Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16088 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 16/03/2017, dep.28/06/2017),  n. 16088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8341/2012 proposto da:

MEDIOFACTORING SPA ORA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALDO PENAZZI, FRANCESCO BENATTI, GIANFRANCO

GAFFURI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

MEDIOFACTORING SPA ORA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALDO PENAZZI, FRANCESCO BENATTI, GIANFRANCO

GAFFURI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 120/2011 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBIARDIA, depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Mediofactoring spa presentava istanza di rimborso di un credito Irpeg, relativo all’anno di imposta 1994, che aveva acquisito dalla società ABB Finanziaria srl. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sentenza n. 209 del 2009 lo accoglieva condannando l’agenzia al rimborso del credito di imposta, degli interessi moratori sino al 31.7.2006, nonchè degli interessi anatocistici; non accoglieva la richiesta del riconoscimento del danno da svalutazione monetaria poichè non provato dalla ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società Mediofactoring spa si costituiva proponendo appello incidentale.

La Commissione tributaria regionale con sentenza n. 120 del 12.10.2011 rigettava l’appello principale; accoglieva parzialmente l’appello incidentale dichiarando dovuti gli interessi ulteriormente maturati dal 1.8.2006 al 31.12.2008, mentre rigettava la richiesta di indennizzo per svalutazione monetaria.

Contro la sentenza di appello Mediofactoring spa propone ricorso per tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Propone ricorso incidentale, con unico motivo.

Mediofactoring spa deposita controricorso al ricorso incidentale. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Ricorso principale.

1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da svalutazione monetaria con motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: in base al fatto notorio della perdita del potere di acquisto, il giudice di appello avrebbe dovuto fare ricorso ai criteri presuntivi in ordine alla possibilità di impiego di denaro coerenti con la situazione soggettiva imprenditoriale di Mediofactoring.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha affermato il principio che, in tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili l’art. 1224 c.c., comma 1 e art. 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, la particolarità della fattispecie tributaria impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 1224 c.c., comma 2, sicchè il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell’art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l’indisponibilità del denaro cagionata dall’inadempimento dell’Ufficio, ed offrirne prova rigorosa. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016, Rv. 639627-01).

La motivazione del giudice di appello è sufficiente, non contraddittoria e giuridicamente corretta, poichè afferma il principio che è onere del contribuente dimostrare l’esistenza di un maggior danno da svalutazione monetaria (come espressamente richiesto dell’art. 1224 c.c., comma 2) precisando che tale prova non può consistere nella mera allegazione del “fatto notorio” della svalutazione monetaria, (potendo verificarsi fenomeni di svalutazione nulla o di deflazione).

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 2727 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice di appello non ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria nella misura corrispondente al saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato di durata annuale.

La dedotta violazione di legge è infondata. Anche nel caso in cui sia ipotizzata l’esistenza di un danno da svalutazione a norma dell’art. 1224 c.c., comma 2, con riferimento al maggior rendimento netto dei titoli di stato di durata annuale (in conformità alla richiamata pronuncia di S.U. n. 19499 del 2008) è comunque applicabile la regola secondo cui, in caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, il danno da svalutazione monetaria non è mai “in re ipsa”, ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell’inflazione. Tale principio trova applicazione anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell’erario, rispetto alle quali peraltro – in considerazione della specificità della disciplina dell’obbligazione tributaria – la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutata con particolare rigore da parte del giudice di merito. (Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31/07/2007, Rv. 598300-01). Pertanto, era onere del richiedente dedurre e dimostrare che avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli nell’investimento in titoli di stato, e che, nel periodo temporale di interesse, il rendimento di detti titoli era stato superiore al saggio degli interessi moratori riconosciuti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, quantificando l’entità della differenza, onere non assolto secondo quanto ritenuto dal giudice di merito. Il motivo è viziato da profili di inammissibilità nella parte in cui rimette al giudice di legittimità una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, considerata anche l’assenza di censura, sotto il profilo del vizio di motivazione in fatto, con riguardo all’apprezzamento della documentazione relativa al rendimento dei bot annuali operata dal giudice di merito.

B) Ricorso incidentale della Agenzia delle Entrate.

Violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, convertito nella L. n. 248 del 2006, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha riconosciuto alla società, appellante incidentale, il diritto alla corresponsione degli interessi anatocistici.

Il motivo è inammissibile per inesistenza della statuizione censurata. Dalla parte motiva della sentenza risulta che la Commissione tributaria regionale si è pronunciata esclusivamente in ordine alla spettanza di maggiori interessi moratori, senza alcun riferimento agli interessi anatocistici, come confermato dalla stessa società nel proprio controricorso al ricorso incidentale.

Si compensano le spese in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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