Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16080 del 28/07/2020
Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20279/2019 proposto da:
T.M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA
GRILLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 19/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
T.M.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze sez. di Perugia, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione internazionale od umanitaria poichè non concorrevano i requisiti previsti dalla legge in ordine a tutti gli istituti.
Il Tribunale di Perugia adito ebbe a rigettare il ricorso ed anche la Corte d’Appello di Perugia, attinta dal gravame, ha rigettato l’impugnazione – afferente solo la protezione sussidiaria ed umanitaria – poichè effettivamente non ricorrevano i presupposti di legge per il riconoscimento degli istituti richiesti.
Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Collegio umbro fondato su due motivi.
Il Ministero degli Interni ritualmente evocato s’è costituito a resistere con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal M. s’appalesa fondato e va accolto.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè la Corte perugina ha violato i criteri di esame della domanda di protezione, specie quello afferente la specifica situazione del richiedente asilo operando riferimento nella sua argomentazione alla situazione socio-politica della Nigeria mentre il ricorrente è originario del Pakistan.
Con la seconda doglianza il M. rileva violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19, in tema di protezione umanitaria, posto che la Corte umbra ha rigettato la sua domanda con motivazione viziata in relazione alla concorrenza delle condizioni prescritte dalla legge per riconoscere la protezione di specie.
Le prima censura appare fondata e la soluzione, così, adottata porta all’assorbimento della seconda censura afferente ad istituto residuale rispetto alla protezione internazionale.
In effetti la Corte umbra non appare aver esposto motivazione che sia caratterizzata in relazione alla specifica posizione personale del richiedente asilo appellante, posto che svolge considerazioni generiche circa i dati fattuali da esaminare con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria.
Difatti nella prima parte della motivazione la Corte di merito esamina la richiesta di asilo e la rigetta precisando che il richiedente, cittadino pakistano, era fuggito in dipendenza di questione privata poichè un potente capo villaggio voleva ucciderlo.
Quindi nella parte della motivazione attagliata alla domanda di protezione sussidiaria il Collegio perugino, invece, cenna al timore del richiedente di esser ucciso dagli autori del “sabotaggio” per poi concludere che comunque la minaccia non proveniva da una Autorità,siccome richiesto dalla norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.
Inoltre nel passaggio successivo della motivazione, la Corte umbra affronta la questione della situazione socio-politica del Paese di origine del richiedente protezione per – genericamente – rilevare come non sussista “rischio Paese” in relazione ala situazione politica della “Nigeria” quando pacificamente l’appellante è cittadino del Pakistan.
L’assoluta assenza di elementi individualizzanti l’esame della situazione sociopolitica del Paese d’origine D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), rispetto alla persona del ricorrente non consente di ritenere il cenno alla “Nigeria” ed al “sabotaggio” mero lapsus calami, sicchè ricorre effettivamente il vizio di legittimità denunziato, ossia il difetto di esame della situazione dedotta in causa alla luce della specifica situazione personale del ricorrente.
Dunque la sentenza resa dalla Corte di Perugia va cassata e la questione rimessa per nuovo esame alla medesima Corte altra sezione.
A sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità va rimessa la Giudice di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020