Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16079 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 02/08/2016), n.16079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5058-2012 proposto da:

S.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, C.NE

CLODIA 15, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO LIUZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESENA

58, presso lo studio dell’avvocato FABIO MARIANTONI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 631/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Liuzzi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7 novembre 2001 S.P. conveniva davanti al Tribunale di Roma il (OMISSIS), per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà in conseguenza di infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante terrazzo condominiale. Al fine di accertare le cause di tali infiltrazioni, l’attore deduceva di aver dato incarico al geometra P.D., il quale aveva accertato il pessimo stato di conservazione del terrazzo di copertura. Il (OMISSIS) si costituiva deducendo il proprio difetto di legittimazione, essendo esso un supercondominio e non avendo perciò obbligo di manutenzione del singolo bene, nè conseguente obbligo risarcitorio. L’attore S. chiamava perciò in causa il Condominio (OMISSIS), che comprende la sua unità immobiliare. Il Condominio (OMISSIS) si costituiva contestando la domanda.

Espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza n. 13464/2005 dal Tribunale di Roma, che dichiarava l’esclusiva responsabilità del Condominio (OMISSIS) per la causazione dei danni all’immobile di proprietà S., liquidati, come da CTU, in Euro 3.151,20, con condanna di quest’ultimo a rimborsare le spese processuali all’attore, il quale veniva invece condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dal (OMISSIS).

S.P. proponeva appello in quattro motivi (mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese per il consulente di parte e delle spese dell’accertamento tecnico preventivo; riduzione delle spese processuali richieste; erronea declaratoria di difetto di legittimazione del (OMISSIS)) e si costituiva il (OMISSIS), mentre il Condominio (OMISSIS) rimaneva contumace.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 15 febbraio 2011 respingeva l’appello, condannando l’appellante a rimborsare le spese processuali del grado in favore del (OMISSIS). La Corte di merito rigettava il primo motivo di appello precisando che le spese di cui lo S. chiedeva il rimborso attenessero non a consulenze tecniche di parte svolte a sua difesa nel corso delle operazioni peritali d’ufficio, quanto a “perizie stragiudiziali completamente inutili ai fini del giudizio”. Quanto alla seconda ed alla quarta censura, circa la denunciata “liquidazione forfettaria” delle spese di lite, i giudici del gravame chiarivamo come il Tribunale avesse correttamente distinto le competenze riconosciute all’attore per diritti e onorari, riducendone gli importi rispetto a quelli pretesi in proporzione al limitato accoglimento della domanda risarcitoria, mentre generiche erano le doglianze avanzate sul punto dall’appellante. Per il terzo motivo, la Corte di merito evidenziava come, ai fini dell’individuazione di chi fosse tenuto, tra il condominio ed il supercondominio convenuti, al risarcimento dei danni subiti dallo S., risultasse dirimente accertare a chi appartenesse il lastrico solare da cui si erano generate le infiltrazioni d’acqua, essendo emerso incontestamente che tale bene fosse di proprietà del Condominio (OMISSIS).

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, S.P. ha proposto ricorso articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso il (OMISSIS), mentre è rimasto intimato senza svolgere attività difensiva il Condominio (OMISSIS). Ricorrente e controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 30 giugno 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di S.P. si compone di oltre cinquanta pagine, ma per buona metà si sostanzia, in realtà, nella fotocopia dell’atto di citazione davanti al Tribunale, della relativa comparsa conclusionale, dell’atto di appello, delle copie delle fatture pagate ai geometri I. e P. ed all’architetto G., quindi nuovamente della comparsa conclusionale presentata davanti al Tribunale, di un rendiconto del (OMISSIS) relativo all’esercizio 2000 e di nuovo dell’atto di appello. In ordine al rilievo di inammissibilità formulato al riguardo dal controricorrente, può qui solo osservarsi come non è comunque inammissibile, per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere ad esso mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, purchè ad essa, come riscontrabile nel caso in esame, sia fatta seguire, nel corso dell’illustrazione dei motivi, una parte espositiva in via sommaria dei fatti sostanziali e processuali.

E’ infondata anche l’ulteriore eccezione del controricorrente circa la nullità del procura posta in calce al ricorso. La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purchè, come nella specie, materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29785 del 19/12/2008).

