Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16085 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16085 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 26/06/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

FIESCHI RAVASCHIERI DEL DRAGO Giovanni (erede di Fieschi
Ravaschieri Omelia), rappr. e dif. dall’avv. Paolo Puccioni, con elezione di
domicilio presso lo studio di questi, in Roma, via G.Zanardelli n.36, come da
procura a margine dell’atto
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estensore con

1TO

-controricorrente e ricorrente incidentaleper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma 30.11.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23 maggio 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello
incidentale.

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Roma 30.11.2007, che, in conferma della sentenza C.T.P. di Roma n.
490/25/2005, ebbe a rigettare l’appello dell’Ufficio, così ribadendo la illegittimità
della cartella di pagamento emessa per tassazione IRPEF (per il 1999) sulle
plusvalenze realizzate a seguito di cessione onerosa di terreni edificabili, a seguito di
percezione di indennità in luogo di esproprio e decreto di occupazione definitiva,
relativamente a beni espropriati per pubblica utilità. La somma ricevuta era stata
invero inferiore al valore dei beni, pervenuti in successione nel 1929 e rivalutati,
dovendosi perciò escludere ogni plusvalenza ulteriormente tassabile.
Ritenne in particolare la C.T.R. che dovesse essere confermata la statuizione
della C.T.P. in ordine alla rivalutazione degli acquisti per successione in base
all’indice ISTAT e che l’appello dell’Ufficio aveva trascurato che i valori riportati
nell’atto di divisione (del 1953 e pari, rispettivamente, a Lit 63 e 55 al metro quadro)
non erano provatamente identici a quelli dell’anteriore atto di successione (del 1929),
per effetto del quale i beni erano pervenuti al contribuente, ciò impedendo di
procedere ad una attualizzazione solo dal 1953.
Il ricorso è affidato a due motivi. Il controricorrente, nel contrastare il ricorso,
resiste con atto difensivo con cui svolge ricorso incidentale, con un motivo. Il
ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce il vizio di contraddittoria
motivazione, in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ., avendo erroneamente ritenuto
la C.T.R. che i valori dichiarati all’anno della divisione (1953) non potevano
corrispondere a quelli originari al momento dell’acquisto dei beni per successione
(1929) e che però non vi erano dati da cui desumere quali fossero i valori dei beni al
1929, ma ciononostante non erano stati utilizzati, come base per la rivalutazione, gli
unici valori certi, cioè quelli dichiarati nel 1953.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, quanto agli artt.1-2 d.lgs.
n.546/1992 e principi generali del processo tributario, in relazione all’art.360 n.4
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estensore cnTterro

udito l’avvocato Paola Zerman per l’Avvocatura generale dello Stato;

1. Va in primo luogo rilevata l’ammissibilità del ricorso, contrastato dal resistente con la
preliminare eccezione del difetto di corretta individuazione della parte-contribuente,
per essere la già mandante del procuratore generale — questi, originariamente
ricorrente nel merito (ed attuale controricorrente) – deceduta in pendenza del
procedimento di primo grado, cioè il 3.4.2004, due mesi dopo l’introduzione del
contenzioso tributario in esame. L’eccezione è infondata: pur dando atto di tale
decesso solo ora, il controricorrente Giovanni Fieschi Ravaschieri Del Drago, che
nella presente fase di procedimento si difende ed agisce esplicitamente come erede di
Ornella Fieschi Ravaschieri, dopo esserne stato il procuratore generale, risulta aver
ricevuto le notifiche dell’impugnazione ed aver sostenuto il contraddittorio sul
rapporto tributario controverso, essendone egli il soggetto reale. Può invero dirsi
rispettato, alla luce dell’art.328 cod.proc.civ., il principio per cui il giudizio di
impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente
legittimati, desumendosi dalla menzionata norma la volontà del legislatore di adeguare
il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai
fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali
effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase
attiva del giudizio e non dichiarato né notificato (Cass. 17692/2011; 259/2011).
Inoltre, la costituzione dell’erede, parte sostanziale, ha assunto portata sanante il vizio
di nullità relativo all’impropria notifica dell’impugnazione alla parte deceduta, nella
specie il ricorso per cassazione (Cass. 11848/2009). Né peraltro può dirsi che l’Ufficio
abbia mai avuto formale comunicazione del decesso stesso, essendo prive di pregio le
congetture probabilistiche prospettate dal controricorrente e facenti leva su
considerazioni attinenti all’elevata età della parte originaria ovvero su altri rapporti
tributari con l’Amministrazione, in cui il controricorrente già figurava come erede,
e senza relazione alcuna con eventuali
circostanza meramente affermata
impugnazioni nei gradi di merito, non più precisamente richiamate.
2. Il ricorso incidentale è a sua volta inammissibile, non avendo il controricorrente — già
presente nel processo e sia pur come procuratore generale della Fieschi Ravaschieri
ma divenuto parte sostanziale del rapporto tributario – assolto all’onere di specificare
in modo dettagliato, per il principio di autosufficienza del ricorso posto a pena di
inammissibilità, quale sia stata la formulata doglianza di nullità processuale, per
consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della
questione, e perché, pur configurandosi un error in procedendo, per il quale la Corte di
cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere della Corte di

