Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16080 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16080 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 26/06/2013

SENTENZA

sul ricorso n. 3589/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente
contro
Patton Marco, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cassiodoro n. 6, presso lo Studio dell’Avv. Gaetano
Lepore che lo rappresenta e difende, giusta delega a
margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/01/08 della Commissione
Tributaria di Secondo Grado di Trento, depositata il 4
aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 maggio 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Claudia Lepore, per delega dell’Avv.
Gaetano Lepore, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 28/01/08, depositata il 4
aprile 2008, la Commissione Tributaria di Secondo grado
di Trento, rigettato l’appello proposto dall’Ufficio,
accolto l’appello incidentale del contribuente Patton
Marco, confermava l’annullamento dell’avviso di
liquidazione n. 0020162001 REGISTRO 2001 col quale
venivano recuperati a tassazione C 11.508,00 in quanto
l’Amministrazione non aveva ritenuto dovuta
l’agevolazione di cui all’art. 33, coma 2, 1. 23
dicembre 2000, n. 388, questo perché, sempre secondo
l’Amministrazione, al momento del rogito, l’immobile
oggetto di compravendita non era stato ancora inserito
in area soggette a piani urbanistici particolareggiati.

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Ernestino Bruschetta;

Differentemente dalla CTP, la quale aveva fondato la
declaratoria

di

annullamento

dell’avviso

di

liquidazione giudicando “nel merito”, con ciò
disattendendo la preliminare eccezione di decadenza
sollevata dal contribuente, la CTR statuiva invece che
la proroga della potestà di accertamento di anni due

n. 289, proroga che avrebbe reso tempestiva la notifica
dell’avviso di liquidazione

sub iudice,

non poteva

trovare applicazione perché non espressamente prevista
dall’art. 11, comma l

bis,

1. n. 289 del 2002,

disposizione, questa, che specificatamente disciplinava
la definizione agevolata delle liti pendenti aventi ad
oggetto la violazione delle agevolazioni relative
all’imposta di registro.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

1. Con l’unico mezzo, l’Agenzia delle Entrate censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.
11, comma l e l

bis,

l. 289 del 2002, deducendo, a

riguardo, che anche per le liti pendenti relative alla
violazione delle disposizioni in tema di agevolazioni,
di cui all’art. 11, comma l

bis,

cit., doveva

applicarsi la regola della proroga dei termini di anni
due di cui all’art. 11, comma 1, cit., questo perché

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stabilita dall’art. 11, comma l, 1. 27 dicembre 2002,

non solo le violazioni in tema di agevolazione
riguardavano pur sempre l’imposta di registro, ma
soprattutto perché anche per le liti in tema di
agevolazioni d’imposta di registro il termine per
presentare l’istanza di condono era identico a quello
previsto per la presentazione dell’istanza di condono

registro. Il quesito formulato era il seguente: “se ai
sensi dell’art. 11, comma l e l bis,

1.289/02, in un

giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso
di liquidazione della maggior imposta di registro,
emesso decorsi tre anni dal rogito dell’atto
registrato, con cui si contesti la indebita
applicazione delle agevolazioni tributarie di cui
all’art. 33, comma 3, 1. 388/00, sia errata la sentenza
del giudice tributario che annulli l’avviso di
liquidazione sulla base dell’erroneo convincimento che
la proroga di due anni dei termini, espressamente
prevista dal comma l, del citato art. 11, per la
rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte,
riguardi soltanto le ipotesi ivi previste, ovvero le
maggiori imposte determinate incrementi di valore
assoggettabili a procedimenti di valutazione, e non
anche le maggiori imposte dovute per disconoscimento di
una agevolazione richiesta dal contribuente, connessa
ai medesimi tributi; se, invece, data l’identità dei
tributi, del termine di presentazione dell’istanza, e
delle conseguenze della mancata notifica dell’avviso di
rettifica, concernente i condoni di cui ai commi 1 e l

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di liti aventi semplicemente ad oggetto l’imposta di

bis,

la proroga prevista nel comma l si applichi

indistintamente anche alle ipotesi regolate dal comma 1
bis,

dal momento che la disposizione sulla proroga è

indirizzata genericamente a tutti i tributi di cui al
primo periodo del comma l (quindi gli stessi del coma
l bis), senza distinguere sull’oggetto della rettifica,

situazioni, una diversa soluzione porterebbe ad una
interpretazione della norma irragionevole e quindi
incostituzionale”.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto occasione di spiegare,
decidendo analoghe controversie, le liti pendenti in
tema di agevolazioni relative a imposta di registro,
come le liti in tema d’imposta di registro, potevano
usufruire della definizione agevolata ex 1.

n. 289 del

2002 all’identica condizione che si fosse presentata
istanza entro il medesimo termine del 16 aprile 2003,
ciò che impone di ritenere che la proroga del termine
per esercitare la potestà accertativa debba essere per
forza eguale per tutti e due i condoni (Cass. sez. VI
ord. n. 279 del 2013; Cass. sez. trib. n. 12069 del
2010).
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria di Secondo
Grado di Trento, altra sezione, che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai principi sopra

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e che, considerata la sostanziale identità delle

aSENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSì1)1-1, DRR. 26,14./j9i6
– N. 5
N. 131 TA13. ALL.

MATE1-:IA TRi3UTAKIA
statuiti, oltreché regolare le spese di ogni fase e
grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2013

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