Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1609 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1609 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA
sul ricorso 11879-2008 proposto da:
CONDOMINIO RESIDENZA DEL SOLE 91015200148 in persona
dell’amministratore pro tempore Geom. CAMILLO
FARRONATO, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE
ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato
ARTURO LEONE, che lo rappresenta e difende unitamente
2013
2270

all’avvocato TERZIARI GABRIELLA giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

I.N.A. ASSITALIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.;

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

- intimata –

avverso la sentenza n. 782/2007 del TRIBUNALE di
BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 29/12/2007, R.G.N.
1122/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto monitorio n. 97/04, il Giudice di Pace di
Bassano del Grappa ingiungeva al Condominio Residenza del
Sole, corrente in Romano d’Ezzelino, dì pagare
immediatamente alla Compagnia INA – Assítalia Le

interessi e spese legali, a titolo di pagamento della rata
del premio relativo ad una polizza assicurativa.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione
il Condominio ingiunto, assumendo che la polizza era stata
stipulata dall’amministratore ìn difetto di rappresentanza
e che, comunque, doveva intendersi cessata per intervenuto
recesso da parte del Condominio.
Costituitasi in giudizio l’opposta, il Giudice di Pace
respingeva l’opposizione, condannando l’opponente al
pagamento delle spese processuali.
Sull’appello proposto dal Condominio, il Tribunale di
Bassano del Grappa confermava integralmente la sentenza
impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle
spese del grado.
Avverso detta pronuncia (n. 702/07 del 27.11.2007)
propone ricorso per cassazione il Condominio Residenza del
Sole, affidandolo a quattro motivi; l’intimata non svolge
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in
quanto redatto secondo la c.d. tecnica dell’assemblaggio,
in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, 1 °
co, n. 3) c.p.c., che richiede al ricorrente di effettuare
“l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.
2. Secondo l’orientamento consolidato dì questa Corte,
“ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod.

Assicurazioni d’Italia s.p.a. la somma di C 1.859,21, oltre

proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero,
letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso,
del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si
dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la
vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è

esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla
Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello
di cui non occorre che sia informata), la scelta di quanto
effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso”
(Cass., Sez. Un., n. 5698/12).
3. Alla luce di tale orientamento (ribadito anche da
Cass. n. 10244/13, secondo cui “costituisce onere del
ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e
processuale, funzionale alla piena comprensione e
valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare
alla Corte un’attività … di competenza della parte
ricorrente”), il ricorso “assemblato” non soddisfa il
requisito di cui all’art. 366, co. 1 ° , n. 3 c.p.c. e
risulta, pertanto, inammissibile.
4. Nel caso in esame, il ricorso è stato redatto (per
oltre quaranta pagine) mediante riproduzione integrale
dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, della
comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo
grado, delle motivazioni della sentenza del Giudice di
Pace, dell’atto di citazione in appello e delle motivazioni
della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bassano del
Grappa, il tutto inframezzato da brevi passaggi di
raccordo: si tratta, all’evidenza, di una tecnica
espositiva Che non rispetta il requisito della sommarietà,
volto a realizzare un’efficace prospettazione impugnatoría
(da compiersi mediante selezione dei fatti sostanziali e

4

inidonea a soddisfare la necessità della sintetica

processuali rilevanti) che è funzionale all’immediata
comprensione degli stessi motivi di censura; deve
conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
5. In difetto di attività difensiva da parte
dell’intimata, non deve provvedersi in ordine alle spese di

P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Roma, 3.12.2013

Il Consigliere es

lite.

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