Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1608 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2022, (ud. 07/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26763-2016 proposto da:

AMIACQUE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIACINTO FAVALLI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA e RAFFAELA FABBI

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 497/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/08/2016 R.G.N. 567/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 31.8.16, la Corte d’Appello di Milano ha confermato sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato il ricorso della società in epigrafe avverso la rideterminazione del tasso di premio per la voce tariffaria relativa agli addetti alla manutenzione acquedotto e attribuzione malattia professionale del lavoratore Cannolo alla posizione assicurativa della società.

Avverso tale sentenza ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria, la società, cui resiste l’INAIL con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 41, degli artt. 115-116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto l’eziologia professionale della patologia in difetto di prova dell’esposizione qualificata del lavoratore, trascurando che la malattia era insorta dopo dodici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che nessun altro dipendente era ammalato.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 41 c.p. e dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata imposto alla società l’onere della prova dell’assenza di amianto e non invece all’INAIL.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 41 c.p. e dell’art. 345 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’eccezione formulata in appello di difetto di prova del nesso causale, sebbene fosse una mera difesa.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 41 c.p., degli artt. 61 e 191 c.p.c., per non avere la corte territoriale ammesso la CTU – ritualmente richiesta dalla parte-, senza fornire alcuna motivazione del diniego.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Occorre premettere che la corte territoriale, premesso che il lavoratore era stato addetto alla manutenzione delle tubazioni di acqua dal 1969 al 1998, ha rilevato la sicura presenza di amianto nelle tubazioni nel 2001 e, per altro verso, che negli anni precedenti non risultavano modifiche della situazione degli impianti contenenti amianto (mentre era intervenuta la bonifica solo a fine 2001).

In tale contesto, ove è pacifico tra le parti da un lato che lavorazione e malattia (mesotelioma pleurico) del lavoratore sono tabellate e, dall’altro lato, che non risulta un mutamento della situazione di fatto negli anni, l’ascrivibilità della patologia del lavoratore al lavoro va ritenuta fino a prova contraria.

Resta salva, naturalmente, l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia, ma tale prova nella specie non è stata chiesta né data.

Con specifico riferimento all’onere della prova (questione oggetto del secondo motivo di ricorso), la sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti precisato (Sez. L, Sentenza n. 13733 del 17/06/2014, Rv. 631336 01) che, in caso di richiesta di pagamento di maggiori contributi per variazione in aumento del tasso specifico aziendale, l’INAIL ha l’onere di allegare, e, ove ciò sia oggetto di contestazione, provare, di avere provveduto, nel periodo di riferimento, all’indennizzo che aveva determinato la variazione in aumento del tasso specifico aziendale, mentre la deduzione dell’insussistenza delle circostanze fattuali che avrebbero reso legittimo tale indennizzo integra una eventuale eccezione del contribuente. Si è anche aggiunto più di recente (Sez. L -, Sentenza n. 21563 del 21/08/2019, Rv. 654820 – 01) che, in tema di criteri per la determinazione del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall’I.N.A.I.L. per l’erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell’azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall’Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi; ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova dettati dall’art. 2697 c.c., che incombe al datore di lavoro l’onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.

Il terzo motivo di ricorso è infondato, atteso che l’inammissibilità dell’eccezione formulata in appello in ordine al difetto di prova del nesso causale è giustificata dalla contestuale richiesta della parte di acquisizione di documentazione nuova a sostegno dell’eccezione, inammissibile in sede di appello.

Infine, e venendo al quarto motivo di ricorso, in disparte ogni considerazione circa la non censurabilità in cassazione delle scelte in materia operate dal giudice di merito (v. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Rv. 619479 01), il motivo e’, a monte, inammissibile per difetto di autosufficienza, riguardando questione di cui non vi è cenno in sentenza e a fronte della quale la parte non ha indicato – e trascritto in ricorso come era suo onere (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16347 del 21/06/2018, Rv. 649535 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019, Rv. 656036 – 01) – la richiesta formulata alla corte territoriale ed il suo specifico contenuto, non consentendo quindi a questa Corte di valutare la doglianza (tanto più che non è chiaro se la consulenza richiesta avesse carattere percipiente o solo valutativo).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA