Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16084 del 02/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6510-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.P., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

F.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata In ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso la studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO,

che la rappresenta e distende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9323/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/201 r.g.n. 9917/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/01/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato BUTTAFUOCO ANNA per delega verbale Avvocato FIORILLO

LUIGI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza n. 6767 del 26 novembre 2009 – otto marzo 2010 la Corte di Appello di ROMA, in riforma (parziale) dell’impugnata pronuncia dal locale giudice del lavoro (n. 19214/2006), che aveva accolto la domanda dell’attrice F.P. (volta ad ottenere la declaratoria di nullità, parziale, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato il due maggio 2003, con pari decorrenza sino al 30-06-2003, ex D.Lgs. n. 368 del 2001, per esigenze sostitutive relative al personale addetto al recapito presso la filiale di (OMISSIS) e con diritto alla conservazione del posto – luogo di lavoro assegnato comune di (OMISSIS) ed assegnazione filiale di (OMISSIS), con conseguenti richiesta di conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato e condanna dell’appellata alla riammissione in servizio, nonchè al risarcimento del danno), accoglieva per quanto di ragione l’appello di POSTE ITALIANE, con diversa motivazione, limitando la condanna di primo grado sino alla scadenza del triennio successivo al 30 giugno 2003 (spese di doppio grado compensate per un terzo, condanna dell’appellante ai residui due terzi).

La Corte capitolina riteneva corretta la decisione di accoglimento della domanda, quanto alla nullità del termine, in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ed alla stregua della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, poichè il contratto de quo era assolutamente generico nell’enunciazione della causale relativa all’apposizione del termine finale siccome ivi indicata, tra l’altro richiamando Corte cost. n. 214-2009 circa il nome del lavoratore da sostituire.

Solo ove avesse assolto all’onere di specificazione delle ragioni sostitutive nei termini anzidetti, la società appellante avrebbe poi potuto predisporsi a comprovare la sussistenza in concreto delle invocate esigenze… spettando pur sempre a chi invochi la legittimità della stipulazione dimostrare la correlazione con le ragioni concrete riflettenti la clausola generale di ammissibilità. Era, invece fondato parzialmente il motivo di appello, inerente alla condanna risarcitoria, poichè erroneamente il primo giudicante aveva dilatato la stessa fin dall’offerta delle prestazioni lavorative, in data 10 maggio 2004, senza tener conto in alcun modo del tempestivamente eccepito aliunde perceptum o percipiendum tenuto conto delle condizioni di mercato del lavoro e di quelle soggettive della lavoratrice, ancora nel pieno dell’attività lavorativa, sicchè nel termine presuntivo di tre anni dall intervenuta interruzione del rapporto, la stessa, ove sufficientemente attivatasi, avrebbe potuto trovare altra occupazione… secondo l’id quo plerumque accidit.

Contro la decisione d’appello POSTE ITALIANE, quindi, ricorreva, per cassazione, mediante atto notificato il 4 marzo 2011, con quattro motivi (per violazione di legge circa la pretesa necessità di indicare le ragioni delle esigenze sostitutive menzionate nel contratto a termine, per insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentandosi la mancata ammissione della richiesta prova, violazione di legge in ordine alla pretesa nullità, parziale, del contratto, in base alla nuova disciplina nella specie ratione temporis applicabile, violazione di legge degli artt. 1206, 1207, 1217,… 2697 c.c. circa il quantum della azionata pretesa risarcitoria, instando ad ogni modo anche per l’applicazione del ad. jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32).

Ha resistito F.P., mediante controricorso notificato il 12/13 aprile 2011, contenente ricorso incidentale unicamente in relazione alla limitata quantificazione del danno, richiamando giurisprudenza della Corte costituzionale, quella di merito (Tribunale di Trani), nonchè la normativa e la giurisprudenza comunitarie.

E’ stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. per F.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare fondato il primo motivo posto a sostegno del ricorso principale, per la parte in cui è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 dell’art. 1362 c.p.c. e ss., in relazione al contratto individuale di cui è causa, datato due maggio 2003, stipulato ai sensi del citato D.Lgs. n. 368, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale dell’area operativa e addetto al servizio recapito presso la filiale di Lecce, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal due maggio al 30 giugno 2003, con espressa possibilità peraltro di estinzione anticipata rispetto al termine finale indicato nell’ipotesi del venir meno delle esigenze di sostituzione per il rientro in servizio del personale assente. Inoltre, veniva pure indicato il comune di (OMISSIS), con assegnazione alla filale di (OMISSIS), il luogo di lavoro, nel quale di norma rendere la prestazione. Di conseguenza, secondo la ricorrente, sussistevano soprattutto i caratteri di specificità richiesti dalla legge.

