Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16086 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26048/2015 proposto da:

M.B., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

a margine del ricorso per cassazione, dall’Avv. Luigi Marcialis,

presso il quale elegge domicilio speciale;

– ricorrente –

contro

P.G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina

Ceccarelli e presso lo studio di quest’ultima elettivamente

domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicato in

data 21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso alla Corte di appello di Cagliari del 25 febbraio 2015, M.B. proponeva reclamo avverso il decreto del 10 febbraio 2015 del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la sua richiesta di revoca dell’assegno divorzile ovvero di riduzione alla luce delle sue condizioni economiche e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali e deduceva il venir meno dell’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge per effetto del trascorrere del tempo e la rilevanza sostanziale della disposta l’assegnazione di quota della pensione del M..

2. La Corte di appello di Cagliari rigettava il reclamo sostenendo l’assenza di fatti sopravvenuti legittimanti la revisione dell’assegno; la mancanza di giustificati motivi, l’irrilevanza del decorso del tempo e che il mutamento delle condizioni patrimoniali dell’obbligato non poteva essere costituito dagli esborsi riferibili ad un pregresso inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno nella misura prevista dal titolo giudiziale.

3. M.B. ricorre in cassazione con due motivi.

4. P.G.M. resiste con controricorso.

5. M.B. ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza stante la natura delle questioni trattate e l’assenza di precedenti specifici.

PQM

Rimette la causa in pubblica udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati idetificativi delle parti e dei soggetti

menzionati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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