Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1609 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2022, (ud. 07/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27366-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 08/09/2016 R.G.N.

255/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell’8.9.16, la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha confermato la sentenza del tribunale di Sassari che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe di accertamento dei benefici della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, ai sensi della L. n. 255 del 1992, ex art. 18, comma 8, per il periodo dal 1987 al 2000.

In particolare, esclusa la decadenza ai sensi del D. n. 269 del 2003, ex art. 47, comma 5, convertito in L. n. 326 del 2003 (perché il ricorrente rientra nel regime previgente), ed esclusa la prescrizione (in quanto il relativo termine non può decorrere prima del riconoscimento INAIL dell’esposizione, né prima della maturazione del diritto a pensione), la corte territoriale sulla scorta delle prove fornite ha ravvisato l’esposizione rilevante del lavoratore all’amianto.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore.

Con il motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2935 c.c. per avere la corte territoriale trascurato che i benefici da esposizione all’amianto rilevano anche per l’anticipazione dell’accesso alla pensione, e che in relazione ai diritti relativi decorre in modo autonomo il termine prescrizionale; si aggiunge inoltre che la consapevolezza dell’esposizione del lavoratore all’amianto non coincide con il rilascio della certificazione INAIL, potendo essere, come nella specie, anche maturata in epoca precedente.

In argomento, questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 – 01) ha già precidato che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall’istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell’esposizione).

Nella specie, l’INPS – che ha ricevuto la domanda amministrativa per i benefici in questione solo in data 11.4.13 – ha fondatamente dedotto che la consapevolezza dell’esposizione in questione era maturata sin dall’epoca della presentazione da parte del lavoratore della domanda all’INAIL di accertamento delle condizioni lavorative di esposizione al patogeno (nella specie presentata pacificamente il 6.11.96), non occorrendo la conclusione favorevole del relativo procedimento amministrativo attivato presso l’INAIL, con conseguente irrilevanza del momento.

Tale conclusione è del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n. 3586 del 2019), i quali ricollegano il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell’esposizione, desumibile dal fatto stesso dell’inoltro all’INAIL della domanda di accertamento, restando irrilevante a tali fini l’esito della stessa.

In accoglimento del motivo di ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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