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estensore

cod.proc.civ., avendo la C.T.R. rigettato l’appello “in mancanza di altri dati certi su cui
potersi ragionare”, omettendo così di decidere nel merito la controversia.
Nel ricorso incidentale, il controricorrente propone la questione — per la quale
chiede dichiararsi la nullità della sentenza di merito – della inesistenza o nullità della
notifica dell’atto di appello per violazione degli artt.149 cod.proc.civ. e 16 d.lgs.
n.546/1992, nonché 3 e 4 1. 890/1982, in relazione all’art.360 n.4 cod.proc.civ., non
avendo il controricorrente mai ricevuto l’atto d’appello.

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI D!–!.. RP.?.. 26/4/19%
N. 131 TA3. ALL. 3. – N.5

IdArE1.UA TRii3UTARIA

3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, conseguendone l’assorbimento del
secondo. La ricorrente, sottoponendo a censura la decisione di merito e finendo con
l’esigere che la base imponibile da assoggettare a tassazione tenga conto in modo
diverso della sequenza di valori — rispettivamente della successione e della divisione —
da identificare come punto iniziale al fine del calcolo della base imponibile da
rapportare al valore finale di cessione del bene, ascrive alla stessa pronuncia una
contraddittorietà che appare descritta nella stessa decisione, incerta e malferma
proprio su tale premessa. La sua illustrazione sembra invero convenire con la tesi per
cui il computo iniziale del valore-base dei terreni edificabili non avrebbe riguardo a
quello dell’epoca della successione (del 1929) per ragioni di fatto, ed in principalità per
l’omesso rinvenimento del dato stesso, così optandosi per il diverso ragguaglio iniziale
all’atto-divisione (del 1953), del quale però si escluderebbe da un lato la coincidenza
con il valore immobiliare del 1929 e dall’altro l’avere esso inglobato ì valori
immobiliari del 1929, già attualizzati. Tale metodologia contraddittoria del computo
del valore iniziale del bene, preso a riferimento per la formazione della base
imponibile ai fini della tassazione di cui all’art. 82, co.2, d.P.R. 22 dicembre 1986,
n.917 ratione temporis vigente, dà conto della fondatezza della censura, attenendo il vizio
ad un errore che, se non compiuto, avrebbe potuto far pervenire il giudice di merito
ad un apprezzamento programmaticamente diverso e meno incerto quanto alla
ricostruzione della decisiva circostanza attinente alla differenza tra valore iniziale e
finale di cessione.
4. Il ricorso principale va dunque accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del
secondo e rigetto, ai sensi di cui in motivazione, di quello incidentale, cassazione della
sentenza, nonché rinvio, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di
legittimità, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il
secondo; rigetta, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale; cassa la
sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di
legittimità, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.

esaminare direttamente gli atti processuali è intermediato da una almeno puntuale
indicazione degli stessi incombente sulla parte. (Cass. 23420/2011).

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