Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16084 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16084 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Ai

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

SALVATORI Franco
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma, sezione
distaccata di Latina 8.6.2007;
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estensore coi.

erro

Data pubblicazione: 26/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23 maggio 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato Paola Zerman per l’Avvocatura generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Roma, sezione distaccata di Latina, 8.6.2007, che, in conferma della
sentenza C.T.P. di Frosinone n. 151/10/2003, ebbe a rigettare l’appello dell’Ufficio,
così ribadendo la illegittimità dell’avviso di accertamento determinativo di una
plusvalenza relativa a cessione onerosa di terreni, non suscettibili di utilizzazione
edificatoria al momento dell’atto e con intervallo temporale di oltre cinque anni fra
acquisizione e rivendita.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce insufficiente motivazione circa fatto decisivo e
controverso per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ., non avendo la
C.T.R., pur a fronte di un atto alienativo avente ad oggetto più immobili, indicato
con precisione quale fosse il certificato urbanistico prospettato come attestativo della
mancanza di destinazione edificatoria dei beni e per quale degli stessi tale documento
operasse detta qualificazione negativa.
Con il secondo motivo, si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione di legge
con riguardo all’art. 81, lett. b) (già 67) d.P.R. n. 917/1986 e all’art.36, co.2, d.l. n.
233 (conv. in 1. 248/2006), in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo
erroneamente ritenuto la C.T.R. di arrestare il proprio giudizio di esclusione della
suscettibilità edificatoria delle aree compravendute limitandosi all’esame del
certificato di destinazione urbanistica, senza accertare in concreto tale qualità,
certamente sussistente almeno con riguardo a due cespiti su quattro.
Con il teqo motivo, si deduce ulteriore violazione di legge, ancora quanto all’art.81,
lett. b) (ora 67) d.P.R. n.917/1986, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., non
avendo la C.T.R. considerato che l’intervallo temporale quinquennale, quale limite
alla tassabilità delle plusvalenze da cessione immobiliare, era stato rimosso con
riguardo ai terreni edificabili nel nuovo testo della norma, cui l’art.11, co.1. 1.
n.413/1991 aggiunse la doverosità dell’imposizione in ogni caso.
1.1 tre motivi del ricorso principale, omogenei per tipologia di censura e convergenza sul
medesimo fatto decisivo, vanno trattati congiuntamente, sono fondati e tale esito
determina la cassazione della sentenza. Va innanzitutto enunciata la natura non
novativa del disposto del d.l. n. 223 del 2006, art. 36, co. 2, la quale assume — nella
presente disamina – rango primario rispetto ad ogni altro profilo di doglianza in ordine
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estensore coi. ferro

IL PROCESSO

Infatti, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di imposte sui
redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile per il d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, art.81, co.1, lett. b) ratione temporis vigente, vanno individuate
sulla base dell’interpretazione fornita dal citato d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36,
comma 2, convertito con modificazioni dalla 1. 4 agosto 2006, n. 248 – norma di
interpretazione autentica (Cass. 1217/2007; 24892/2010; 19225/2012) – secondo cui,
anche ai fini dell’applicazione del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R.
n. 917 del 1986, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo (Cass. 15282/2008;
24982/2010). E tale principio è stato ribadito, ai fini della concorrenza a formare il
reddito imponibile, dunque ancora ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, in ordine alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di terreni ricadenti nella zona “F” del piano regolatore, indipendentemente
dall’approvazione degli strumenti attuativi, senza che sia di ostacolo l’esclusione,
prevista dall’art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall’ambito di
applicazione dell’art. 81 cit., delle plusvalenze relative ai terreni ricadenti nella
medesima zona “F”, realizzate nell’ambito di procedure espropriative, essendo la
diversa regolamentazione del regime delle plusvalenze il frutto di una scelta
discrezionale del legislatore, non censurabile nemmeno sul piano della disparità di
trattamento, ex art. 3 Cost, in quanto trattasi di situazioni fra loro non omologabili,
sotto il profilo fattuale e giuridico (Cass. 7329/2011). Né osta alla configurazione del
citato art. 36, comma 2, come norma di interpretazione autentica, il disposto della 1. n.
212 del 2000, art. 1, comma 2 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei
contribuenti), secondo cui “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica”. Infatti l’art. 36, co.2, in quanto dotato della stessa forza della 1.
n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria, come
sottolineato dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del
2006 e n. 216 del 2004), è idoneo ad imporsi implicitamente su quest’ultima e,
conseguentemente, ad introdurre nell’ordinamento una valida norma di
interpretazione autentica, ancorché priva di una espressa autoqualificazione in tal
senso (v. Corte cost., ord. 2008/41 e Cass. 19225/2012).

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estensore c

m.ferro

all’affermata vigenza dello strumento urbanistico e la sua portata, divenendo
determinante qualificare un’area come fabbricabile per effetto della sola previsione
contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi. Si può giungere ad una risposta positiva a tale quesito anche con riguardo
alle fattispecie maturate in termini impositivi prima della menzionata norma.

2. Osserva poi il Collegio che la lettera b) del comma 1, dell’art.81 del d.P.R.
n.917/1986 venne modificata, dall’art. 11, comma 1, lett. f), 1. 30 dicembre 1991, n.
413, prevedendosi quali redditi diversi, con un precetto relativamente autonomo rispetto
a quello di cui alla prima parte, in ogni caso, le plusvalene realkate a seguito di cessioni a
titolo oneroso di terreni suscettibili di utiliunione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione. Per tale disposizione, già questa Corte — e nello specifico
in materia di imposta locale sui redditi — ha statuito, con applicazione di un principio
che in modo ancor più diretto va esteso all’IRPEF, che “sono sempre tassabili, ai sensi
dell’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986, anche in assenta di qualsivoglia intento
speculativo, le plusvalene patrimoniali realivate a seguito di cessione di terreni suscettibili di
utiliunione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a
prescindere sia dalle modalità di acquiskione degli stessi (e, pertanto, anche per successione), sia dal
tempo intercorso tra acquisto e rivendita, sia dallo svolgimento o meno sui terreni di alcun tzpo di
attività da parte del cedente.” (Cass. 23605/2008; 23993/2010 e 8697/2011). La
constatazione permette il riconoscimento dell’errore della pronuncia impugnata, che
ha fatto applicazione di un limite temporale (il quinquennio tra l’acquisto e la
rivendita) rimosso dallo stesso legislatore.
3. Va infine condivisa la censura attinente al vizio di motivazione, avendo omesso la
C.T.R. di precisare il titolo che avrebbe giustificato l’esenzione da plusvalenza
tassabile, in ragione della destinazione urbanistica degli immobili, tenuto conto che
essi erano stati contemplati nel numero di quattro nell’atto oggetto di accertamento e
che almeno due di essi si riferivano, nella prospettazione dell’Ufficio e senza che sul
punto sia intervenuta alcuna qualificazione argomentata, ad un’area urbana e ad un
terreno con edificabilità subordinata all’approvazione di piani particolareggiati, dunque
ad aspetti indizianti — secondo la giurisprudenza sopra richiamata – una potenzialità
edificatoria su cui il giudice di merito non si è pronunciato in modo congruo e
coerente.
4. Il ricorso va dunque accolto, ai sensi di cui in motivazione, con cassazione della
pronuncia, nonché rimessione delle parti avanti al giudice di merito, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, cassa per l’effetto la sentenza impugnata e
rinvia le parti avanti alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.

e:SENTE DA REGISTRA71(:.P
AI SENSI DEL D.P.R. 26;. ,-/K4.b
N.I31TAB.ALL.W-N.5
MATO-MA TR.IBUTAIKIA

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