998, indicato quale “credito da utilizzare in compensazione” ma non riportato nella successiva dichiarazione perchè non presentata.

A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate, la contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo accoglieva con sentenza n. 175 del 2008.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 21.4.2011.11 giudice di appello confermava che, con riguardo alla richiesta di rimborso di somme indebitamente versate, non era applicabile il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma il solo termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2949 c.c..

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4 e art. 2041 c.c., poichè l’istanza di rimborso è stata presentata oltre il termine di decadenza.

T.G. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame è disciplinata dal D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, comma 4, ai sensi del quale nel caso specifico in cui una eccedenza di versamento di imposta non sia chiesta a rimborso, ma riportata ai fini del computo in diminuzione nella dichiarazione relativa all’anno successivo, e detta dichiarazione non sia presentata, il contribuente conserva comunque la facoltà (“può”) di richiederne il rimborso a norma del richiamato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma nell’osservanza della disciplina generale su modalità e termini di decadenza applicabili in materia di rimborsi di versamenti diretti. (in senso conforme da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 4369 del 23/02/2011, Rv. 616791 – 01).

Pertanto il contribuente doveva presentare istanza di rimborso della eccedenza di imposta versata nell’anno 1998 entro il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1, termine ampiamente scaduto alla data di presentazione della istanza di rimborso (20.11.2006).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese per i gradi di giudizio di merito; condanna la controricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro millecinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA