Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1608 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1608 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 7002-2017 proposto da:
GALLETTI SABINA Attivamente domiciliata in RO I\ LA, VIA
RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato)

FAmo

GuLLoTTA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO
DAGOSTIN, ROBERTO MANGOGNA;
– ricorrente contro
AZIENDA SERVILI SOCIALI DI BOLLANO;
– intimatacontro
COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore,
Attivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GUDRUN AGOSTINI;

4

Data pubblicazione: 23/01/2018

- interventore volontario per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1200/2015 del
TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 14/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE
che chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso
ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

RILEVATO
che Sabina Galletti conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Bolzano in funzione di giudice del lavoro l’Azienda Servizi Sociali di
Bolzano ( d’ora in avanti, ASSB) chiedendo di essere reintegrata
nell’incarico dirigenziale dell’Ufficio Legale da cui era stata rimossa a
seguito di azioni “riorganizzative” del vertice dell’ASSB dirette
miratamente alla sua estromissione da tale ruolo, evidenziando come la
deliberazione macro-organizzativa n. 375 del 7 maggio 2015 adottata
dalla Giunta Comunale del Comune di Bolzano con la quale era stato
eliminato l’Ufficio Legale da lei diretto ( al quale era seguito
l’immediata revoca dalla sua posizione dirigenziale) fosse illegittima e
chiedendone

incidenter tantiun

la disapplicazione ex art. 63 , primo

comma, del d.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ove necessario; in via
subordinata, chiedeva quanto meno la reintegra nell’incarico di
responsabile dell’unità organizzativa Avvocatura e formulava varie
richieste risarcitorie;

che l’adito giudice, con ordinanza del 14 febbraio 2017, sul rilievo
che non sussisteva un potere di disapplicazione della predetta delibera

Ric. 2017 n. 07002 sez. ML – ud. 09-11-2017
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FERNANDES;

n. 375 e che quest’ultima era stata impugnata dalla Galletti innanzi al
giudice amministrativo (risultava essere stato proposto appello avverso
la decisione del TAR di Bolzano di rigetto del ricorso), ritenuta la
ricorrenza di una ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 cod.
proc. civ., tanto rispetto alla domanda principale che a quelle

quello pendente innanzi al Consiglio di Stato;
che avverso tale ordinanza la Galletti ha proposto ricorso per
regolamento necessario di competenza sostenendo: a) la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione all’art.
63, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 165/2001 ed all’art. 2907 cod. civ. in
quanto in giudizio era stato fatto valere il diritto soggettivo al
mantenimento della posizione professionale correlata al rapporto di
lavoro quale avvocato dirigente dell’ASSB leso dagli atti gestionali
consequenziali ed esecutivi adottati dall’ente datoriale per effetto
dell’atto di macro-organizzazione presupposto al quale avevano dato
concreta e pratica attuazione ragion per cui doveva trovare
applicazione il disposto dell’art. 63 cit.; tale norma, infatti, ha
configurato un sistema di cd. doppia tutela a favore del dipendente il
quale, in relazione agli atti di macro-organizzazionc presupposti
incidenti indirettamente sulla sua posizione lavorativa può instaurare
due giudizi, uno innanzi al giudice amministrativo avverso l’atto
macro-organizzativo ed un altro per la tutela del diritto vantato
nell’ambito del rapporto di lavoro innanzi al giudice ordinario con
l’esclusione, quindi, della pregiudizialità amministrativa; b) violazione
c/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione agli artt.
42 cod. proc. civ., 3, 24 e 111 Costituzione stante la esclusione della

configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio
come più volte affermato da questa Corte;
Ric. 2017 i. 07002 sez. ML – ud. 09-11-2017
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subordinate, disponeva la sospensione del giudizio sino all’esito di

che l’ASSB è rimasta intimata mentre ha spiegato intervento

ad

adiuvandum il Comune di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso,
previa riunione del presente giudizio con quello recante il n. RG
6997/17 pure avente ad oggetto altro regolamento necessario di
competenza proposto dalla Galletti avverso altra ordinanza di

intentata sempre nei confronti dell’ASSB;
che il Procuratore Generale ha concluso per raccoglimento del
ricorso;
che la Galletti ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza;

CONSIDERATO
che, preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità dell’intervento
spiegato dal Comune di Bolzano ex art. 105 cod. proc. civ. —
qualificabile come adesivo dipendente — non essendo detto ente parte
nel giudizio nel cui ambito è stato proposto il presente regolamento di
competenza; in quel giudizio, infatti, non risulta essersi
tempestivamente costituito nel termine perentorio previsto dall’art. 419
cod. proc. civ. (Cass. n. 19834 del 04/10/2004; Cass. n. 12021 del
26/11/1998); peraltro, se anche fosse stato già parte nel giudizio
innanzi al Tribunale di Bolzano, comunque, il deposito della memoria
ex art. 47 cod. proc. civ. nel presente procedimento sarebbe tardivo
perchè effettuato oltre il termine fissato dall’ultimo comma del citato
art. 47 cod. proc. civ. ragione per cui, stante l’opposizione di
controparte, del relativo contenuto non se ne sarebbe potuto tenere
conto (Cass. n. 17842 del 08/08/2014; Cass. n. 25891 del
21/12/2010; Cass. n. 3075 del 30/03/1999; Cass. n. 3773 del
13/06/1980);
che il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Procuratore
Generale;
Ric. 2017 n. 07002 sez. ML – ud. 09-11-2017
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sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. resa in altra causa

che il ricorso è fondato alla luce del principio affermato da questa
Corte secondo cui <

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