Pertanto, l’assunto della Corte di merito, secondo cui il contratto non avrebbe specificato la tipologia di assenze legittimante la sostituzione era del tutto inconferente, atteso che la motivazione era compatibile con quanto previsto in astratto dalla norma di legge, così da non consentire altro sindacato di merito in ordine alle enunciate esigenze sostitutive. Peraltro, anche l’ambito territoriale, cui le menzionate esigenze sostitutive risultava sufficientemente indicato.

Orbene, l’anzidetta preliminare, e assorbente, denuncia di violazione di legge è fondata alla luce del testo normativo in questione (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’ONICE, dal CEEP e dal CES. – Testo dell’art. 1, in vigore dal 2410-2001 al 31-12-2007, nella specie ratione temporis applicabile, secondo cui “1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. 3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni”. Articolo, peraltro successivamente abrogato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – con l’art. 55, comma 1, lett. b – fermo restando quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Orbene anche di recente questa Corte (sezione lavoro, sentenza n. 1246 del 5/11/2015 25/01/2016), ha affermato il principio, secondo cui in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, altre che dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-96/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE…Osserva il Collegio che, in base al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e ìimmodificabilità della stessa ne, corso dei rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, te mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro), che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647 e, con riguardo al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868). In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.

Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, Cass. 15- 12-2011 a 27052, Cass. 16-122012 n. 27217).

Non va, poi, sottaciuto, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 107/2013 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1 e 11 sollevate in relazione all’art. 3 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, ed ha osservato che; anche nell’ordinamento previgente la regola dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito non era assoluta e inderogabile; il D.Lgs. n. 368 del 2001 ha introdotto una disciplina generale in materia di cause giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro destinata a subentrare a quella risultante dalla combinazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 con la L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 1, mentre già quest’ultima disposizione, ammetteva che, per il tramite delle clausole della contrattazione collettiva, potessero essere stipulati contratti a tempo determinato per esigenze sostitutive senza la necessità d’indicare nel documento negoziale il nominativo del dipendente sostituito; cosicchè l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 come accreditata dalla Corte di Cassazione nel solco dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, non segna una inversione di tendenza neppure rispetto alla disciplina precedente ed anzi si giustifica in quell’ottica di armonizzazione e coerenza sistematica cui risponde l’inserimento delle esigenze sostitutive nella nuova previsione generale delle ragioni a fronte delle quali il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato a tempo determinato.

Va inoltre rimarcato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esprimendosi sulla compatibilità comunitaria della normativa in oggetto – sentenza del 24 giugno 2010, in causa C- 98/09 -, ha riaffermato il principio che anche il primo ed unico contratto a termine rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro ad essa allegato; correlativamente, la stessa Corte di Giustizia ha riconosciuto che un intervento del legislatore nazionale come quello in questione, ancorchè elimini l’obbligo datoriale d’indicare nei contratti a tempo determinato, conclusi per sostituire lavoratori assenti, il nome di tali lavoratori e i motivi della loro sostituzione e prescriva, in sua vece, la specificazione per iscritto delle ragioni del ricorso a siffatti contratti, non solo è possibile, ma neppure viola la clausola della direttiva n. 8.3., che vieta una riduzione del livello generale di tutela già goduto dai lavoratori.

Dal complesso del quadro normativo di riferimento come definito alla luce degli approdi giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, può desumersi che, nel contratto di lavoro a termine D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 la legittimità dell’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti è correlata all’indicazione di elementi ulteriori quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di verificare la sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Non è infatti rilevante, ai fini qui considerati, la sussistenza o meno di titolarità della zona cui sia stato assegnato il personale per esigenze sostitutive – ciò rientrando nell’ambito delle prerogative garantite alla parte datoriale dall’art. 41 Cost. – ma la adeguata specificità della causale, corredata dagli indici innanzi enunciati, in quanto idonei a consentire una verifica delle effettività delle ragioni sottese alla apposizione del termine alla pattuizione negoziale de qua…..

Per contro, l’impugnata pronuncia non si è attenuta all’anzidetto principio di diritto, ritenendo non sufficienti le indicazioni contenute nello contratto individuale in parola, pretendendo anche specifiche indicazioni circa la esigenze sostitutive ivi menzionate. Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al primo e preliminare motivo del ricorso principale, risultando evidentemente assorbiti gli altri, ivi compresi quindi pure quelli posti a sostegno del ricorso incidentale, di modo che la causa va rinviata al giudice di merito, anche ai fini del regolamento delle spese di questo giudizio, perchè si pronunci in merito alle questioni di cui è processo -ovviamente nei limiti in cui risultino essere state ritualmente devolute al giudice di secondo grado con l’interposto gravame- adeguandosi però agli anzidetti principi di diritto.

PQM

la Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza, dichiarando assorbiti gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale. Rinvia, per l’effetto, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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