Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16081 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

selettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Autocooperative Trasporti Italiani Soc. Coop. a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Borghesano Lucchese 29, presso l’avv. Giuseppe Petrucciani,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Cima Angelo e Pietro Colucci,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

(Campobasso), Sez. 2^, n. 41/02/06 del 18 settembre 2006, depositata

il 9 ottobre 2006, notificata il 7 novembre 2006;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 9 giugno 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che i PC non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso – che concerne una controversia relativa l’impugnazione del diniego di rimborso IRAP per gli anni dal 1999 al 2001 – e che poggia su due motivi con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis e D.L. n. 833 del 1996, art. 3, nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, e L. n. 212 del 2000, art. 3, per aver la sentenza impugnata escluso dalla base imponibile IRAP i contributi per il ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto locale.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di contributi di gestione alle aziende di trasporto pubblico locale secondo cui: “In tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002” (Cass. S.U. n. 21749 del 2009).

Ritenuto pertanto, che il ricorso debba essere accolto, la sentenza impugnata debba essere cassata e che, ricorrendone le condizioni, la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA