Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16085 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 22/07/2011), n.16085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5066-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

VECCHIA NAPOLI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 23 dicembre 2004, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto l’appello proposto dalla s.r.l. Vecchia Napoli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 794/22/2002 che aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società contro l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor 1993 con cui era stato accertato a carico della s.r.l. un reddito imponibile di L. 292.875.000, con evasione Irpeg per L. 10.435.000 e Ilor per L. 47.446.000 oltre a L. 152.081.000 per sanzioni.

La sentenza, che ha pronunziato l’annullamento dell’avviso di accertamento suddetto, è così motivata: “L’accertamento (…) trae origine dall’esame della documentazione esibita dalla contribuente.

(…). Nel merito l’appello va accolto. Invero, la sentenza impugnata non si pronuncia sulle eccezioni della società, anch’ esse riproposte in appello, relative alla perdita delle rimanenze e sul fatto che nessun volume d’affari fu realizzato nell’anno 1993 proprio a causa della dichiarazione di Fallimento, L’esistenza di materie prime, semilavorati e prodotti non più commerciabili, perchè divenuti privi di valore a causa dell’interruzione dell’ attività della ditta, è, infatti, ipotesi plausibile alla quale l’ufficio avrebbe dovuto opporre la verifica della reale consistenza delle rimanenze e non una semplice verifica contabile. Analogamente, è assolutamente normale e credibile che nel breve esercizio che ha preceduto la procedura fallimentare e durante la stessa non vi sia stata attività dell’impresa e che, quindi, non sia stato realizzato alcun volume d’affari nè alcun reddito imponibile. Va rilevato, inoltre, che il volume d’affari calcolato induttivamente dall’Ufficio IVA in L. 1.830.469.000, è stato considerato dall’Ufficio II.DD. come costo del venduto, con conseguente ulteriore aumento dei presunti ricavi non dichiarati, portati a L. 2.123.344.000”.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 (nel testo anteriore al D.P.R. n. 441 del 1977) e dell’art. 2697 cod. civ. nonchè illogicità della motivazione.

Il motivo è fondato. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività (…) salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. E’ pacifico che l’onere di fornire tale dimostrazione gravi sul contribuente (cfr. da ultimo Cass. 19824 del 15/09/2009) e che tale prova non è stata fornita. La prova del perimento non poteva logicamente essere desunta dalla deperibilità della merce e dal sopravvenuto fallimento che avrebbe bloccato l’attività di vendita posto che la mancanza della merce stessa in magazzino risultava dall’inventario del curatore. Una seconda censura dell’Agenzia delle entrate riguarda l’affermazione della Commissione tributaria regionale sul volume di affari nullo nel 1993. La ricorrente evidenzia fondatamente la contraddizione tra tale affermazione e quella secondo cui nel periodo 1.1.93 – 2.4.93 precedente la dichiarazione di fallimento erano state fatturate vendite per L. 525 milioni. Come pure è incongruo il rilievo secondo cui durante la procedura fallimentare non vi sarebbero state vendite, posto che l’accertamento riguardava il periodo fino all’apertura del fallimento. Il rilievo contenuto nell’ultimo periodo della sopra trascritta motivazione è incomprensibile e quindi va cassata la relativa statuizione, ove essa sia appunto una statuizione.

Vi è solo da aggiungere che la norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 è applicabile anche in materia di accertamento delle imposte dirette (Cass. 16483 del 19/07/2006; n. 634 del 17/01/2001;

n. 15087 del 22/11/2000: “in virtù del principio dell’unitarietà dell’ordinamento, le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 in materia di distruzione di beni, debbono ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 12 disp. gen., comma 2, anche in tema di imposte dirette”.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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