Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16088 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 22/07/2011), n.16088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25870-2008 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUOTI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di S.A., titolare di un’agenzia di assicurazioni e di un distributore di carburante, conclusasi con p.v.c. del 5.6.1998 che rilevava consistenti attività di finanziamento da ritenersi estranee alle attività imprenditoriali dichiarate dal contribuente, venivano emessi a carico del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 due distinti avvisi di accertamento con i quali si contestavano gli ulteriori redditi provenienti dalla presunta attività di intermediazione finanziaria per gli anni 1993 e 1994.

Avverso entrambi tali atti proponeva ricorso il S. contestando potersi qualificare reddito da capitale quello accertato, e deducendo conseguentemente l’illegittimità degli atti impositivi per aver egli definito il reddito d’impresa ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 per il 1993, e del D.L. n. 230 del 1996, art. 3 per il 1994; in ogni caso eccepiva l’erronea determinazione dei maggiori redditi accertati nonchè l’illegittimità dell’accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Riuniti i ricorsi, il giudice adito li rigettava. Il contribuente proponeva gravame, invocando in suo favore anche gli esiti del procedimento penale avviato nei suoi confronti per gli stessi fatti nonchè l’annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio Entrate di tempio Pausania dell’atto di contestazione relativo agli stessi addebiti ai fini IVA per l’anno 1993, ma la C.T.R. della Sardegna con sentenza n. 150/9/07, depositata il 18.9.2007 e non notificata, in parziale accoglimento dell’appello riduceva i redditi imponibili unicamente in ragione dell’applicazione dei tassi legali, in luogo dei maggiori tassi applicati dall’Ufficio su ciascuna operazione di finanziamento per la determinazione del reddito imponibile.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso il S. articolando quattro motivi, successivamente sostenuti anche con il deposito di memoria aggiunta.

Al ricorso resisteva l’Agenzia delle Entrate con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte che dalla sentenza impugnata emerge che il giudice tributario ha essenzialmente confermato la legittimità dell’accertamento condividendone l’impianto laddove individuava “nella intermediazione finanziaria accertata in favore di 68 persone, e realizzata attraverso l’apertura di circa 46 conto correnti bancari, una nuova ed illecita attività ben diversa da quelle ufficiali di rivendita carburanti e agenzia di assicurazioni”.

L’atto impositivo in contestazione risulta invece impugnato dal contribuente che, senza negare l’attività di finanziamento attribuitagli, per un verso la prospetta però come ricompresa nell’attività d’impresa ufficialmente svolta, anche perchè rivolta a favorire la stessa clientela, con il duplice auspicato risultato di far risultare i redditi in questione non imponibili D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 45 e comunque non ulteriormente accertabili essendo stati i suoi redditi d’impresa definiti per gli anni 1993 e 1994 con adesione D.L. n. 656 del 1994, ex art. 3 e D.L. n. 230 del 1996, art. 3; mentre per altro verso deduce l’erronea quantificazione de volume d’affari determinato dall’Ufficio.

Tanto premesso, con i primi due motivi articolati deduce il ricorrente:

a) il vizio di insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla qualificazione del reddito accertato, come proveniente da capitale, anzichè come reddito d’impresa connesso alla attività di assicuratore e distributore di carburante. Al riguardo lamenta in particolare il contribuente la pretesa apoditticìtà delle affermazioni contenute in sentenza in ordine alla estraneità dei maggiori redditi accertati, rispetto all’attività dell’impresa principale; nonchè l’omessa valutazione degli elementi desumibili dal processo penale, a conferma di quanto sin dal primo momento dichiarato dal contribuente, sia con riferimento al volume di affari accertato (per il mancato scomputo dei redditi provenienti dalla vendita di carburante e dall’attività di assicurazione, per la duplicazione dei ricavi conseguenti alla omessa considerazione delle operazioni di mero rinnovo dei prestiti, per la sistematica contabilizzazione degli interessi nonostante numerose testimonianze li avessero esclusi) sia in ordine agli utili conseguiti (v.

operazione di cambio assegni effettuate per ragioni di mera cortesia;

finanziamenti senza interessi a parenti e amici).

b) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice di merito omesso di pronunciarsi su quanto specificamente dedotto per desumerne la non tassabilità degli interessi in questione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 51 perchè comunque percepiti nell’esercizio di un’attività di impresa.

I motivi, poichè strettamente connessi ruotando entrambi intorno alla natura del reddito in discussione, possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati.

