Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16079 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 3539/18) proposto da:

ARCIDIOCESI DI (OMISSIS), (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Silvia Baseggio e

Alessandra De Giorgi ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Lucio De Angelis, in Roma, v. Val Gardena, n. 3;

– ricorrente –

contro

T.E.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale in calce al contoricorso, dall’Avv. Dario

Minella e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2911/2017,

depositata il 26 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso e, in particolare, del suo primo motivo;

uditi gli Avv.ti Silvia Baseggio, per la ricorrente, e Monica

Corpinella (per delega), nell’interesse della controricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2015 l’Arcidiocesi di (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la sig.ra T.E.M. per ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 368.542,00 (o, in subordine, di Euro 255.834,00), oltre frutti ed accessori, in virtù di legato che la stessa attrice riteneva essere stato disposto in suo favore (laddove si poneva riferimento alla “costruzione di nuove chiese della Diocesi di (OMISSIS)”) con il testamento redatto nel 1990 da T.E.M. (sorella della convenuta), la quale aveva poi redatto, nel 2011, un successivo testamento olografo a mezzo del quale aveva rettificato alcune disposizioni della precedente scheda testamentaria.

Nella costituzione della predetta convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1483/2016, rigettava la domanda e compensava per intero le spese giudiziali.

2. Interposto appello da parte della suddetta attrice e nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2911/2017, rigettava il gravame e confermava integralmente l’impugnata decisione di prime cure, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata pronuncia, la Corte ambrosiana, previamente ritenuta l’inammissibilità dell’eccezione della T. circa l’asserita violazione degli artt. 348-bis e ter c.p.c., esaminava per primo il terzo motivo di merito dedotto con l’atto di appello (considerato preliminare) e lo rigettava.

In particolare la Corte territoriale osservava che, pur essendo indubbio che la controversa disposizione testamentaria integrava gli estremi di un legato modale, la stessa dovesse ritenersi nulla per mancata indicazione e

indeterminatezza del legatario, non potendo ravvisarsi il requisito della sua determinatezza nell’adozione dell’espressione utilizzata dalla testatrice con il mero riferimento dello scopo “Per la costruzione di nuove chiese del/a Diocesi di (OMISSIS)”, non risultando la designazione del beneficiario a titolo di legato, con la conseguente dichiarazione di nullità della relativa disposizione ai sensi dell’art. 628 c.c..

Così anche il primo motivo veniva ritenuto infondato poichè la riportata espressione non avrebbe potuto che intendersi in senso spaziale (come riferibile, cioè, a nuove chiese edificate nel territorio della Diocesi di (OMISSIS), senza uno specifico richiamo, in senso proprio, all’Arcidiocesi di (OMISSIS)); altrettanto privo di fondamento era considerato il secondo motivo del gravame, ribadendosi come il fatto che gli apparati periferici della Chiesa provvedano anche in proprio alla raccolta di fondi per la costruzione di nuove chiese, non li rendeva unici soggetti legittimati alla costruzione di edifici di culto, valendo piuttosto il principio contrario della generalità dei soggetti potenzialmente legittimati, sia pur assoggettati comprensibilmente al benestare del Vescovo diocesano.

3. L’Arcidiocesi di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la suddetta sentenza di appello. Ha resistito con controricorso l’intimata T.E.M..

In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava previa formulazione di apposita proposta – per le forme di cui al procedimento previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza, in prossimità della quale la difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 628,1362,1367 e 1368 c.c., deducendo che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano era, in effetti, incorsa nella errata applicazione delle richiamate disposizioni codicistiche, finendo, in particolare, con l’applicare in modo inesatto il citato art. 628 c.c., poichè la controversa disposizione testamentaria avrebbe, invece, dovuto considerarsi valida sul presupposto che il beneficiario, pur non essendo determinato, era, tuttavia, da reputarsi determinabile (anche sulla scorta di numerosi elementi extratestuali), dovendosi, peraltro, rilevare come, in effetti, i termini Diocesi e Arcidiocesi sono utilizzati comunemente ed indifferentemente come sinonimi per indicare anche l’ente ecclesiastico Diocesi.

