Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16090 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/08/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25908-2012 proposto da:

A.P.L. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA T. MONTICELLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

MATERA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO BIANCO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/11/2011 R.G.N. 755/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega orale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito l’Avvocato SICILIANO DOMENICO per delega orale Avvocato BIANCO

STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società A.p.l. spa assumendo che i vari contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione sottoscritti per operare presso la società convenuta erano stati stipulati in violazione della L. n. 196 del 1997 e del D.Lgs n. 276 del 2003. Chiedeva quindi dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società Autostrade dal 7.7.2001 o comunque da altra data successiva con ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni dovute. SI costituiva in giudizio la società A.p.l. contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Milano dichiarava la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 1.7.2001 tra le parti con ordine di riassunzione e con condanna al pagamento delle retribuzioni dal 24.1.2007, data della messa in mora della parte convenuta. La Corte di appello con sentenza del 10.11.2001 rigettava l’appello della società Autostrade. La Corte territoriale osservava che il primo contratto era stato stipulato per ” sostituzione di lavoratori assente” (seguito poi da otto altri contratti) e che, esaminando i dati relativi al personale in servizio presso il casello di Gallarate Ovest, emergeva che nel contratto di fornitura tra la società ed Adecco erano stati indicati 4 lavoratori per il detto casello mentre dalla documentazione prodotta emergeva che con detta causale erano stati applicati in cinque. Inoltre la prova andava offerta non in relazione ai flussi tra personale temporaneo e stabile mensili, ma alla prestazione giornaliera. Non era stata quindi offerta la prova delle ricorrenza delle condizioni legittimanti il ricorso al lavoro temporaneo; nè erano emersi elementi per ritenere che Il rapporto si fosse sciolto per mutuo consenso. Non era applicabile l’art. 32 del Collegato lavoro in quanto la sentenza non era stata impugnata sul punto delle conseguenze economiche.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società A.p.l. formulando 8 motivi motivi di ricorso, corredati da memoria; si è costituito controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 2697 c.c.; il termine utilizzato dal CCNL” sostituzione lavoratori assenti” implicava solo una verifica in ordine alla circostanza se il lavoratore fosse stato addetto in un arco temporale nel quale II CCNL prevedeva la possibilità di far ricorso al lavoro a termine.

Con il quinto motivo si allega la violazione dell’art. 112 c.p.c.: era stato ampliato il tema della dovuta verifica giudiziale spingendola sino all’accertamento del nesso causale tra la specifica assenza e l’utilizzazione del lavoratore temporaneo.

Con il sesto motivo si allega l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’accertamento andava condotto in relazione al complessivo numero dei turni svolti dai lavoratori temporanei con riferimento al numero turni espletati dal personale stabile: la documentazione prodotta attestava che il primo numero era sempre stata superiore al secondo e comunque sul punto la società aveva avanzato richieste istruttorie.

I tre motivi che appaiono strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente e preliminarmente in quanto concernono la legittimità del primo contratto giudicato Invalido dalla Corte di appello. I motivi appaiono fondati in quanto la motivazione della sentenza si fonda su due presupposti li primo errato ed il secondo non determinante. In primo luogo si afferma che la prova doveva essere offerta non in relazione ai flussi mensili ma per ogni giorno di prestazione. Non può accedersi a tale tesi: trattandosi di causale prevista dalla contrattazione collettiva andava solo verificato che effettivamente I lavoratori assunti attraverso li meccanismo del lavoro temporaneo avessero, nel loro complesso, sostituito personale assente con riferimento non solo ad un ragionevole arco temporale (posto che una prova parametrata sul singoli giorni sarebbe stata Indubbiamente “diabolica”). L’interpretazione delle clausole autorizzative del CCNL richiamate per legge come ipotesi di autorizzazione al ricorso al lavoro temporaneo deve, infatti, avvenire secondo criteri funzionali che guardano al sostanziale rispetto delle Ipotesi previste dalle parti sociali che, nel caso in esame, chiaramente hanno voluto che, nel complesso, il numero del lavoratori temporali non ecceda quello dei lavoratori stabili assenti in un arco temporale ragionevole.

L’altro elemento valorizzato nella decisione impugnata, e cioè che nel contratto di fornitura fossero stati richiesti 4 lavoratori per il casello di (OMISSIS) mentre dalla documentazione prodotta risultavano applicati 5 lavoratori sempre al detto casello, non appare di per sè determinante in quanto la Corte di appello non ha esaminato affatto la posizione specifica della C. in relazione all’esigenza dichiarata di sostituire personale assente, il che la società Autostrade aveva chiesto di provare e su cui aveva provveduto a depositare documentazione che attesterebbe che per il casello in parola effettivamente i lavoratori temporanei impiegati avevano provveduto a sostituire lavoratori assenti con riferimento alla comparazione tra numero di turni coperti dal personale stabile e numero di turni svolto da personale temporaneo in un arco dl tempo ragionevole. La verifica andava condotta con riferimento alla specifica posizione della Carboni anche alla luce della documentazione acquisita e delle prove richieste se necessarie ed ammissibili.

Conseguentemente si devono accogliere, per quanto sin qui esposto, i detti tre motivi con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano In diversa composizione.

I primi tre motivi che sono relativi all’eccezione di scioglimento del rapporto per mutuo consenso sono assorbiti, così come gli ultimi due motivi concernenti le conseguenze della ritenuta esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto sono assorbiti.

PQM

La Corte:

accoglie i motivi sub 4), 5) e 6), assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano anche per le spese in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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