Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1608 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 24/01/2011), n.1608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana 346

presso l’avv. Olivieri Sergio, che lo rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma in data 3 febbraio

2009 nel procedimento n. 2340/08 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi il

ricorso inammissibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 3 febbraio 2009 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da B.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Roma il 30 luglio 2008. A fondamento della decisione, il Giudice di Pace osservava che:

– pur essendo notorio che le persone omosessuali erano oggetto di gravissime discriminazioni in (OMISSIS), la condizione di omosessualita’ dello straniero deve essere provata con sufficienti elementi, anche indiziari, ai fini dell’applicazione del divieto di espulsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 del testo unico sull’immigrazione;

– la deposizione di M.C. era radicalmente nulla in assenza di un interprete nell’unica lingua dal testimone conosciuta (quella inglese); inoltre nessun valore giuridico poteva assumere la sua dichiarazione tradotta in italiano a mezzo di perizia giurata ed infine assai dubbia era l’attendibilita’ della presunta relazione sentimentale del testimone con il B., essendo il teste medesimo in partenza da (OMISSIS) con destinazione altro paese dell’Unione Europea.

Avverso tale decreto B.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato, per avere il Giudice di pace ritenuto nulla la deposizione del testimone a causa della mancanza in udienza di un interprete di lingua inglese.

Con il secondo motivo si contesta l’affermazione del giudice di merito, secondo cui che nessun valore giuridico puo’ assumere la dichiarazione del teste tradotta in italiano a mezzo di perizia giurata. Il ricorrente denuncia inoltre la irragionevolezza dell’argomentazione del Giudice di pace, in forza della quale non sarebbe attendibile l’affermazione del teste in ordine alla sua relazione sentimentale con il B., essendo il teste medesimo in partenza da Roma con destinazione altro paese dell’Unione Europea.

2. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati. Osserva il collegio che il disposto dell’art. 122 c.p.c., che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo ancorche’ espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti (Cass. 1987/7232).

Inoltre agli scritti provenienti da terzi estranei alla lite puo’ ben riconoscersi valore di indizi, che, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotti in causa e in concorso con altri elementi idonei a suffragarne l’attendibilita’, possono fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzati come fondamento di una decisione (Cass. 2002/2149; v. anche Cass. 2001/8063;

2004/14122).

Il Giudice di pace, affermando che era “radicalmente nulla” la deposizione del teste M.C., in quanto resa in lingua inglese in mancanza di un interprete, e che nessun valore giuridico poteva assumere la sua dichiarazione tradotta in italiano a mezzo di perizia giurata, senza valutare se la deposizione del teste fosse comunque comprensibile o se la sua dichiarazione scritta, tradotta in italiano con perizia giurata, fosse stata o meno oggetto di contestazione o fosse sorretta da altri elementi idonei a suffragarne la credibilita’ e l’attendibilita’, non si e’ uniformato ai principi di diritto in precedenza enunciati. Inoltre, del tutto priva di congruita’, sotto il profilo logico, e’ l’argomentazione dell’inverosimiglianza dell’asserita relazione sentimentale tra il teste e il B. per essere il teste medesimo in partenza da (OMISSIS) con destinazione altro paese dell’Unione Europea, atteso che tale trasferimento non costituisce circostanza di fatto idonea a escludere la sussistenza della relazione.

Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso. Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nel Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato, che procedera’ ad un nuovo esame del ricorso in opposizione alla stregua dei principi in precedenza enunciati e di un’idonea motivazione in ordine alle circostanze di fatto ritenute rilevanti ai fini della decisione e provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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