Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16087 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 28/07/2020), n.16087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7018-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

SAETTA DI S.G. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO CIOCIANO;

– controricorrente –

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (CF. 13756881002), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

contro

SAETTA DI S.G. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO CIOCIANO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7311/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, depositata in data 16 agosto 2018, che, in controversia su impugnazione di estratto di ruolo relativo a cartella per tributi erariali per l’anno 2010, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che “la notifica della cartella esattoriale non è valida se essa è avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anzichè “.p7m”, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

La società si costituisce con un primo controricorso per contraddire al ricorso principale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 27 marzo 2019 si costituisce con controricorso spiegando incidentale adesivo.

La Società si costituisce mediante ulteriore controricorso per contraddire al ricorso incidentale adesivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità dell’atto denominato controricorso e ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione perchè tardivo. Ed infatti, poichè con tale atto difensivo l’agenzia per la riscossione non contesta il ricorso principale ma vi aderisce in toto, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass. n. 5439/2018; Cass., Sez. 1, ord. n. 24155/2017)va pertanto richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soccombente deve impugnare la sentenza entro i termini di legge, perchè l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex adverso”, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, (Cass., Sez. 5, sent. n. 21990/2015; Cass., Sez. L., sent. n. 14558/2012).

Nel caso di specie la sentenza del giudice d’appello era stata depositata il 16 agosto 2018, mentre L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soccombente dinanzi alla CTR e destinataria della notifica del ricorso principale della Agenzia, ha provveduto a spedire il proprio ricorso incidentale adesivo in data 27 marzo 2019, successiva al 28 febbraio 2019, dunque ben oltre il termine lungo (semestrale), vigente.

Il ricorso principale è affidato a due motivi.

Con il primo si deduce “error in judicando. Violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”

Con il secondo motivo si assume “error in judicando. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 68 del 2005, artt. 4, 5 e 6, artt. 148 e 149 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”

Il secondo motivo, riguardante la validità della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, pregiudiziale rispetto alla prima censura relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ed in virtù della sua priorità logica merita essere tratta per primo, è fondato. Questa Corte (Cass. n. Sez. 6 – 5, Ord. n. 6417/2019) ha già avuto modo di affermare, in analoga fattispecie, che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “.pdf” anzichè “.p7m”.

Infatti, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, a norma del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia – ed in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266).

Ebbene, in applicazione dei superiori principi, nel caso di specie ha errato la CTR invalida la notifica poichè non “solo l’estensione “.p7m” può attestare la certificazione della firma.

Il primo motivo, invece, è assorbito.

La Corte, conclusivamente, dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell’Ente riscossione; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell’Ente riscossione; accoglie il secondo motivo del ricorso principale dichiarando assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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