Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16082 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16082 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 26/06/2013

SENTENZA
(12
Sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

CESCHINA Riccardo Stefano e ZOCCO Carla, rappr. e dif. dall’avv. Gianfranco
Gaffuri e dall’avv. Gabriele Pafundi, con elezione di domicilio presso lo studio del
secondo, in Roma,viale Giulio Cesare n.14, come da procura in calce all’atto
-controricorrente e ricorrente incidentalePagina I di 4 – RGN 13034/2008

estensore

. m. ferro

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Milano 27.3.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23 maggio 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato Paola Zerman per l’Avvocatura generale dello Stato;

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Milano 27.3.2007, che, in conferma della sentenza C.T.P. di Milano n.
44/41/2005, ebbe a rigettare l’appello dell’Ufficio, così ribadendo la illegittimità
dell’avviso di accertamento determinativo di una plusvalenza — per le quote rispettive
di comproprietà dei due contribuenti – relativa a cessione onerosa di terreni
edificabili, indicata in Lit 1.079.546.000 quale reddito tassabile ai fini IRPEF per il
1999, avuto riguardo a due beni immobili in Rimini già caduti in successione
ereditaria e poi alienati, sul presupposto che al momento di quest’ultima i terreni in
realtà non erano edificabili per difetto dello strumento attuativo specifico che
potesse renderne emanabile la concessione edilizia.
Ritenne in particolare la C.T.R. che l’appello dell’Ufficio aveva trascurato che dal
certificato di destinazione urbanistica non era del tutto agevole dedurre con certezza che
le aree in questione fossero, al momento della cessione privatistica, effettivamente
edificabili. Benchè dunque l’adozione dello strumento urbanistico fosse idonea a far
venire meno la natura agricola del terreno, la tassazione della plusvalenza doveva
connettersi — ad avviso della C.T.R. — ad una edificabilità effettiva, non bastando a
tale scopo l’esistenza di un regolamento edilizio non del tutto perfezionatosi,
conformemente ad un indirizzo espresso anche in sede di determinazione dei
presupposti dell’ICI.
Il ricorso è affidato a tre motivi. I controticorrenti, nel contrastare il ricorso,
hanno qualificato il proprio atto difensivo, all’occorrenza, anche quale ricorso
incidentale.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all’art.67,
co. 1, lett. b) n. 917/1986, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo
erroneamente ritenuto la C.T.R. di esigere anche l’adozione del piano attuativo, dopo
che in realtà, per effetto della qualificazione del P.R.G., il terreno già doveva
considerarsi edificabile, ai fini della legislazione fiscale avendo perduto il bene una
sicura qualità meramente agricola.
Con il secondo motivo, si deduce ulteriore violazione di legge, quanto al D.M.
1444/1968, agli artt.17 1. n. 765/1967 e 1. 1150/1942, in relazione all’art.360 n.3
cod.proc.civ., non avendo la C.T.R. considerato che già dal certificato di destinazione
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estensojec

m.ferro

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

1. I tre motivi del ricorso principale, omogenei per tipologia di censura e convergenza sul
medesimo fatto decisivo, vanno trattati congiuntamente, sono fondati e tale esito
determina l’assorbimento del ricorso incidentale (da qualificare condizionato ed
attinente a questione non esaminata nel merito, perché del tutto assorbita da profilo
preliminare accolto). Va innanzitutto enunciata l’ ammissibilità del ricorso di Agenzia
delle Entrate la quale ha censurato specificamente la sentenza di appello, con puntuali
richiami normativi e comunque riferimenti giurisprudenziali che, mettendo in rilievo la
natura non novativa del disposto del d.l. n. 223 del 2006, art. 36, co. 2, hanno
logicamente assunto un rango primario rispetto ad ogni altro profilo di doglianza in
ordine all’affermata vigenza dello strumento urbanistico e la sua portata, restando esso
assorbito dalla contestazione svolta con riguardo al cit. art. 36, co.2, divenendo invero
determinante qualificare un’area come fabbricabile per effetto della sola previsione
contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi. Si può giungere pertanto ad una risposta positiva a tale quesito anche con
riguardo alle fattispecie maturate in termini impositivi prima della menzionata norma.
Infatti, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di imposte sui
redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.81, co.1, lett. b) ratione temporis vigente, vanno
individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal citato d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla 1. 4 agosto 2006, n. 248 – norma
di interpretazione autentica (Cass. 1217/2007; 24892/2010; 19225/2012) – secondo
cui, anche ai fini dell’applicazione del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
d.P.R. n. 917 del 1986, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo (Cass. 15282/2008;
24982/2010). E tale principio è stato ribadito, ai fini della concorrenza a formare il
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estensore

.ferro

urbanistica riportato in atti era certa, ed almeno in parte, la suscettibilità edificatoria
dei due terreni compravenduti.
Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.360 n.5
cod.proc.civ., contestandosi l’iter seguito dalla sentenza impugnata per negare ai
terreni l’inserimento, il primo (particelle di cui al Foglio n.85 del Comune di Rimini),
ad una zona “C” (prevalentemente residenziale) e l’altro (particelle di cui al Foglio
n.127) a zona “F4.1.” (aree per attrezzature pubbliche di interesse generale
prevalentemente edificate).
Nel ricorso incidentale, i controricorrenti ripropongono la questione — assorbita
avanti al giudice di merito – della contestata erroneità dell’avviso di accertamento
con cui l’Ufficio aveva rideterminato in aumento la misura della plusvalenza,
sostituendo al prezzo pattuito un valore venale presunto maggiore, all’esito di
riscontri espletati con riguardo all’imposta di registro sugli atti.

MENTE DÀ REniSlitAZiONE
Al SENSI DEL 1».‘.).R. 2equil19M
N. 131 TAB. ALL. . – N.3

reddito imponibile, dunque ancora ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, in ordine alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di terreni ricadenti nella zona “F” del piano regolatore, indipendentemente
dall’approvazione degli strumenti attuativi, senza che sia di ostacolo l’esclusione,
prevista dall’art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall’ambito di
applicazione dell’art. 81 cit., delle plusvalenze relative ai terreni ricadenti nella
medesima zona “F”, realizzate nell’ambito di procedure espropriative, essendo la
diversa regolamentazione del regime delle plusvalenze il frutto di una scelta
discrezionale del legislatore, non censurabile nemmeno sul piano della disparità di
trattamento, ex art. 3 Cost., in quanto trattasi di situazioni fra loro non omologabili,
sotto il profilo fattuale e giuridico (Cass. 7329/2011). Né osta alla configurazione del
citato art. 36, comma 2, come norma di interpretazione autentica, il disposto della 1. n.
212 del 2000, art. 1, comma 2 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei
contribuenti), secondo cui “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica”. Infatti l’art. 36, co.2, in quanto dotato della stessa forza della 1.
n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria, come
sottolineato dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del
2006 e n. 216 del 2004), è idoneo ad imporsi implicitamente su quest’ultima e,
conseguentemente, ad introdurre nell’ordinamento una valida norma di
interpretazione autentica, ancorché priva di una espressa autoqualificazione in tal
senso (v. Corte cost., ord. 2008/41 e Cass. 19225/2012).
2. Il ricorso va dunque accolto, ai sensi di cui in motivazione, con assorbimento del
ricorso incidentale e cassazione della pronuncia, nonché rimessione delle parti avanti
al giudice di merito, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale,
cassa per l’effetto la sentenza impugnata e rinvia le parti avanti alla C.T.R. della
Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.

MATE14.144, TRIdUTAXIA

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