Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16086 del 02/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19640-2012 proposto da:

D’ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio degli avvocati

ROSARIO SALONIA, FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresentano e

difendono, unitamente all’avvocato GIANFRANCO MINICO’, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

Nonchè da:

B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SIMONE DE SAINT BON N. 89, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE DE LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

GALLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D’ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 392/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/03/2012 R.G.N. 997/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 392/2012, depositata il 29/3/2012, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame proposto da Antonio B. e in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone, respingeva l’opposizione a precetto proposta da D’Alessandro Costruzioni s.r.l. con ricorso in data 8/2/2010.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi.

Il lavoratore ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Nella pendenza del giudizio di cassazione è stata depositata nota congiunta dei difensori delle parti, con cui è stato comunicato il perfezionamento di un accordo transattivo, in virtù del quale sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono intendersi abbandonati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla nota sopra richiamata del 13 dicembre 2015, recante la sottoscrizione dei difensori di entrambe le parti, risulta che queste hanno raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale tanto il ricorso per cassazione, proposto dalla società, come il ricorso incidentale, proposto dal B. devono intendersi transatti e abbandonati.

Ne consegue che fra le parti è venuta a cessare la materia del contendere.

Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, se ne deve disporre l’integrale compensazione, stante l’ampiezza dell’accordo raggiunto dalle parti.

PQM

la Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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