Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16086 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. un., 09/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25765-2020 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARCO

SPATARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA LOMBARDIA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

978/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona

della Sostituta Procuratrice Generale Dott. CERONI Francesca, la

quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

dichiarino la giurisdizione ordinaria.

 

Fatto

RILEVATO

1. il prof. R.C., vincitore del concorso per dirigente scolastico, aveva convenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per l’accertamento del diritto di precedenza, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, nella scelta della sede di assegnazione e per la declaratoria del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Campania, ovvero, in regione viciniore;

2. la domanda era stata accolta, ma in sede di reclamo, proposto dal Ministero ai sensi dell’art. 669 c.p.c., il Tribunale in composizione collegiale, in riforma del provvedimento cautelare, dichiarò l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e assegnò il termine di 30 giorni per la riassunzione davanti al Tribunale di Busto Arsizio;

3. il Tribunale di Busto Arsizio, innanzi al quale era stato riassunto il giudizio, accolse il ricorso cautelare e dichiarò il diritto del R. ad essere assegnato, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, quale dirigente scolastico presso la sede scolastica disponibile più vicina al domicilio dei genitori del R. e condannò il Ministero a stipulare il contratto di lavoro nei termini indicati.

4. avverso il suddetto provvedimento, il Ministero propose reclamo ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, eccezione accolta dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 4.6.2020;

5. il R. propose ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., e, dedotta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nel merito domandò l’accoglimento delle domande già proposte in sede cautelare; anticipò che avrebbe proposto regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte;

6. fissata, ai sensi dell’art. 415 c.p.c., comma 2, l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 30 ottobre 2020 innanzi al Tribunale di Busto Arsizio (nella modalità di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. nella L. 17 luglio 2020, n. 77), il R. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con ricorso notificato in data 14 ottobre 2020 all’Avvocatura Distrettuale di Milano e all’Avvocatura Generale dello Stato, ed ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

7. il Ministero dell’Istruzione è rimasto intimato;

8. il Pubblico Ministero, nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; ha richiamato la sentenza di queste Sezioni unite n. 7945/2008.

Diritto

CONSIDERATO

9. il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile;

10. esso, infatti, risulta proposto nella pendenza del giudizio di merito, azionato ai sensi dell’art. 414 c.p.c., in data successiva alla pronuncia del decreto ex art. 415 c.p.c. e prima della decisione della causa;

11. il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall’attore in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, e, dunque, di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, con conseguente ritardo della definizione della causa (Cass. Sez.Un. 30 marzo 2021 n. 8774, Cass. Sez.Un. 18 dicembre 2018 n. 32727);

12. l’ammissibilità del regolamento preventivo non è esclusa dalla decisione del giudice ordinario in sede cautelare;

13. ciò perchè il provvedimento cautelare in corso di causa non costituisce sentenza, neppure quando risolva -contestualmente la questione di giurisdizione, eccezion fatta per i casi in cui la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva (Cass. Sez.Un. 30 marzo 2021 n. 8774, Cass. Sez. Un. 15 dicembre 2016 n. 25840, Cass. Sez.Un., 20 giugno n. 14041);

14. nella fattispecie in esame, la questione posta con il presente regolamento non è riferita al procedimento cautelare, ma riguarda il merito delle domande proposte dinanzi al giudice ordinario;

15. la questione posta nel regolamento in esame è già stata oggetto di ampia e diffusa disamina da parte di queste Sezioni Unite con la sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945, relativa a vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame;

16. nella citata sentenza è stato affermato che “In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio”;

17. dal principio affermato nella richiamata sentenza n. 7945/2008, al quale va continuità, in quanto risultano condivisibili le argomentazioni motivazionali che sorreggono detta decisione, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., consegue che nella fattispecie in esame deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario;

18. ciò perchè la procedura concorsuale alla quale ricorrente ha

partecipato, risultando tra i vincitori, è stata indetta con D.D.G. del Ministero n. 1259 del 23 novembre 2017 e perchè il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

19. non occorre disporre alcuna transiatio iudicii (L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 59) poichè il giudizio pende già innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, che provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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