Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16087 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16557-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ANGELOZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1593/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma disponeva correzione dell’errore materiale della sentenza n. 1593/2019, sostituendo integralmente il testo erroneamente inserito nel sistema informatico. Con tale decisione affermava il diritto di C.A. alla indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.

Avverso tale decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la C..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Deve preliminarmente ritenersi infondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente sulla mancata proposizione del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.. Questa Corte ha chiarito che “La sentenza emessa all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., è soggetta all’ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., e non al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento la cui appellabilità è esclusa dall’art. 445 bis c.p.c., u.c.” (Cass. n. 12332/2015).

Nel caso di specie oggetto della impugnazione dinanzi al Giudice di legittimità è la sentenza n. 1593/2019, resa all’esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come integrata dalla ordinanza di correzione della medesima adottata all’esito di udienza di discussione, il 5.4.2019. Lo strumento per la impugnazione della predetta sentenza è dunque, come affermato da principio richiamato, il ricorso ordinario dinanzi alla Corte di cassazione.

2) Con primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per aver, il giudice, dichiarato il diritto alta prestazione a seguito di ricorso per correzione dell’errore materiale (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4).

Parte ricorrente si duole della totale sostituzione, in sede di correzione dell’errore materiale, del provvedimento in origine emesso.

Questa Corte ha recentemente affrontato il tema della correzione dell’errore materiale e dei confini in cui contenerlo, avuto riguardo alla emissione di provvedimenti informatici. Ha statuito che “Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile;

“ictu oculi”, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del “file” informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta” (Cass. n. 4319/2019).

Nel caso in esame il Tribunale con l’ordinanza di correzione ha evidenziato l’esistenza di un errore materiale consistito nell’invio telematico di un contenuto differente rispetto a quello oggetto del giudizio, e dunque costituente mero errore di sostituzione del “file” informatico…e scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione. Ha poi inserito l’esatto contenuto della statuizione assunta.

Il principio richiamato (Cass. n. 4319/19) ben si confronta con una modalità di lavoro diversa da quella “cartacea”, in ragione della quale l’errato invio di files informatici estranei alla fattispecie trattata è equiparabile alla ipotesi di lapsus calami quale materiale divergenza tra ideazione del giudice e sua grafica rappresentazione. L’orientamento, a cui si intende dare seguito, esprime maggiore adeguatezza, rispetto a precedenti pronunce (Cass. n. 2815/2016), circa il concetto di errore materiale, allorchè questo sia diretto ad una realtà processuale in cui regole del processo e tecnologia devono trovare sintesi appropriata.

Peraltro, rispetto alla fattispecie in esame, deve anche considerarsi che la determinazione del tribunale è conseguenza diretta dell’accertamento peritale svolto in giudizio, il cui contenuto risulta integrativo della decisione e non è stato contestato neppure in questa sede.

2) Con il secondo motivo l’Inps ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, art. 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). L’Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.

Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente dà atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata (indennità di accompagnamento).

Questa Corte, recentemente (Cass. n. 14412/2019) ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”.

La Corte ha anche soggiunto che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass. 24896/2019).

I principi esposti, del tutto coerenti con la fattispecie all’esame, rendono infondato anche tale motivo di censura. Il ricorso deve essere rigettato.

Attesa la novità della questione in punto di correzione dell’errore materiale, è opportuno compensare le spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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