Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16087 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19951-2014 proposto da:

D.R.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DORA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

MARTORANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICO MARTORANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SECURA ASSIPOPOLARE S.P.A. IN L.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1333/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2014 R.G.N. 8636/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato MARTORANO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1333/2014, depositata il 27 febbraio 2014, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame proposto dall’avv. d.R.G. avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione di giudicato sollevata da Secura Assipopolare S.p.A. in liq.ne coatta amministrativa, ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’ammissione allo stato passivo della Secura di un credito di Euro 226.258,86 a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi relativi ad un periodo (quello successivo all’apertura della procedura) che, secondo l’attore, non era stato compreso nell’oggetto di una precedente controversia fra le medesime parti definita con sentenza di questa Corte di cassazione del 19/7/1998.

La Corte di appello osservava come il giudizio di opposizione allo stato passivo fosse caratterizzato dalla natura impugnatoria e dal principio di immutabilità della domanda, con la conseguenza che l’appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo che nel pregresso giudizio di opposizione allo stato passivo egli aveva limitato ad una certa epoca le richieste relative alla rivalutazione e agli interessi (come peraltro emergeva dall’esame della sentenza del Tribunale di Roma n. 13707/1990, che tale giudizio aveva definito in primo grado), ma anche che l’istanza proposta anteriormente all’originaria opposizione, tendente ad ottenere il primo riconoscimento, conteneva la stessa limitazione: in difetto di tale dimostrazione, non poteva ritenersi che la limitazione fosse stata inserita nell’istanza originaria; non poteva escludersi che quest’ultima fosse stata formulata in modo ampio e contenesse la generica richiesta di riconoscimento anche dell’intera rivalutazione e di tutti gli interessi; non poteva infine escludersi che tale delimitazione temporale fosse stata inserita in occasione dell’introduzione della causa pregressa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’avv. G. d.R. affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria; Secura è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che egli fosse gravato dall’onere di provare la diversità di petitum e di causa petendi tra l’oggetto dell’originaria istanza di ammissione al passivo e l’oggetto del successivo ricorso di ammissione tardiva al fine di sottrarsi all’eccezione di giudicato della sentenza resa nel giudizio di opposizione, laddove, essendo stata tale eccezione sollevata in sede di costituzione dalla difesa della procedura, era a quest’ultima che incombeva l’onere di provare, con l’eventuale esibizione di copia dell’istanza originaria, che la stessa fosse stata formulata genericamente con riferimento alla rivalutazione monetaria e agli interessi e cioè senza la limitazione temporale contenuta, in conformità delle conclusioni rese nella decisione pronunciata dalla Corte di appello con la sentenza del 9 marzo 1995.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del principio giurisprudenziale di prossimità della prova, censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di appello tenuto conto del fatto che, indipendentemente dal riparto probatorio quale stabilito dall’art. 2697 c.c., la Procedura era, tra le parti in causa, l’unico soggetto in grado di fornire la dimostrazione ritenuta dalla Corte di appello necessaria al fine di delimitare i termini dell’originaria richiesta di ammissione al passivo.

1.3. Con il terzo motivo, deducendo falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e L. Fall., art. 98, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto gravata la parte dell’onere di dimostrare l’esatto tenore dell’originaria domanda di ammissione al passivo mentre si trattava di documentazione acquisibile di propria iniziativa dal giudice.

1.4. Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e art. 112 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte di appello ritenuto che la mancata indicazione nella originaria istanza di ammissione al passivo del termine, entro il quale dovesse essere effettuato il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi in via privilegiata, comportasse di intendere la domanda come assolutamente generica, così del tutto trascurando di considerare che l’interpretazione della domanda giudiziale come atto di autonomia privata deve essere effettuata avendo riguardo non soltanto alla sua lettera ma anche alla finalità che si propone e al contesto nel quale è formulata.

1.5. Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 1367 c.c. e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza per avere la Corte trascurato di considerare che la domanda giudiziale come atto di autonomia privata deve essere Interpretata alla luce del canone di conservazione di cui all’art. 1367 c.c., secondo il quale nel dubbio la manifestazione di volontà va intesa nel senso in cui possa sortire effetto giuridico; con la conseguenza che l’originaria istanza di ammissione al passivo non poteva essere interpretata se non come intesa a conseguire il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi in via privilegiata fino alla data di apertura della procedura di liquidazione coatta perchè solo entro tali limiti, alla luce della inequivoca e tassativa formulazione della L. Fall., artt. 54 e 55, nel testo all’epoca vigente, poteva avere ingresso.

1.6. Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente, deducendo falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., L. Fall., art. 98 e art. 2909 c.c., censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente dedotto, dalla ritenuta natura impugnatoria dell’opposizione allo stato passivo, che i limiti del giudicato formatosi all’esito del relativo procedimento andassero tracciati con riferimento esclusivamente alla originaria istanza di ammissione e non anche alle successive specificazioni e limitazioni contenute nell’atto di opposizione.

2. E’ fondato e deve essere accolto il terzo motivo di ricorso.

3. Deve infatti ribadirsi l’orientamento, secondo cui “il ricorso con il quale, a norma della L. Fall., art. 93, si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata nè al fascicolo di ufficio, nè a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruire sulla scorta degli ulteriori atti processuali il contenuto di quella e che ne ritenga l’esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione” (Cass. 12 febbraio 2014 n. 3164). Conforme Cass. 17 settembre 2015 n. 18253 (ord.).

3.1. In particolare, è stato osservato che il giudice dell’opposizione deve essere in grado di esaminare in ogni momento la domanda di ammissione, ai fini sia del rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sia del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità di eventuali domande nuove proposte dal creditore. Non vi è allora alcuna ragione per ritenere che il ricorso di cui alla L. Fall., art. 93, introduttivo della prima fase del procedimento di merito che si conclude col decreto di accoglimento o di rigetto dell’opposizione, e già contenuto nel fascicolo d’ufficio della procedura ai sensi della L. fall. (art. 90), non sia sottoposto al regime dettato in via generale dall’art. 168 c.p.c., comma 2, e dall’art. 36 disp. att. c.p.c..

Ne consegue che (non essendo espressamente prevista la formazione, all’interno del fascicolo d’ufficio della procedura, di un apposito fascicolo d’ufficio del singolo procedimento sommario introdotto dal creditore con la domanda di ammissione), una copia del ricorso introduttivo deve essere inserita nel fascicolo d’ufficio dell’opposizione, che il cancelliere forma a seguito del deposito del relativo atto, essendo questo il primo momento utile a consentire che quel ricorso entri concretamente a far parte di tale fascicolo, così che, come previsto in ogni processo di merito di natura impugnatoria, il tribunale adito ai sensi della L. Fall., art. 99, possa controllare la rispondenza fra causa petendi e petitum dell’originaria domanda e di quella avanzata con l’opposizione nonchè i limiti entro i quali la prima di esse è stata devoluta alla sua cognizione.

D’altro canto, la mancanza fra gli atti del giudizio di una copia del ricorso introduttivo, la cui produzione non risulta richiesta dalla L. Fall., art. 99, ai fini dell’ammissibilità o della procedibilità dell’Impugnazione e che non è un documento probatorio del credito, non può giustificare una pronuncia di rigetto; in tal caso, pertanto, il giudice dell’opposizione che non sia in grado di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, i termini effettivi della domanda di ammissione, il cui esame gli appaia indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione.

4. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri.

5. La sentenza deve conseguentemente essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato sub 3, richiedendo alla Cancelleria la trasmissione della domanda di ammissione al passivo inoltrata dal ricorrente al Commissario o disponendone ex art. 210 c.p.c. l’esibizione.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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