Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16086 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16086 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

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Sul ricorso proposto da:

Data pubblicazione: 26/06/2013

SENTENZA

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

PASTORE Angela
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Potenza 4.12.2007;
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estensor

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23 maggio 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, la rimessione
in termini della ricorrente.

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza 4.12.2007, che, in riforma della sentenza C.T.P. di Potenza n.
77/04/2005, ebbe ad accogliere l’appello del contribuente, così dichiarando la
illegittimità dell’avviso di accertamento determinativo di una plusvalenza relativa a
due cessioni onerose di terreni edificabili, indicata in complessive Lit 299.966.000
quale reddito tassabile ai fini IRPEF (oltre che ILOR e SSN) per il 1995, avuto
riguardo a due beni immobili in Potenza, già caduti in successione nel 1964, sul
presupposto che l’applicazione del criterio della tassazione separata ai sensi
dell’art.16 d.P.R. n.917/1986, pur già affermata dalla predetta C.T.P., non si
accompagnava ad un’esatta quantificazione della base imponibile.
Ritenne in particolare la C.T.R. che, dovendo la plusvalenza essere costituita
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed il prezzo o costo di acquisto del bene,
al netto dell’INVIM, aumentato di ogni altro costo inerente e tenuto conto delle
rivalutazioni secondo l’indice di variazione dei prezzi al consumo, l’appello doveva
essere accolto, essendo stati indicati dal contribuente i valori da detrarre sin dal
ricorso introduttivo (riferendosi a quelli in possesso dell’amministrazione finanziaria)
e poi riesposti con l’appello.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo agli
artt.81, co. 1, lett. b) e 82 n. 917/1986, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ.,
avendo erroneamente escluso la C.T.R. la sottoposizione a tassazione della
plusvalenza da cessione di terreno edificabile, divenuta — dopo l’integrazione
dell’art.11 1. n.413 del 1991 – sempre assoggettabile alle citate imposte, anche se i
beni sono stati acquisiti a seguito di successione o donazione ed a prescindere dalla
durata del possesso.

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estensore coi*. .ferro

udito l’avvocato Paola Zerman per l’Avvocatura generale dello Stato che deposita in
udienza avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui era stato notificato
il ricorso, non andato a buon fine per trasferimento del legale del contribuente;
chiede rimessione in termini, richiamando i principi di buona fede e collaborazione
processuale cui si sarebbe dovuto attenere il difensore di controparte ed essendo
questa odierna la prima udienza successiva del processo;

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141 .”N.S1 DEL DL;
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MATERIA TRIBUTARIA

Con il terzo motivo, si deduce ulteriore violazione di legge, ai sensi dell’art.112
cod.proc.civ., in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo la C.T.R. non
considerato che il contribuente già aveva circoscritto i motivi di doglianza alla
richiesta di tassazione separata ed alla rideterminazione della plusvalenza per via dei
costi sostenuti, ciò precludendo che il giudice potesse giungere sino ad una
pronuncia su un motivo di nullità dell’avviso di accertamento, in realtà non dedotto
e con tale decisione esponendo a vizio di ultrapetizione la sentenza finale.
1. Il ricorso è inammissibile, ostando al suo esame la pacifica omissione di notificazione
tempestiva dell’impugnazione al difensore della contribuente, né sussistendo le
circostanze giustificative della domandata rimessione in termini. Opera invero in
materia il principio, cui questo Collegio intende dare continuità, per cui “in tema di
notificnione degli atti processuali, quando la stessa debba avvenire in un termine perentorio e non si
concluda positivamente per circostante non imputabili al richiedente, la parte istante, dopo aver
appreso l’esito negativo del procedimento notificatorio, ha l’onere di attivarsi tempestivamente, entro un
termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadente. Ne
consegue che, ove la parte istante non si attivi in un tempo ragionevole, deve escludersi la sussistenza
dei presupposti che consentono al giudice di disporre la timessione in termini ai sensi dell’art. 133,
secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. 9114/2012). Ed in applicazione di tale principio, si
osserva che la ragione impeditiva del perfezionamento della notifica fu acquisita dalla
parte odiernamente impugnante per effetto della restituzione del plico, di cui era stata
tentata la spedizione per via raccomandata, restituita al notificante per trasferimento
del difensore, completandosi in quella sede – e dunque da gennaio del 2009 —
un’inerzia protrattasi sino ad oggi, e per la quale non è stata allegata alcuna particolare
giustificazione.
DEPOSITATO IN CANCELLEMA
IL

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

..2.6-511.2013
..

Il Fumi()
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.

Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.360 n.5
cod.proc.civ., contestandosi l’iter seguito dalla sentenza impugnata che,
riconoscendo l’erroneità del calcolo della plusvalenza tassabile, avrebbe dovuto
provvedere alla sua più corretta quantificazione, stante il dato pacifico della
percezione di essa in capo al contribuente e non invece dichiarare l’annullamento
dell’avviso di accertamento.

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