Come già innanzi rilevato l’accertamento impugnato si fonda su una pluralità di elementi indiziari attentamente valutati dal giudice tributario e costituiti dalla rilevazione di 46 rapporti bancari estranei alle attività imprenditoriali ufficialmente svolte dal ricorrente; di ben 68 soggetti beneficiari dell’attività di finanziamento, a loro volta diversi dai clienti dell’attività “ufficiale” del S.; di operazioni di finanziamento per rilevantissimi importi.

Il giudice di merito, sulla base della circostanze di fatto innanzi evidenziate, ha con ampia e convincente motivazione, assolutamente immune da vizi logici, illustrato in maniera più che esauriente le ragioni per le quali doveva ritenersi che le numerose e spesso assai consistenti operazioni emerse dalla verifica non avessero “nulla a che vedere con le assicurazioni o la rivendita a di carburante” anche se, presumibilmente fossero realizzate con la liquidità proveniente dall’esercizio di quelle attività, rappresentando non già un’attività imprenditoriale, bensì una modalità di gestione del denaro rivolta al conseguimento di una più elevata redditività.

La valutazione al riguardo espressa dalla CTR, proprio perchè sostenuta da congrua motivazione, è sottratta al vaglio del giudice di legittimità. D’altronde le critiche in proposito esposte in ricorso giammai rilievo alcuno avrebbero potuto assumere, anche perchè rispetto alle operazioni risultanti dai conti correnti verificati dalla Guardia di Finanza il S. non si sarebbe dovuto limitare ad affermare che “i rapporti di finanziamento traevano frequentemente origine dal pagamento dilazionato di premi assicurativi e di compensi per rifornimenti di carburante”, ma avrebbe dovuto adeguatamente e analiticamente meglio specificare e provare le dedotte circostanze. Nè a tal riguardo utili elementi in senso contrario possono trarsi dal generico richiamo agli “elementi emersi nel corso dei procedimento penale”, risultando in proposito chiaramente insufficiente ti riferimento ai contenuti della sentenza penale di assoluzione intervenuta nei confronti del contribuente.

Anche su questo aspetto, peraltro, puntuale risulta la valutazione del giudice di merito che, senza affatto ignorare la decisione del giudice penale, ha correttamente ritenuto di dover procedere ad autonoma valutazione delle risultanze di causa, avuto riguardo alle regole e alle esigenze proprie del processo tributario.

Analogamente puntuali risultano le repliche contenute in sentenza rispetto a quanto dedotto dal contribuente in ordine alle operazioni di cambio di assegni o di rinnovo di prestiti invocate dal S. a sostegno dell’impugnazione del procedimento di calcolo seguito dall’Ufficio per l’accertamento dei maggiori redditi in contestazione.

Tanto premesso in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, ne consegue altresì l’infondatezza anche della seconda censura restando esclusa l’omessa pronunzia così come denunziata, avendo al contrario il giudice tributario soltanto implicitamente deciso la controversia in senso difforme rispetto alle aspettative del contribuente, negando che quell’attività di finanziamento potesse qualificarsi come attività svolta nell’esercizio d’impresa commerciale. E ciò tanto più che, avuto riguardo agli originari motivi di ricorso del contribuente, che secondo quanto risulta dallo stesso ricorso in esame nessun riferimento contenevano al disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 la problematica relativa alla natura del reddito procuratosi dal contribuente con l’attività di finanziamento, risultava posta con esclusivo riferimento alla prospettiva della ritenuta illegittimità dell’accertamento per essere stato il reddito d’impresa già definito con adesione. Con la conseguenza che il successivo richiamo alla suddetta norma, soltanto in sede di appello, correttamente è da ritenersi essere stato interpretato dal giudice nell’unica maniera processualmente ammissibile, e cioè come argomento a conforto della pretesa non tassabilità degli interessi percepiti, perchè realizzati nell’esercizio dell’impresa principale, alla quale soltanto aveva fino a quel punto fatto riferimento la difesa del S..

Con il terzo e il quarto motivo denunzia ancora il ricorrente:

c) la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa pronuncia, con riferimento alla eccepita violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 per non aver tenuto conto il giudice dell’inversione dell’onere della prova conseguente alle precisazioni rese dal contribuente alla Guardia di Finanza in ordine alla riferibilità delle operazioni bancarie accertate, all’attività di impresa ufficialmente svolta da lui svolta. Con esso la parte in sostanza si duole del fatto che, avendo essa dedotto la violazione della norma sotto il profilo della omessa valutazione degli elementi probatori offerti a riscontro delle operazioni bancarie, il giudice abbia pronunciato al riguardo con riferimento esclusivamente a profili attinenti alla regolarità formale del procedimento di accertamento.

d) il vizio di insufficiente motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando in particolare che non sarebbe stato sorretto da idonea motivazione l’accertamento in fatto asseritamente condotto dal giudice di merito circa la rilevanza e la significatività delle risultanze probatorie prodotte nel corso del giudizio.

