Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16085 del 14/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16085 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12633-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CINTIO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato
MARIA D’ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRA COVIELLO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

sisA

Data pubblicazione: 14/07/2014

avverso la sentenza n. 53/02/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 18/01/2012,
depositata il 23/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2014 dal Consigliere Relatore GIOVANNI ROBERTO

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
contro la sentenza resa dalla CTR dell’Umbria che ha rigettato l’appello
proposto dalla stessa Agenzia contro la sentenza della CTP di Perugia, la quale
aveva accolto il ricorso proposto da Cintio Luca, quale socio della Cintio s.n.c.poi Cintio s.r.1.- avverso l’avviso di accertamento relativo ad Irpef 2003.
Secondo il giudice di appello l’impugnazione dell’Agenzia era infondata,
risultando corretta la decisione del giudice di primo grado sia sul piano logico
che giuridico , tenuto anche conto delle decisioni resa dalla stessa Commissione
in data 15.10.2010 concernenti l’avviso di accertamento oggetto della
controversia. Aggiungeva che nessuno degli argomenti esposti dall’appellante
poteva trovare accoglimento.
Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente
l’improcedibilità del ricorso per cassazione per tardività del ricorso per
Cassazione.
Tale eccezione è infondata.
Ed invero, la modifica del termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso per
cassazione- per quel che qui interessa- operata dall’art.46 c.17 della
1.n.6912009, a cui tenore “All’articolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«decorsi sei mesi»” non è applicabile all’odierno procedimento.
Deve infatti ritenersi che le modifiche apportate in tema di termine c.d. lungo
per la proposizione del ricorso per cassazione trovano applicazione
limitatamente ai giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore delle modifiche stesse,
coincidente con il 4 luglio 2009.
In questa direzione milita univocamente l’art.58 della stessa legge n.69/2009, a
cui tenore “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni
della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai
giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.”
In questo senso si è già espressa questa Sezione, ritenendo che in tema di
impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ.,
introdotta dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il
termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario
termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma primo, della predetta
legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4
luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una
successiva fase o di un successivo grado di giudizio.-cfr.Cass.n.15741/13-.
Ric. 2013 n. 12633 sez. MT – ud. 05-06-2014
-2-

CONTI.

Ric. 2013 n. 12633 sez. MT – ud. 05-06-2014
-3-

L’eccezione proposta dalla parte c,ontroricorrente, concernente un giudizio
instaurato dal contribuente con ricorso — che a pena di inammissibilità va
proposto entro il termine di 60 giorni dalla notificazione – a fronte dell’avviso
di accertamento notificato il 19.12.2008 non poteva che determinare la
pendenza in epoca anteriore al 4 luglio 2009.Nè la parte controricorrente ha
dedotto elementi fattuali diversi. E poiché la sentenza impugnata è stata
pubblicata in data 23.3.2012, il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia
con atto consegnato all’ufficiale giudiziario in data 8.5.2013 deve ritenersi
tempestivo rispetto al termine di un anno previsto dall’art.327 c.p.c. nella
formulazione ratione temporis vigente, tenuto conto della sospensione del
periodo feriale.
Passando all’esame dei motivi proposti, l’Agenzia prospetta con il primo
motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n.4 c.p.c. in
relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. non contenendo la sentenza gli
elementi essenziali circa i fatti controversi, l’indicazione dei motivi di ricorso, il
contenuto dell’appello e della sentenza di primo grado.
Con il secondo e il terzo motivo l’Agenzia deduce il vizio di motivazione sotto i
profili dell’omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’art.360 comma
1 n.5 c.p.c. La CTR non ha compiuto alcun esame delle questioni giuridiche
esposte nei motivi di impugnazione puntualmente riportati in ossequio al
principio dell’autosufficienza del ricorso, tutte correlate al tema dell’inesistenza
del fornitore che aveva emesso le fatture per operazioni ritenute
soggettivamente inesistenti dall’Ufficio.
Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento degli altri due.
Questa Corte, come peraltro pure ricorda la ricorrente-Cass.n.2921/13- ha già
ritenuto applicabile al nuovo rito tributario disciplinato dal dPR n.546/72 il
principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n.
4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale la mancata esposizione
dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la
mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la
nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del
“thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo”.Si è
pure aggiunto che -Cass. 22485/2010- che la concisa esposizione dello
svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione costituisce un
requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della
decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui
mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile
individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.
Orbene, nessuna motivazione ha in realtà esposto la CTR per dimostrare e
giustificare l’infondatezza delle censure esposte dall’appellante che il giudice di
appello non ha esplicitamente esaminato, nè risulta avere implicitamente
disatteso sulla base di una revisione critica delle ragioni esposte dal giudice di
primo grado.
E’ noto, infatti che il rinvio per relationem alla decisione di primo grado in
tanto si giustifica e risulta compatibile con il sistema, in quanto il giudice
d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice esprima, sia
pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai
motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo

desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e
corretto-cfr.Cass.n. n. 15483/2008;Cass. n. 7347/2012-.
Parimenti inidoneo a manifestare le ragioni poste a fondamento della decisione
risulta il rinvio a non meglio precisato precedente reso dallo stesso giudice di
appello in data 15.10.2010 che, secondo la CTR, riguarderebbe il medesimo
avviso di accertamento. Tale riferimento appare, in effetti, assai nebuloso ed
incerto, anche alla luce dei pertinenti rilievi difensivi esposti dall’Agenzia, che,
senza essere contraddetta dalla società contribuente, ha escluso l’esistenza di
ulteriori procedimenti relativi al medesimo procedimento.
Alla stregua delle superiori considerazioni la sentenza impugnata deve essere,
in accoglimento del primo motivo, cassata con rinvio ad altra sezione della
CTR dell’Umbria, in diversa composizione per nuovo esame anche per le spese
del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR dell’Umbria
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2014 nella camera di co iglio.

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