Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16079 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 22/07/2011), n.16079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12783-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EDILFABBRICA LOBOSCO SPA, in persona dell’Amministratore unico in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5697, presso

lo studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERARDI GIOVANNI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 24/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 10-11 aprile 2006, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari, depositata il 24 febbraio 2005 che, respingendo l’appello dell’Ufficio, aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta dalla s.p.a. Edilfabbrica Lobosco alla cartella esattoriale ad essa notificata il 10 novembre 1995 per lire 157.643.000 e accessori a titolo di imposta complementare di registro e maggiorazioni relativamente alla compravendita di un immobile stipulata per atto notar Caggianelli registrato il 7 marzo 1989, il cui valore finale era stato rettificato da L. 390 milioni a L. 1.040 milioni con avviso di accertamento notificato il 13 febbraio 1991.

Tale avviso di accertamento in rettifica – a quanto riferisce il ricorso – era stato impugnato dal solo venditore e non anche dalla acquirente s.p.a. Edilfabbrica Lobosco. Il venditore aveva poi, con istanza del 26 marzo 1992, definito la sola INVIM ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 1. Dal ricorso si ricava che la cartella era stata opposta dalla s.p.a. Edilfabbrica deducendo : a) che essa aveva con ricorso dell’8 giugno 1995 proposto opposizione all’avviso di accertamento in rettifica (secondo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, invece, con tale atto la società aveva soltanto impugnato il diniego opposto dall’ufficio alla richiesta di condono dalla società stessa proposta con atto del 13 marzo 1992 e respinta il 8 aprile 1995 proprio in ragione del fatto che l’avviso di accertamento di maggior valore non era stato impugnato e quindi non vi era lite pendente; nè vi era istanza di condono per l’imposta di registro da parte del venditore, la cui richiesta di definizione riguardava solo l’INVIM. Comunque il controricorso della s.p.a.

Edilfabbrica non riferisce di aver dedotto, con l’opposizione alla cartella, di aver a suo tempo opposto l’avviso di accertamento di maggior valore); b) che l’obbligazione tributaria si era estinta anche nei suoi confronti a seguito della definizione per condono ottenuta dal venditore, quale condebitore solidale dell’imposta (e questo è il solo contenuto dell’opposizione alla cartella qui riferito dalla controricorrente).

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate esponeva anche che la s.p.a.

Edilfabbrica con ricorso del 22 dicembre 1993 si era anche opposta all’avviso di liquidazione notificatole il 26 ottobre 1993 e relativo alla medesima imposta complementare di registro deducendo il condono richiesto dal venditore e quello da essa stessa richiesto il 31 marzo 1992. La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 199/24/04 passata in giudicato aveva negato la possibilità per la s.p.a. Edilfabbrica di avvalersi del condono non essendovi lite pendente in ordine all’imposta complementare di registro; aveva altresì statuito che rispetto all’INVIM – cui soltanto si riferiva la richiesta di condono del venditore – non vi era solidarietà con l’acquirente s.p.a. Edilfabbrica; aveva infine escluso l’applicabilità dell’art. 1306 cod. civ. sia perchè non vi era rapporto di solidarietà sia perchè non vi era alcun giudicato.

Proseguendo nella narrazione dello svolgimento del processo, il ricorso riferiva che nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio aveva esibito in udienza sia l’istanza di condono INVIM del solo venditore sia il provvedimento di rigetto del condono opposto all’acquirente per le due ragioni sopra ricordate. La Commissione tributaria provinciale , dando atto di tali documenti e del loro contenuto, osservava che nella ricevuta in data 7 gennaio 1994 di pagamento del condono da parte del venditore questo aveva scritto ” L.C. per conto di Edil Fabbrica Lobosco s.p.a.” e indicato la causale “Imp. Compl. Reg. atto reg. il 7.3.89 n. 3338 per condono L. n. 413 del 1991”. La Commissione tributaria provinciale aveva quindi richiesto chiarimenti su quale imposta fosse stata condonata ma alla successiva udienza l’Ufficio non era comparso ed il giudice di primo grado aveva quindi statuito che “il dubbio … in carenza delle debite deduzioni dell’Ufficio … non può essere sciolto se non su base documentale” e pertanto aveva accolto il ricorso.

In appello l’Ufficio aveva ribadito le proprie deduzioni e, in relazione alla formulazione della ricevuta di pagamento aveva rilevato, tra l’altro, che essendo stato poi formalmente denegato il condono all’acquirente s.p.a. Edilfabbrica ed avendo il venditore limitato all’INVIM la sua richiesta di condono la questione doveva ritenersi superata ed il pagamento doveva eventualmente essere imputato quale acconto rispetto alle somme portate dalla liquidazione.

La sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’ufficio è così motivata: “in primo luogo, si ricava che l’avviso di accertamento era stato impugnato dal venditore L.C. e che l’impugnazione proposta doveva ritenersi sufficiente ad impedire la definitività dell’accertamento di valore.

A tale proposito non vale osservare che la società Edilfabbrica Lobosco S.p.A. non aveva impugnato a suo tempo l’avviso di accertamento, dal momento che l’impugnazione era stata proposta dal venditore. Quest’ultimo infatti è solidalmente obbligato con l’acquirente al pagamento dell’imposta. D’altra parte la sentenza favorevole può essere opposta al comune creditore anche da chi non ha impugnato l’accertamento. In secondo luogo, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 11, la presentazione da parte di uno dei coobbligati della domanda di definizione della controversia prevista dai commi precedenti del medesimo art. 53 comporta la definizione della controversia anche nei confronti degli altri condebitori”.

Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto cinque motivi di censura.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa narrazione della vicenda processuale. Il motivo è infondato. Il principio di autosufficienza vale per il ricorso e non per la sentenza. Le lacune informative di quest’ultima debbono essere supplite dal ricorrente.

Nella specie, nonostante i difetti di completezza e di chiarezza della sentenza impugnata, ricorso e controricorso hanno fornito elementi sufficienti a rappresentare i termini essenziali della controversia e soprattutto a dimostrare l’inadeguatezza della pronunzia della Commissione tributaria regionale.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e dell’art. 7 c.p.c., comma 3 e art. 324 cod. proc. civ. perchè il ricorso originario era rivolto contro la cartella ma non denunziava vizi di quest’ultima. I vizi relativi alla liquidazione della imposta complementare erano stati decisi con sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale depositata il 18.8.04 e ormai passata in giudicato. La società non nega il passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione all’avviso di liquidazione ma oppone a tale motivo che anche in sede di impugnazione della cartella il condebitore solidale può far valere che l’obbligazione tributaria è stata estinta dall’altro debitore.

Tale deduzione è inconferente posto che la sentenza impugnata non ha accertato che l’obbligazione tributaria relativa all’imposta complementare di registro è stata estinta in qualche modo dal venditore. Per quel che è dato comprendere dalla criptica pronunzia, il venditore avrebbe impugnato l’avviso di accertamento ma non si sa con quale esito. La sentenza impugnata parla anche dell’art. 1306 cod. civ. ma non si comprende a qual proposito.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo la Commissione tributaria regionale affermato che l’impugnazione dell’ avviso di accertamento della imposta complementare di registro proposta dal venditore giovava anche all’acquirente. Ma tale eccezione non era stata sollevata dalla società che aveva invece affermato di aver essa opposto l’accertamento (mentre invece aveva solo impugnato il diniego di condono).

Come si è già osservato il rilievo della Commissione tributaria regionale è incomprensibile dato che non si dice quale sia stato l’esito dell’impugnazione proposta dal venditore. Resta comunque il fatto che non risulta che l’eccezione in questione sia stata sollevata dall’attuale controricorrente e quindi è indubitabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 nonchè dell’art. 2909 cod. civ. e art. 102 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto che fosse estensibile al condebitore solidale l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Il motivo è palesemente fondato ma è superato da quanto già deciso.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extra petizione, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 1306 cod. civ.. Mentre non è chiaro il riferimento della censura all’art. 112 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., è fondata la denunzia di violazione dell’art. 1306, posto che la sentenza impugnata non specifica quale sia il giudicato che ha ritenuto estensibile in favore dell’attuale controricorrente.

Con il sesto motivo di ricorso viene ancora una volta denunziata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia circa la deduzione dell’Agenzia delle entrate secondo cui l’unica istanza di condono avanzata dal venditore riguardava l’INVIM e non l’imposta complementare di registro e, con riguardo all’invim, nessuna situazione di con titolarità solidale nel debito di imposta era ipotizzabile.

Anche tale motivo è manifestamente fondato.

I motivi fatti valere con il ricorso sono quindi da accogliere tutti eccettuato il primo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per l’ulteriore esame ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale con il compito di accertare se, come e con quali effetti, vi sia stata istanza di condono relativamente all’imposta complementare di registro ed in quale rapporto si ponga tale eventuale definizione con il giudicato che si sia formato su taluni aspetti della vicenda in esame.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Bari.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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