Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16081 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 16/03/2017, dep.28/06/2017),  n. 16081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24188/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 12.3.1956 S.M. e T.A. acquistavano, in comunione, un terreno edificabile al prezzo di Lire 22.000.000. Sull’area veniva costruito un fabbricato composto da un piano seminterrato e circostante terreno adibito a magazzino e da un edificio di sette piani adibito ad uso uffici ed abitazioni. Nell’anno 1957 l’intero piano seminterrato ed i terreni venivano concessi in locazione per la durata di anni venti alla società Olivetti e C. spa. In data 27.12.1984 S.M. e T.A., questi unitamente alla moglie M.L. in regime di comunione legale, vendevano una parte della proprietà immobiliare per il prezzo di Lire 2.150.000.000. L’Ufficio delle Imposte dirette, sul presupposto che S., T. e M. avessero costituito una società di fatto per l’esercizio in comune di una attività economica, emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società di fatto contestando un reddito di impresa di Lire 700.000.000 sul quale veniva applicata l’Ilor.

Contro l’avviso di accertamento S.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza n. 404 del 2007.

G.V., in qualità di erede di S.M., proponeva appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 9.7.2009.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 5 e 55, vigenti ratione temporis e degli artt. 2082 e 2247 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto insussistente la società di fatto costituita per lo svolgimento di una attività di impresa, in violazione del principio giurisprudenziale secondo cui anche un singolo affare può costituire esercizio professionale di una attività economica.

2. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui non ha valutato, ai fini della qualificazione in termini di imprenditorialità dell’attività svolta, le circostanze di fatto pure enunciate in sentenza, relative all’acquisto del terreno edificabile, alla costruzione di un edificio di sette piani, la locazione di parte di esso, la vendita finale dell’intero stabile per la rilevante somma di Lire 2 2.150.000.000.

Vera Giacobbe resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata d’ufficio la nullità della sentenza per violazione della regola del litisconsorzio necessario in materia tributaria.

Con riferimento all’impugnazione dell’avviso di accertamento dell’Ilor proposto da una società di persone, questa Corte ha stabilito che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01).

La contestazione dell’esistenza di una società di fatto, fiscalmente equivalente ad una società in nome collettivo o ad una società semplice (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3) comporta l’obbligo di instaurazione del litisconsorzio necessario con tutti i soci (o loro eredi) della società di fatto.

Nel caso in esame tale regola non è stata osservata poichè non risulta disposta l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i soci della presunta società di fatto.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata l’intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma perchè proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. Si compensano le spese dell’intero processo considerato che il citato orientamento giurisprudenziale sul litisconsorzio necessario in materia tributaria è sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

 

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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