Inoltre, la ricorrente – con la censura in discorso – ha inteso evidenziare come la Corte territoriale aveva erroneamente proceduto ad interpretare la previsione del sesto legato ponendo riferimento ad un’esegesi asettica ed astratta di norme di diritto canonico di cui verosimilmente la testatrice nemmeno conosceva l’esistenza, astenendosi, invece, dal fare ciò che avrebbe dovuto, ovvero attribuire all’espressione “Per la costruzione di nuove chiese della Diocesi di (OMISSIS)” il significato che le era proprio nell’ambiente parrocchiale, già frequentato dalla stessa defunta e nel quale la citata espressione si riferiva in modo univoco all’iniziativa diocesana avente ad oggetto la raccolta di fondi da destinare all’edificazione di nuove chiese.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo all’omissione, da parte della Corte di appello, di valutare, da un lato, le risultanze istruttorie la cui decisività era stata esplicitamente posta in risalto da essa ricorrente e, per altro verso, di aver considerato come facenti piena prova, recependoli senza il necessario e dovuto apprezzamento critico, elementi probatori soggetti invece a valutazione.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome all’evidenza connessi.

Essi, ad avviso del collegio, sono, nel loro complesso, fondati nei termini che seguono.

Va, innanzitutto, premesso che – secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 27000/2016, Cass. n. 1229/2019) – una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può, in generale, porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Ciò chiarito, ritiene il collegio che la Corte territoriale sia, tuttavia, incorsa nella denunciata violazione dei criteri ermeneutici indicati con il primo motivo da correlare alla portata dell’art. 628 c.c., ricorrendo, in particolare, nella fattispecie la violazione degli artt. 1367 e 1368 c.c., dovendosi valorizzare la preferenza del legislatore per l’applicazione del principio di conservazione del contratto (estendibile, pacificamente, anche ai negozi testamentari) e dovendosi mettere in risalto anche gli elementi estrinseci al testamento al fine di desumere la concreta volontà che la T.E.M. aveva inteso manifestare al momento della redazione dell’ultima scheda testamentaria e ciò senza trascurare anche la specifica circostanza che la testatrice aveva utilizzato la medesima espressione “Per la costruzione di nuove chiese della Diocesi di (OMISSIS)” in entrambi i testamenti olografi del 1990 e del 2011.

Al riguardo, se è pur vero che, in generale, l’interpretazione del contenuto testamentario investe una squisita valutazione di merito, osserva il collegio che, nel caso di specie, la Corte ambrosiana avrebbe dovuto privilegiare – circa la riferibilità del disposto legato oggetto del contendere – un approccio ermeneutico di tipo conservativo della specifica clausola alla stregua della sostanziale assimilazione tra i termini Diocesi e Arcidocesi (stante la non decisività del richiamo al contenuto dell’art. 1215 del codice di diritto canonico, non rilevando, invero, in termini certi, nella individuazione di una manifestazione volitiva) e della inequivoca riferibilità del termine “nuove chiese” alla Diocesi di (OMISSIS) (da intendersi non nel senso del riferimento alla relativa circoscrizione territoriale, bensì alla sua natura di ente ecclesiastico ed è sintomatico di ciò anche l’adozione dell’iniziale maiuscola – compreso nell’Arcidiocesi e, comunque, usato, nella pratica comune, come sinonimo, donde la pertinenza del richiamo anche all’art. 1368 c.c.), pure in virtù della valorizzazione di altri elementi extratestuali indicati in modo conferente nello stesso ricorso.

Del resto è risaputo che l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all’integrazione con elementi estrinseci, per modo che l’identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o non del tutto univoco, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare.

