Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16090 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16090 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 24176-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

– TENUTA LORIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
SICILIANO, che la rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 26/06/2013

all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta delega in atti;
– FUSCO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
SICILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 1668/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 03/10/2007 r.g.n. 2197/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito l’Avvocato SICILIANO ROSARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità ricorso in via subordingEk._
rigetto.

– controricorrenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 novembre 2006 pubblicata il 3 ottobre 2007 la Corte
d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza
del 20 dicembre 2002 con la quale, in accoglimento delle domande di
Tenuta Loriana e Fusco Pietro, è stata dichiarata la nullità della
Quadri di 2° livello (Q2) in relazione alle lettere D) ed E) della circolare n.
35 del 1995, ed ha condannato Poste Italiane al risarcimento del danno in
favore di detti lavoratori. La Corte territoriale ha motivato tale decisione
considerando che Poste Italiane non si è attenuta a quanto previsto dalla
circolare n. 35 del 1995 recettiva dell’accordo sindacale stipulato in data 26
ottobre 1995 in applicazione dell’art. 21, 2° comma CCNL. In particolare
detta circolare prevedeva, per la copertura dei posti di cui alle lettere C) ed
E), che ciascuna sede provvedesse ad una preselezione del personale nella
misura del 120% dei posti disponibili indicando, quali criteri di massima, il
titolo di studio, l’esperienza lavorativa ed i corsi professionali svolti; per la
lettera D) 1’11% dei posti era riservato all’intera Area Operativa previo
accertamento professionale. In particolare la sede di Cosenza ha indicato di
avere tenuto conto, ai fini della prevista preselezione, della disponibilità e
dell’interesse di ciascun dipendente ad accedere all’Area Quadri di 2°
livello, mentre per la lettera E) non si accenna, come previsto, ai corsi

preselezione operata da Poste Italiane s.p.a. per la promozione all’Area

professionali, mentre si fa riferimento ad altri criteri non previsti. La Corte
d’Appello ha ravvisato, nella procedura concretamente adottata, un’aperta
violazione dell’art. 50 del CCNL che impone l’utilizzazione di procedure di
selezione idonee a garantire la massima trasparenza ed obiettività. Inoltre,
per la lettera D) sono stati adottati, ai fini della preselezione, criteri, quali
l’età anagrafica ed il voto di laurea, non previsti, e per la lettera E) la
preselezione si è svolta addirittura senza la predeterminazione di criteri
oggettivi per la valutazione dei titoli dei candidati e senza comparazione fra

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gli stessi. Riguardo al risarcimento per la perdita di chance, la Corte
territoriale ha considerato che non rilevava la mancanza di prova delle
probabilità che avrebbero avuto i candidati in caso di svolgimento corretto
della procedura concorsuale, in quanto, tale principio si applica nel caso di
procedura selettiva che violi i canoni prescritti, mentre nel caso in esame,

Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
a tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi la Tenuta ed il Fusco.
Poste Italiane ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1218 e 1226 cod. civ.,
e violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. circa la
selezione relativa al punto E) della circolare n. 35 del 1995. In particolare si
deduce che, nel caso di promozioni arbitrarie per violazione della
normativa pattizia che la impone e per mancata predeterminazione di un
obiettivo criterio di valutazione, il lavoratore non promosso non potrebbe
ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance di promozione, a
prescindere dai titoli propri e dei vincitori, ma potrebbe agire soltanto al
fine di ottenere l’annullamento delle promozioni e l’effettuazione delle
procedure secondo le regole previste dal contratto.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362 e segg. cod.
civ., violazione dell’accordo 26 ottobre 2005, dell’art. 50 CCNL del 2004 e
della circolare attuativa n. 35 del 1995, e dell’art. 41 della Costituzione in
relazione alla selezione relativa al punto D) della circolare 35/95. In
particolare si assume che Poste Italiane avrebbe legittimamente provveduto
a considerare anche il voto di laurea e l’età anagrafica al fine di ridurre il

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non vi è stata affatto una procedura selettiva.

