Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16079 del 26/06/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16079 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 18717/08 proposto da:
Chiappi Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Bassano del Grappa n. 24, presso lo Studio dell’Avv.
Michele Costa, rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare
Zingoni, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– controri corrente –
Data pubblicazione: 26/06/2013
avverso la sentenza n. 18/05/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 1(15
suirriFrfpgA5
rgtbrato 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 maggio 2013, dal Consigliere Dott.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 18/05/07, la Commissione
Tributaria Regionale della Toscana confermava la
decisione n. 101/08/05 della Commissione Provinciale di
Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dal
contribuente Chiappi Massimo avverso l’avviso di
liquidazione n. 20022V000060 con il quale, previa
revoca del beneficio “prima casa” perché “di lusso” in
quanto di superficie superiore a mq. 240,00, si
provvedeva al conseguente recupero d’imposta.
Secondo la CTR, in mancanza di contraria prova,
l’Ufficio aveva correttamente calcolato la superficie
dell’abitazione, giacché “il locale seminterrato
contrassegnato dal n ° 17 WC non poteva dedursi dal
computo come anche i locali indicati come ripostigli n °
14 e 16”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
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Ernestino Bruschetta;
Diritto
1.
Col primo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c. per “Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 6 d.m. 2 agosto 1969, in relazione all’art.
12 preleggi”, deducendo, a riguardo, che poiché “dal
«ripostiglio>>” – e poiché l’art. 6 d.m. esclude dal
computo della superficie le cantine – erroneamente la
CTR aveva ritenuto, seguendo l’Ufficio, di conteggiare,
ai
fini
della
determinazione
della
superficie
dell’abitazione, i vani indicati come adibiti a
ripostiglio. Il quesito era: “se l’art. 6 d.m. 2.8.69,
nell’escludere le cantine dal calcolo della superficie
utile complessiva, abbia inteso includervi anche i vani
ripostiglio in presenza delle stesse caratteristiche
oggettive”.
Il motivo è inammissibile.
Deve esser osservato che la qualificazione di uno
spazio non abitabile, p.es. una cantina, spazio di cui
l’art. 6 d.m. cit. non tiene conto ai fini della
determinazione della superficie, è questione di fatto
che non implica un error in iudicando e che può essere
pertanto denunciata esclusivamente sotto il profilo del
vizio di motivazione a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 5, c.p.c. (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass.
sez. I 4178 del 2007).
2.
Col secondo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
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punto di vista semantico «cantina» è il sinonimo di
n. 5, c.p.c. per “Omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo”, esponendo, in particolare, che
la c.m. 23 luglio 1820, «definizioni in materia di
costruzioni”, che individua il “vano utile” in
relazione all’altezza, avrebbe dovuto condurre la CTR a
escludere dal computo della superfici “i locali del
Col terzo motivo di ricorso, il contribuente censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 5,
c.p.c. per “Omessa motivazione su un fatto
controverso”, deducendo, in particolare, che dalla CTR
erano stati tenuti in nessun conto le prodotte
dichiarazioni “del geom. Beltrame Renato Erminio” che
ammetteva di aver erroneamente classificato
i
ripostigli”, oltreché la prodotta “relazione peritale
del geom. Claudia Nannetti”, con allegati documenti,
nonché copia di concessioni edilizie e di atto pubblico
di trasferimento, laddove i locali erano qualificati
“cantina”.
Col quarto motivo di ricorso, la sentenza veniva
censurata a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 5, c.p.c,
per “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione
su un fatto controverso e decisivo”, deducendo, che la
CTR aveva “omesso di motivare sulle ragioni per cui era
stata esclusa dal conteggio della superficie utile
complessiva del fabbricato il vano individuato con il
n. 15″, contraddittoriamente includendovi invece gli
altri che presentavano caratteristiche non dissimili.
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piano scantinato” in contestazione.
I motivi, che per la loro stretta connessione debbono
esser congiuntamente esaminati, sono infondati.
In effetti, coi riuniti motivi, il contribuente ha
censurato la CTR per un apprezzamento di fatti e prove,
in particolare la concludenza di quest’ultime in ordine
all’abitabilità o no dei “ripostigli” in contestazione,
sez. III n. 4366 del 2013; Cass. sez. Il n. 21462 del
2012); ed, invero, la CTR non può esser censurata sotto
il profilo del vizio motivazionale per aver ritenuto
che due stanze servite da WC avessero caratteristiche
di abitabilità, spiegazione che perciò deve giudicarsi
sufficiente e non contraddittoria.
3. Nella delicatezza e difficoltà degli accertamenti
fattuali, debbono farsi consistere i giusti motivi che
inducono questa Corte a compensare integralmente le
spese dei giudizi di merito; le spese del presente
grado, invece, seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente a
rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del
presente grado, che liquida in 2.000,00 per compensi,
oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2013
che è insindacabile in questa di legittimità (Cass.