I motivi, anche in questo caso opportunamente accorpati in unitaria considerazione in conseguenza della loro comune attinenza alla questione di merito oggetto dell’accertamento, così come articolati risultano infondati, e per vari aspetti addirittura inammissibili. E ciò, per quel che riguarda il primo, innanzi tutto per la genericità della sua formulazione avendo la parte omesso di riportare in maniera fedele ed integrale come la censura sia stata originariamente formulata, limitandosi a riprodurre uno stralcio del motivo di appello articolato al riguardo, non sufficiente a comprendere gli esatti contenuti della doglianza, in ordine alla quale peraltro la CTR risulta essersi pronunciata. A tal proposito giova oltre tutto evidenziare che la risposta del giudicante non va ricercata esclusivamente nel passaggio motivazionale espressamente dedicato alla problematica relativa all’art. 32 evocata dal contribuente, ma dall’intera motivazione, risultando in tal modo evidente come nell’ultima parte della sua decisione il giudice del gravame abbia inteso replicare alle censure relative alla regolarità della procedura laddove nella prima parte abbia affrontato il merito della vicenda, con affermazioni niente affatto smentite neanche in questa sede, avuto riguardo ancora una volta alla estrema genericità e inconcludenza delle mere affermazioni contenute in ricorso con riferimento alle dichiarazioni del contribuente che avrebbero chiarito che “le movimentazioni finanziarie di che trattasi erano conseguenti alle attività di rivendita di carburante e di agente generale di assicurazione ovvero non erano rilevanti a fini reddituali”.

Il quesito di diritto con il quale il terzo motivo si conclude risulta infine anch’esso risentire della genericità e astrattezza della formulazione della doglianza, nella misura in cui fa generico riferimento alla ipotesi nella quale il contribuente abbia in sede di contraddittorio fornito gli elementi volti a dimostrare l’irrilevanza delle risultanze bancarie ai fini della determinazione del reddito imponibile, senza assolutamente specificare come nel caso di specie ciò sarebbe avvenuto, emergendo dagli atti soltanto mere affermazioni a fronte di fatti specifici accertati (apertura dei c/c, clienti estranei all’impresa principale …).

Generica è anche la formulazione del quarto motivo di ricorso nella misura in cui contesta al giudice di tributario di non aver considerato le censure rivolte dal giudice penale all’operato della G.d.F. in ordine alla determinazione del volume d’affari realizzato dal contribuente con l’attività di finanziamento, per aver confuso i proventi di quest’ultima con quelli delle attività ufficialmente svolte dal contribuente, senza però riportare i contenuti dell’avviso di accertamento onde consentire di verificare la riferibilità anche all’atto dell’Ufficio delle critiche rivolte al p.v.c. e soprattutto senza indicare neanche una delle eventuali operazioni bancarie erroneamente riferita dall’Ufficio ad attività estranea a quella ufficialmente svolta dal S..

Ma soprattutto infondata è la doglianza, anche nella sua ulteriore estensione alla omessa considerazione delle operazioni di mero rinnovo di prestiti scaduti o di semplice cambio di assegni effettuate dal contribuente, con risultanze contabili non incidenti sul volume di affari, avendo il giudice di merito con l’ampia motivazione alla quale si è già fatto innanzi riferimento, per un verso puntualmente dato conto di aver verificato il volume di affari afferente l’attività di finanziamento esclusivamente sulla base delle risultanze “dei numerosi c.c. bancari destinati alla attività di intermediazione finanziaria (con esclusione quindi dei conti riferiti alle attività ufficiali)”, desumendola dai “versamenti fatti sugli stessi conti a favore del S. da terzi clienti”; e per altro verso, come già in precedenza rilevato, diffusamente esposto le ragioni di fatto per le quali le vicende innanzi menzionate non potevano ritenersi rilevanti ai fini della determinazione del volume di affari dell’attività di finanziamento.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con inevitabile condanna del ricorrente, per il principio della soccombenza, al rimborso in favore dell’Agenzia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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