Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16088 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16088 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

amministrativa
ORDINANZA I

Te, R.10 (Agi) eit)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5874/10) proposto da:
BEATO ULDERICO, in proprio e quale legale rappresentante della società “Il Carrozzone
S.n.c. di Beato Ulderico & C.” e DELLA VALLE PAOLO, rappresentati e difesi, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dal!’ Avv. Fabrizio Chioini, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avv. Benito Bonelli in Roma, Piazzale Clodio n. 56;
– ricorrenti –

contro
COMUNE DI FERMO, persona del Sindaco pro-tempore; – intimatoAvverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 377/2009, depositata il 15 luglio 2009 e non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 maggio 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio

Capasso, che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo ovvero, in
subordine, per la rimessione della questione di cui al primo motivo al Primo Presidente ai

sc, 06

fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
1

Data pubblicazione: 26/06/2013

FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29 febbraio 2008, il Comune di Fermo proponeva appello
avverso la sentenza n. 15/07 del Giudice di pace di Fermo, che, accogliendo l’opposizione
proposta dalla Società “Il Carrozzone S.n.c. di Beato Ulderico & C.”, e dei soci Beato
Ulderico e Della Valle Paolo, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione con la quale la Polizia

26/1999.
Il Tribunale di Fermo, nella regolare costituzione delle parti, con sentenza n. 377/09,
depositata il 15 luglio 2009, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello,
rigettando il ricorso proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione e compensando tra le parti le
spese di lite, sul presupposto che nel caso, di specie, non poteva ritenersi applicabile
normativa diversa da quella in considerazione per la quale era stata irrogata la sanzione e
che, in applicazione dell’art. 26 della L. Reg. Marche n. 26 del 1999, era necessaria
un’autorizzazione, di cui, invece, nella specie, le parti appellate non disponevano.
Avverso la suddetta sentenza Beato Ulderico e Della Valle Paolo hanno proposto ricorso
per cassazione, articolato in tre motivi. Il Comune di Fermo non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, perché
tardivamente proposto, sul presupposto che, avverso la sentenza del Giudice di pace
relativa ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, l’appello avrebbe dovuto essere
proposto con atto di citazione e non con ricorso. Conseguentemente, gli stessi hanno
rilevato che, mentre nelle cause da introdursi mediante ricorso è sufficiente il deposito in
cancelleria, ai fini della tempestività della domanda, in quelle da proporsi con citazione
rileva il momento della notifica, trattandosi di atto recettizio, e che, essendo stato proposto,
nel caso di specie, l’atto di appello in quest’ultima forma, lo stesso si sarebbe dovuto
ritenere inammissibile poiché notificato oltre il termine utile.
2

Municipale del suddetto Comune, aveva irrogato una sanzione ex art. 26, L. R. Marche n.

3. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto all’eccezione di decadenza, i
ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del D.Lgs
114/1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per averne il giudice di appello escluso la sua
applicabilità al caso concreto, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza,
ex art. 360 n. 5 c.p.c. .

c.p.c., per supposta mancanza od apparenza delle ragioni della decisione impugnata o,
comunque, perché fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi,
nonché l’omessa, insufficiente e comunque contraddittoria su un punto essenziale della
controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
5. Rileva il collegio che, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 14986 del 7 settembre 2012
della II Sezione civile, il Primo Presidente della Corte ha rimesso alla Sezioni unite la
risoluzione della questione di diritto (di particolare importanza) relativa alle modalità di
introduzione del giudizio di appello nella materia delle opposizione a sanzioni
amministrative e all’individuazione dei conseguenti effetti a seconda che l’impugnazione
venga proposta con citazione o con ricorso. Pertanto, poiché il primo pregiudiziale motivo
dedotto dai ricorrenti involge proprio detta questione sulla quale le Sezioni unite non si
sono — ad oggi — ancora pronunciate, si ravvisa l’opportunità di differire la trattazione del
ricorso a nuovo ruolo in attesa dell’emanazione della decisione in proposito da parte delle
Sezioni unite, quale consesso demandato allo svolgimento, nella sua più elevata
espressione, della funzione nomofilattica della Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile in data 24 maggio 2013.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4

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