Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16084 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 22/07/2011), n.16084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32292-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

ANGELICO 103 presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLUCCI FRANCESCO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 01/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LETIZIA MASSIMO, che chiede che

sia dichiarato risolto il processo a causa della morte del

controricorrente, in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il difensore ha comunicato che la ricorrente è deceduta nel (OMISSIS) e cioè dopo la proposizione del ricorso.

Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta morte della parte, pur comunicata dal suo difensore , è ininfluente e non determina l’interruzione del processo poichè le disposizioni di cui all’art. 299 e segg. cod. proc. civ. si riferiscono ai soli giudizi di merito e non sono analogicamente applicabili al giudizio di legittimità.

(Cass. 4233 del 2007, Cass. 2142 del 1995, SU 11195 del 1992).

2. Oggetto della controversia è l’assoggettamento all’imposta di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11 di una somma pagata nel 1997 a titolo transattivo di una controversia relativa all’espropriazione- cessione, avvenuta nel 1982, di un terreno con sovrastante porzione di fabbricato.

La sentenza impugnata ha affermato che la norma non si applica ai provvedimenti anteriori al 1988, anche se il pagamento dell’indennità o simili è posteriore al 1992.

L’amministrazione finanziaria sostiene il contrario e cioè che per l’applicabilità della norma è sufficiente che il pagamento sia posteriore e denunzia, con il primo motivo di censura, la violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, commi 5, 6 e 9.

Il motivo è fondato, mentre è manifestamente infondata, ratione temporis, l’eccezione di inammissibilità ex art. 366 bis cod. proc. civ.. La Cassazione ha già avuto più volte occasione di affermare che ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11 ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 1989, in quanto la disciplina transitoria di cui al comma 9 del cit. art. 11 – che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola, però, al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma – non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione ai sensi del comma 1, lett. f), e comma 5 della medesima disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione (Cass. 10811 del 2010, 24156 del 2004, 19156 del 2004, 12706 del 2004, e numerose altre precedenti). La norma trova poi, applicazione a qualunque procedimento per l’espropriazione di terreni da destinare alla costruzione di opere pubbliche, pur se su di essi insistano fabbricati, non essendo tale evenienza pur eventualmente idonea ad incidere sulla determinazione di indennità e risarcimenti, atta ad influire sulla ratio della norma qui in esame.

3.Con il secondo motivo di ricorso si denunzia omessa motivazione sul punto relativo alla destinazione urbanistica. La censura si riferisce ad un passo finale della sentenza impugnata in cui è detto “giova ricordare che i terreni ceduti sono collocati (…) in zona F, mentre l’art. 11, comma 5 si riferisce ai terreni collocati in zone omogenee di tipo A, B, C, D”.

Il motivo è fondato posto che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto le circostanze di fatto e le documentazioni fornite con l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate e qui riprodotte nel ricorso per cassazione, dirette a dimostrare che la classificazione in F riguardava soltanto una parte minore del terreno (cioò che del resto appare coerente con l’inserimento in un piano PEEP).

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta omessa motivazione con riferimento ad un inciso in cui la sentenza impugnata osserva che le somme liquidte nel 1997 corrispondono solo in parte a conguaglio dell’indennità, comprendendo altre voci di danno. Il motivo è inammissibile per genericità che corrisponde del resto alla genericità e quindi alla non rilevanza dell’inciso contenuto nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

– accoglie il primo e il secondo motivo di censura; dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Romagna.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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