Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16081 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17958-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAZIOLI LANTE

15, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ARMATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA PROCACCINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

MENNITTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7559/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolga nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 d’ l Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVTO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha rigettato la domanda proposta da M.M., collaboratore amministrativo presso l’Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS), intesa a conseguire il pagamento delle somme maturate a titolo di indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio nel periodo oggetto di causa, per effetto dell’assegnazione provvisoria dalla propria sede di (OMISSIS), prima alla U.O.C. Economato di (OMISSIS) e successivamente al Distretto Sanitario n. (OMISSIS);

la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile, perchè prodotto per la prima volta in appello, l’attestato del 24 maggio 2006 della Direzione Provinciale del Lavoro, che, a giudizio dell’appellante, avrebbe confermato che egli aveva proposto istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione al fine di transigere in merito al rimborso delle spese sostenute per le assegnazioni provvisorie dalla sede originaria di (OMISSIS); ha comunque esaminato il contenuto del carteggio affermando che lo stesso, pur ritualmente prodotto, sarebbe stato inidoneo ad interrompere il decorso della prescrizione estintiva;

la decisione d’appello, entrando altresì nel merito della natura del credito rivendicato da M.M., ha escluso che gli spostamenti di sede disposti dall’amministrazione sanitaria potessero dare diritto a qual si voglia rimborso, atteso che essi rientravano all’interno di un programma di mobilità provvisoria del personale adottato dall’amministrazione sanitaria al fine di dare un nuovo assetto organizzativo alle esigenze dei servizi di nuova istituzione attivati presso i vari Distretti, e ha pertanto accertato che ciascuna assegnazione costituiva una nuova collocazione definitiva;

dall’attestazione di servizio prodotta dall’appellante risultava inoltre che con l’ultimo trasferimento presso il Distretto (OMISSIS) questi era stato inquadrato in una posizione funzionale superiore a quella precedentemente assegnatagli, e che, dunque, l’intervenuta progressione di carriera rendesse ancor più verosimile la perdita di qual si voglia legame funzionale con la pregressa collocazione presso l’Ufficio di Gestione Economato di (OMISSIS), ove il M. aveva ricoperto una posizione non più compatibile con il livello di professionalità da ultimo acquisito;

la cassazione della sentenza è domandata da M.M. sulla base di due motivi;

l’Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS) ha resistito con tempestivo controricorso, ed ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo rispetto al quale M.M. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIERATO

CHE:

RICORSO PRINCIPALE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione di legge per errata applicazione e/o interpretazione di norme di diritto”;

il motivo si incentra sulla distinzione tra gli istituti della trasferta e del trasferimento, al fine di sostenere cha la Corte territoriale avrebbe mancato di attribuire all’elemento della provvisorietà dell’assegnazione il significato e il valore che ad esso conferiscono l’ordinamento e la conforme giurisprudenza di legittimità;

nel giudizio di merito non era emersa la prova dell’interruzione del legame funzionale con l’originaria assegnazione alla sede di (OMISSIS), ragione per la quale la sede di lavoro non era mai mutata per effetto delle assegnazioni successive, ed il giudice del merito avrebbe dovuto applicare la disciplina relativa all’istituto della trasferta, che riconosce il diritto all’indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio e non quella dell’istituto del trasferimento che non ne contempla il riconoscimento;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Violazione di legge per errata applicazione e/o interpretazione di norme di diritto”;

l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio è riferito alla mancata considerazione di una serie di documenti elencati nel motivo di ricorso, che, ad avviso del ricorrente, qualora esaminati in attuazione del potere istruttorio d’ufficio che la legge accorda al giudice del merito, non avrebbero non potuto condurre all’accoglimento del gravame;

RICORSO INCIDENTALE:

con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’ASL deduce “Nullità del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4,” – Inammissibilità ed improponibilità del ricorso in appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., e dell’art. 348 bis c.p.c.”.

il motivo contiene critiche al giudice del primo grado, quali quella di non aver esaminato le eccezioni dell’Asl in merito all’assenza di autorizzazioni all’uso della propria auto da parte del M. e a recarsi in missione, e di non aver considerato i rilievi svolti dall’Asl sulla modalità di calcolo dei chilometri e sui consumi;

quanto all’appello, lamenta che la difesa dell’odierno ricorrente si sarebbe limitata a criticare la sentenza impugnata senza chiarire quale dovesse essere la diversa interpretazione delle norme di diritto propugnata e quali le diverse circostanze rilevanti ai fini della conclusione auspicata dal ricorrente principale; il provvedimento gravato si sarebbe, in altri termini, limitato a dichiarare l’intervenuta prescrizione, là dove l’atto di appello avrebbe dovuto essere rigettato in toto, essendo fondato sulla domanda di accoglimento di mezzi istruttori mai allegati e depositati in primo grado, perciò, dei quali il primo giudice non avrebbe potuto, perciò, tener conto.

RICORSO PRINCIPALE:

si esamina – per ragioni logiche – per primo, il secondo motivo di ricorso;

il ricorrente contesta, erroneamente invocando un vizio di motivazione anzichè una violazione di legge, la valutazione che il giudice ha dato di una serie di documenti per trarne la conclusione che, qualora diversamente valutati, questi avrebbero portato a una diversa soluzione della controversia;

il motivo si rivela inammissibile, atteso che la relativa doglianza non fa riferimento all’omesso esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)” (Sez. Un. 8053/2014);

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che al fine di invocare il vizio di motivazione “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (cfr. ancora Sez. Un. 8053 2014);

la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce, così, per denunciare una erronea valutazione dei fatti di causa, e per domandare la rivalutazione degli stessi, inibita in sede di legittimità;

il motivo si presenta, altresì, inammissibile per carenza di specificità, atteso che i documenti non risultano trascritti, sicchè esso appare carente degli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed inidoneo a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. ex multis Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il primo motivo rimane assorbito, avendo la corte escluso – attraverso (Ndr: testo originale non comprensibile) della documentazione prodotta che le assegnazioni alle diverse sedi avessero carattere di provvisorietà trattasi di un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede.

RICORSO INCIDENTALE:

il ricorso incidentale va dichiarato inefficace (Sez. Un. 7155 del 2017);

in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

il ricorso incidentale va dichiarato inefficace;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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