Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16085 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 16/03/2017, dep.28/06/2017),  n. 16085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29946/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GEOTEC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50 C/O SEDE

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (A.I.G.A.), presso lo studio

dell’avvocato NICOLA ROCCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2010 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Geotec srl un avviso di recupero di credito di imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, utilizzato in compensazione negli anni 2001 e 2002 per un importo di Euro 117.916. Il credito di imposta veniva disconosciuto perchè la società non aveva inviato il modello “CVS” prescritto a pena di decadenza del beneficio dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a).

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Matera che lo rigettava con sentenza n. 318 del 2007.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 19.10.2010, annullando l’avviso di recupero impugnato. Il giudice di appello riteneva che l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati fruendo della agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, “si presta a varie interpretazioni tra le quali è preferibile quella per cui l’inoltro dei dati si riferisce ai flussi finanziari futuri e non a quelli esauriti”.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso deducendo con unico motivo, violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 e della L. n. 289 del 2002, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè insufficiente motivazione.

Geotec srl resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. In materia di contributi sotto forma di credito d’imposta, concessi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), prevede che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data del 8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati mediante compilazione e trasmissione, nel termine previsto, dell’apposito modello di comunicazione (cosiddetto modello CVS), prevedendo espressamente la decadenza dal contributo conseguito automaticamente in caso di mancato o tardivo adempimento. (Sez. 5, Sentenza n. 14212 del 08/07/2015, Rv. 635806-01; Sez. 5, Sentenza n. 16711 del 12/08/2015, Rv. 636284-01).

La Corte cost. con ordinanza n. 124 del 2006 ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), osservando, tra l’altro, che la norma non viola il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie “perchè la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito”.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo controverso che la società contribuente ha omesso di inviare il modello di comunicazione richiesto dalla legge a pena di decadenza dal beneficio fiscale, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Si compensano le spese dell’intero giudizio, considerata la natura dibattuta delle questioni esaminate, sulle quali si è manifestato un orientamento interpretativo divergente da parte dei giudici di merito.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Spese compensate per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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