numero dei candidati, in quanto, a fronte di una disciplina contrattuale
(circolare n. 35/95) che impone di effettuare la selezione di parte del
personale laureato (4100 unità) aspirante a promozione a livello quadro
(11% lettera D) mediante semplice “accertamento professionale”, sarebbe
interpretativamente consentito al datore di lavoro(art. 1362 e seguenti cod.
1175 e 1375 c.c.), di imparzialità e professionalità imposti dal CCNL (art.
50, comma 4 nonché dì libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.),
di procedere a una preliminare trasparente e pubblicizzata selezione dei
candidati tramite valutazione dei titoli professionali, per poi procedere a un
successivo colloquio attitudinale anziché limitarsi ad un mero colloquio di
gruppo.
Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1218, 1226, 1175,
1375 e 2697 cod. civ. In particolare si deduce che non sarebbe possibile la
liquidazione in via equitativa del danno a prescindere dalla dimostrazione
del nesso di causalità fra l’inadempimento datoriale ed il danno, e cioè
della concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica
superiore.
I tre motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente comportando la
soluzione di questioni tra loro strettamente connesse sul piano logico
giuridico, risultano fondati e pertanto il ricorso va accolto.
La pronuncia impugnata omette ogni indicazione della prova del danno
subito dai lavoratori originari ricorrenti, dalla dedotta illegittimità della
procedura concorsuale in questione. In particolare non risulta che sia stato
provato il danno da perdita di cnce tramite un concreto ed obiettivo
raffronto comparativo in termini di titoli di studio o di professionalità con
gli altri aspiranti, in modo da potersi affermare che i ricorrenti avrebbero
comunque ottenuto la qualifica a cui aspiravano, nel caso in cui la
procedura concorsuale fosse stata corretta. Come esattamente rilevato dalla

civ.), ai sensi dei fondamentali principi di correttezza e buona fede (art.

ricorrente, dall’affermazione del diritto al risarcimento del danno da perdita
di chance indipendentemente da ogni deduzione comparativa dei titoli
conseguirebbe un indiscriminato riconoscimento del medesimo diritto al
risarcimento del danno in favore di tutti i partecipanti al concorso
indipendentemente dai loro titoli e meriti. A tale riguardo questa Corte ha
che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni
derivanti dalla perdita di “chance” – che, come concreta ed effettiva
occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera
aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di
provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di
probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il
raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della
quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
(Cass. 28 gennaio 2005, n. 1752, Cass. 6 agosto 2007, n. 17176; Cass. 20
giugno 2008, n. 16877; Cass. 12 agosto 2008, n. 21544).
Nel caso di specie la società ricorrente ha rimarcato più volte che la Corte
territoriale non ha considerato affatto che Tenuta Loriana ed il suo
litisconsorte non hanno fornito a supporto delle loro domande idonea
documentazione, ed ha lamentato ancora che il suddetto giudice non ha
esaminato affatto il contenuto delle schede valutative dei preselezionati
dalla azienda, dalle quali poteva evincersi che per ciascun lavoratore si
erano tenuti presenti i criteri dettati dalle circolare n. 35, cui aveva fatto
riferimento la impugnata sentenza. Ed ancora la ricorrente ha anche, come
si è detto, affermato di avere agito in buona fede e correttezza
nell’espletamento della procedura selettiva, ed ha sottolineato
conseguentemente la infondatezza della domanda di risarcimento del

costantemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il creditore

danno. Corollario di quanto sinora esposto è che, in accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata va cassata.
Ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c. poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il
rigetto delle domande proposte da Tenuta Floriana e Fusco Pietro, dal
istruttorie non risulta configurabile alcun danno risarcibile sia sotto il
versante della sua esistenza che su quello della entità, che avrebbe dovuto
paramentrarsi sulla base della provata possibilità di superamento da parte
della Tenuta e del Fusco delle selezioni effettuate dalla società.
Sussistono giusti motivi per la natura della controversia in esame e delle
questioni trattate per compensare tra le parti le spese dell’intero processo, e
cioè dei giudizi di merito oltre che del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta da Tenuta Loriana e Fusco Pietro nei confronti di Poste Italiane
s.p.a. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei
giudizi di merito.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2013.

momento che dal contenuto del ricorso ed alla stregua delle risultanze

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