Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16085 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19660-2013 proposto da:

G.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, 1824 presso lo studio dell’avvocato MARIA

GRAZIA MASELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LETIZIA MARIA

RENDA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 759/2013 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 26/03/2013 R.G.N. 371/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato RENDA LETIZIA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 759/13 il Tribunale di Vibo Valentia rigettava – per quel che rileva nella presente sede – l’opposizione al pignoramento proposta da Carmela G., titolare dell’omonima ditta individuale G.C. Autolinee Viaggi e Turismo, nei confronti di I.N., che le aveva pignorato un bene (un autobus GranTurismo) strumentale all’esercizio della sua attività di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre la debitrice esecutata affidandosi a due motivi.

I.N. non ha svolto attività difensiva.

La difesa di parte ricorrente ha depositato ex art. 379 c.p.c., u.c. osservazioni scritte alle conclusioni del PG d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 517 c.p.c., art. 515 c.p.c., comma 3 e art. 212 c.p.c. e dell’art. 2740 c.c., mentre il secondo prospetta vizio di motivazione riguardo alla presunta mancanza di prova in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell’impignorabilità del bene staggito e riguardo al mutamento della misura dell’inefficacia del precetto.

2- Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, esso risulta essere stato notificato a I.N., contumace in primo grado, mediante notifica presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia anzichè, ex art. 330 c.p.c., u.c., personalmente a norma dell’art. 137 c.p.c. e ss..

In secondo, premesso che quella per assente impignorabilità, assoluta o relativa, dei beni staggiti integra, ai sensi dell’art. 615 cpv. c.p.c., opposizione all’esecuzione, deve applicarsi la consolidata giurisprudenza di questa S.C. secondo cui solo le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., pubblicate tra la data del 1.3.06 e la data del 4.7.09, sono soggette a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, mentre sono appellabili le sentenze – sempre emesse su opposizioni all’esecuzione – pubblicate (come quella impugnata nella presente sede) successivamente alla data del 4.7.09 e ciò in virtù del nuovo regime impugnatorio dettato dall’art. 616 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009 (cfr., ex aliis, Cass. 17.8.11 n. 17321; Cass. 6.6.11 n. 12165; Cass. 21.1.11 n. 1402; Cass. 27.9.10 n. 20324).

Nè possono accogliersi le osservazioni scritte alle conclusioni del PG d’udienza depositate ex art. 379 c.p.c., u.c. dalla difesa della ricorrente: ai sensi della cit. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2 il testo dell’art. 616 c.p.c. contenente il ripristinato doppio grado di impugnazione si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge suddetta, vale a dire ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4.7.09. Non rileva, dunque, l’epoca di instaurazione dei giudizi medesimi, ma solo la loro pendenza o meno alla data del 4.7.09.

Orbene, è pacifico che a tale data il giudizio di primo grado instauratosi a seguito dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’odierna ricorrente era ancora pendente, di guisa che la sentenza che lo ha definito era appellabile e non immediatamente ricorribile per cassazione se non per saltum ex art. 360 c.p.c., comma 2, il che – però – richiede l’accordo delle parti in tal senso, accordo che nel caso in esame non risulta documentato e neppure meramente allegato.

3- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Non è dovuta pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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