Ed è altrettanto rispondente alla peculiarità propria della disciplina successoria testamentaria (e alla ratio e alla finalità che la ispirano) l’applicazione del principio in base al quale, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione (previsto dall’art. 1367 c.c.), che può dirsi immanente alla disciplina in esame (cfr., ad es., Cass. n. 4022/2007 e Cass. n. 23279/2013). Orbene, sulla scorta di tali premesse, deve affermarsi che la Corte territoriale non ha correttamente applicato i richiamati criteri ermeneutici nel momento in cui ha ritenuto che il legato modale oggetto di controversia non potesse considerarsi valido sul presupposto della mancata indicazione ed indeterminatezza del legatario, così ravvisando una ipotesi riconducibile all’art. 628 c.c..

Quest’ultima ipotesi avrebbe dovuto essere esclusa optandosi per la predilezione dell’adesione – fra le diverse possibili interpretazioni del testamento – a quella volta a garantire la conservazione della disposizione di ultima volontà, onde evitare la sua improduttività di effetti giuridici, come tale contraria all’effettivo intento che il de cuius avrebbe voluto vedere realizzato (v., per un esempio dell’applicazione di tale principio, Cass. n. 5897/1987 relativa ad un caso in cui il testatore aveva disposto di tutti i buoni fruttiferi a lui intestati a favore delle “opere missionarie”, senza alcuna ulteriore specificazione, in ordine al quale questa Corte ha escluso l’invalidità di detta disposizione testamentaria, stabilendo che per evitare la nullità non è necessaria la determinatezza ma è sufficiente la determinabilità dei soggetti istituiti).

La Corte di appello ha violato i denunciati criteri ermeneutici (con particolare riguardo di quello di cui all’art. 1367 c.c.) nel momento in cui, pur a fronte di una serie progressiva di sei disposizioni di legato (tutte in favore di enti o ordini religiosi) emergente dalla scheda testamentaria, ha ritenuto di provvedere all’interpretazione della sesta – per l’appunto condensata nell’espressione “Per la costruzione delle nuove chiese della Diocesi di (OMISSIS)” (peraltro rimasta immutata anche rispetto alla prima scheda redatta nel 1990, il che è sintomatico della persistente certezza della testatrice su chi avesse voluto effettivamente beneficiare con tale legato) – ricorrendo ad un’esegesi asettica e, soprattutto, astratta di norme del diritto canonico, sganciandola dalla specifica fattispecie.

Così procedendo la Corte ha, quindi, perso di vista la necessità di conferire, per quanto possibile, un significato concreto alla suddetta espressione, calandola nella realtà vissuta dalla testatrice (abituale frequentatrice degli ambienti parrocchiali) e non attribuendo la dovuta considerazione alla finalità che ella intendeva perseguire dopo la sua morte, ovvero di devolvere la somma indicata all’iniziativa diocesana indirizzata alla raccolta di fondi da destinare all’edificazione di nuove chiese che avrebbe dovuto essere gestita dalla competente Arcidiocesi, senza, perciò, che la contestata disposizione potesse considerarsi “monca” (cfr. Cass. n. 810/1992 e Cass. n. 17868/2019, secondo cui, ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è propriamente necessaria l’indicazione specifica nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia comunque individuabile in base a idonee indicazioni fornite dal testatore e al contesto complessivo della scheda predisposta dal de cuius, tale da denotare l’esplicitazione di una sua volontà sufficientemente univoca).

Al riguardo occorre anche rimarcare che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 12861/1993, Cass. n. 24637/2010 e Cass. n. 15931/2015) – l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle richiamate regole ermeneutiche, va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche – in relazione all’art. 1368 c.c. – ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, con la conseguenza che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato non del tutto coincidente con quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in un senso non del tutto appropriato, purchè non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del “de cuius”.

Pertanto, sulla scorta delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso merita accoglimento con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 1362,1367 e 1368 c.c., in relazione alla portata e allo scopo riconoscibili all’art. 628 c.c., con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che si atterrà al principio di diritto secondo cui – con riferimento alla valutazione sull’applicabilità o meno dell’art. 628 c.c. – ricorre l’ipotesi di disposizione a favore di soggetti determinati dallo stesso testatore (e non quella di disposizione a favore di persone da determinarsi successivamente in funzione di un criterio astratto) non solo nel caso in cui la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano comunque determinabili, in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonchè a quelle ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, improntando l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.

Il predetto giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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