Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16083 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. un., 09/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18454/2020 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, con

ordinanza n. 587/2020 depositata il 09/07/2020 nella causa tra:

COMUNE DI CONSELVE;

– ricorrente non costituito in questa fase –

contro

A.T.E.R. – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI (OMISSIS);

– resistente non costituita in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi inammissibile il

regolamento di ufficio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 9.7.2020 il Tribunale Amministrativo per il Veneto, premesso che con sentenza 1534/2000 il Tribunale di Padova aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia promossa davanti a sè dal Comune di Conselve nei confronti dell’ATER della Provincia di (OMISSIS), ravvisando sulla stessa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto a detta decisione e ne ha chiesto a questa Corte il regolamento a mente dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm..

A sostegno del proposto incidente il giudice a quo, rilevato che a seguito di convenzioni intercorse tra il Comune di Conselve e l’ente convenuto quest’ultimo era stato officiato della realizzazione, su aree concesse in proprietà superficiaria L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 35, di un programma P.E.E.P. e che il Comune, a fronte dei maggiori oneri di urbanizzazione sostenuti, aveva vanamente instato il convenuto onde conseguire i conguagli a tal fine dovuti, ha inizialmente rimarcato che con la citata sentenza 1534/2000 il Tribunale di Padova, a tal fine attinto dal Comune, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del G.A. sull’assunto che “la vertenza investisse “la fonte e l’assetto del rapporto concessorio” instaurato tra le parti e costituisse quindi materia devoluta in via esclusiva al T.A.R. ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 7″, dichiarando di conseguenza l’improponibilità delle domande introdotte dal Comune per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Intervenuta perciò la riassunzione del giudizio avanti a sè ad opera del Comune, il rimettente si è detto convinto, richiamando il disposto dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm., che “tale controversia, ad avviso del Collegio – esula dalla giurisdizione esclusiva dell’intestato G.A., poichè non investe l’esercizio di poteri autoritativi della P.A. e, pur concernendo la materia della concessione di beni pubblici, riguarda “canoni indennità e altri corrispettivi””. In particolare, osserva ancora l’ordinanza epigrafata, “con specifico riferimento alla materia di cui si controverte quantificazione del corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie su aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare – la Corte regolatrice della giurisdizione ha chiarito che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 10, come sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questione relative al rapporto in concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.””.

Nel ricusare la propria giurisdizione il G.A., adito dal Comune in ottemperanza alla pronuncia declinatoria adottata dal Tribunale di Padova, ha perciò proposto l’odierno regolamento d’ufficio.

Sullo stesso il P.M. ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo dichiararsi il proposto regolamento inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Incontestati i visti presupposti di fatto, di guisa che non è in discussione l’oggetto della causa promossa dal Comune di Conselve inizialmente avanti al Tribunale di Padova e di seguito avanti al T.A.R. per il Veneto, va inizialmente rammentato, a mente della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 – che delle decisioni sulle questioni di giurisdizione delinea la disciplina di generale applicazione – che “se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.” (comma 2) ed, ancora, che “l’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda” (comma 3); parallelamente per il processo amministrativo, a cui comunque, per la generalità ad essa accordata dal comma 1, la disciplina della L. n. 69 del 2009, art. 59, deve ritenersi applicabile in quanto non previsto (Cass., Sez. U., 26/10/2018, n. 27163), l’art. 11 cod. proc. amm., del pari intitolato “decisioni sulle questioni di giurisdizione”, stabilisce al comma 3, che “quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”.

3. In questa cornice di diritto è, per quanto qui rileva, decisivo osservare che ai fini della promovibilità del conflitto di giurisdizione tanto che si vogliano richiamare della L. n. 69 del 2009, art. 59, commi 2 e 4, quanto che si consideri l’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. – è condizione indefettibile che, intervenuta la pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito, la domanda sia riproposta avanti al giudice di cui è stata indicata la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia, ovvero che il giudizio sia tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo.

4. Alla luce di siffatta condizione non crede il collegio che possa dubitarsi dell’ammissibilità del mezzo qui azionato, non essendovi infatti prova in atti dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con cui il Tribunale di Padova ha declinato la propria giurisdizione sulla vicenda, sicchè in difetto di tale circostanza viene meno il termine iniziale da cui far decorrere l’arco temporale, decorso il quale la pronuncia sulla giurisdizione diviene inoppugnabile, e nessuna preclusione può perciò dirsi maturata in pregiudizio del giudice istante.

5. Ferma dunque l’azionabilità del mezzo, ne va anche riconosciuta la giuridica fondatezza costituendo, infatti, affermazione incontroversa nella giurisprudenza di questa Corte che le controversie – come quella di che trattasi – promosse dall’ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 35, in quanto non comportanti la spendita di poteri pubblicistici, come nel caso in cui si reclamano solo oneri di natura patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa.

Si legge perciò comunemente che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 10, come sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (Cass., Sez. U., 11/10/2016, n. 20419). In particolare, si afferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, quando si deduca che la quantificazione di esso sia “inferiore a quello determinato dal Comune in sede di convenzione (stipulata ai sensi della norma citata), atteso che non sono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l’altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della P.A.” (Cass., Sez. U., 10/09/2004, n. 18257). Nè oscura il principio di diritto così affermato la previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di beni pubblici, giacchè la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, si è chiarito, si rende riconoscibile “solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell’ipotesi in cui siano messe in discussione, “ex post”, la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”” (Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).

6. Va dunque, in accoglimento della proposta istanza, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

7. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza 1534/2000 del Tribunale di Padova, avanti al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civile, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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