Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16083 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 22/07/2011), n.16083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32065-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SILMA SRL IN FALLIMENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza riguarda un’opposizione a cartella esattoriale. Le commissioni tributarie di merito hanno ritenuto la nullità del presupposto avviso accertamento per nullità della relativa notifica, in quanto effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonostante che fosse noto all’ufficio il domicilio del liquidatore.

Con i primi due motivi di ricorso si deduce rispettivamente violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 sostenendosi che la nullità della notifica non determina la nullità dell’accertamento ma implica eventualmente decadenza o prescrizione della pretesa tributaria – qui non dedotte – oppure la possibilità di far valere in sede di opposizione alla cartella ragioni di opposizione nel merito all’accertamento non precluse proprio in ragione della nullità della notifica.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 145 cod. proc. civ..

Quest’ultimo motivo è fondato ed è assorbente. Se il legale rappresentante della persona giuridica ha residenza e domicilio al di fuori del domicilio fiscale, come è pacifico nella specie, si applica l’art. 60 a nulla rilevando che l’amministrazione finanziaria sappia quale sia la residenza effettiva del medesimo. Con la sentenza n. 15856 del 07/07/2009 la Corte di cassazione ha infatti affermato che “gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo dell’art 145 cod. proc. civ., comma 3 e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune. Cass. 3618 del 2006 ha precisato che “la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev’essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 cod. proc. civ. comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58” (Conf. 5483 del 2008 e 6325 del 2008). Non è invece conferente il richiamo a CASS. 7161 che riguardava la notificazione in caso di liquidazione coatta amministrativa.

L’avviso di accertamento era stato quindi ritualmente notificato e l’impugnazione della cartella era di conseguenza inammissibile.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo;

– condanna la s.r.l. SILMA in fallimento alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.000 oltre alla prenotazione a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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