Infine, l’eccepita nullità della notifica del ricorso al (OMISSIS) (che il ricorrente ha, in realtà, tentato sia all’avvocato Maria Pia Dionisi, procuratore costituito nel giudizio di merito presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo presso, senza poterla eseguire per irreperibilità del domiciliatario o di altre persone che potessero riceverla; sia mediante notificazione alla parte stessa presso l’amministratore in via (OMISSIS)), risulta comunque sanata, avendo l’intimato svolto la propria attività difensiva, come nella specie, con la notifica del controricorso.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 91 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto del negato rimborso delle spese di perizia stragiudiziale, nonostante questa fosse necessaria al fine di non incorrere nell’eventuale diniego in giudizio della CTU perchè volta a colmare lacune probatorie. Non sarebbe bastato all’attore, prima di iniziare una causa per risarcimento danni, preoccuparsi di provare gli stessi solo producendo fotografie dei luoghi di causa, come opinato dalla Corte d’Appello, essendo a tal fine necessaria proprio una perizia stragiudiziale.

Il motivo di censura è infondato.

Esso innanzitutto parte dall’erronea premessa giuridica secondo cui una perizia stragiudiziale possa costituire prova dei danni in relazione ad una domanda risarcitoria. La perizia stragiudiziale costituisce, piuttosto, soltanto una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, ed è del tutto priva di autonomo valore probatorio. Poichè allora, la perizia stragiudiziale, o consulenza tecnica di parte, conserva tale natura di atto di difesa, le spese sostenute per essa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (ancora di recente, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013). La valutazione sulla superfluità delle spese giudiziali, al fine di escluderne la ripetizione, resta peraltro devoluta all’apprezzamento del giudice di merito, in quanto esercizio di un potere discrezionale, censurabile in cassazione soltanto nei limiti dell’eventuale illogicità della sua motivazione (argomenta da Sez. 2, Sentenza n. 2758 del 12/09/1962). In tal senso, la Corte di Roma ha congruamente motivato la propria scelta di reputare superflua l’attività peritale stragiudiziale commessa dallo S., in quanto inutilmente volta a far valutare privatamente i danni subiti dal proprio appartamento, ovvero a finalità priva di qualsiasi valenza esonerativa rispetto agli oneri incombenti sull’attore nel giudizio risarcitorio.

3. Il secondo motivo di ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 c.c. e ss., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo al difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS). Il ricorrente afferma che non fosse possibile distinguere tra beni soggetti alla custodia o manutenzione ex art. 2051 c.c. del condominio o del”condominio di condomini”, trattandosi unicamente di criteri interni di ripartizione amministrativa, e non di criteri “giuridici”, come sostenuto dalla Corte d’Appello. Il Condominio (OMISSIS), e il (OMISSIS) sarebbero “enti” non distinti, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di Roma. Ciò che è del condominio, per il ricorrente, è pure del “condominio di condomini” creato tra il primo e gli altri.

Il terzo motivo allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 c.c. e ss., nonchè l’omessa pronuncia sul punto della mancanza di prova dell’opponibilità a lui del regolamento di condominio del (OMISSIS), sul quale si fonda la distinzione fra il Condominio (OMISSIS) e il “condominio di condomini”.

Il secondo ed il terzo motivo, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono del tutto infondati.

La proprietà esclusiva dello S. ha subito un danno per infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante terrazzo condominiale. La Corte d’Appello di Roma ha affermato che il lastrico solare da cui provenivano tali infiltrazioni pregiudizievoli fosse di proprietà del Condominio (OMISSIS), e non del supercondominio (OMISSIS), e che perciò solo il primo fosse tenuto a risarcire i danni.

Come di recente precisato in analoga fattispecie decisa da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12641 del 17 giugno 2016, non è neppure qui questione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS), in quanto questo era il reale destinatario dell’originaria pretesa risarcitoria intentata dallo S., ma lo stesso si era costituito davanti al Tribunale di Roma per eccepire che, essendo esso un supercondominio, non aveva alcun obbligo di manutenzione del terrazzo di copertura dell’appartamento dell’attore, nè conseguente obbligo risarcitorio. Il (OMISSIS) aveva, quindi, disconosciuto non la propria legittimazione passiva, quanto la riferibilità ad esso della titolarità della posizione soggettiva passiva dedotta in giudizio a sostegno della richiesta di danni. La relativa questione attiene, pertanto, al merito della causa e non alla legittimazione: cioè, se il terrazzo da cui derivavano le infiltrazioni rientrasse, o meno, tra i beni comuni alla pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ovvero tra le cose oggettivamente e stabilmente destinate all’uso od al godimento di tutti gli edifici e ricompresi nella più ampia organizzazione condominiale del (OMISSIS), in rapporto di accessorietà con ciascuno dei distinti fabbricati.

Come di recente autorevolmente spiegato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, dei danni da infiltrazioni provocati dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) nell’appartamento sottostante risponde il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonchè sull’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, nonchè l’eventuale diverso proprietario, o usuario esclusivo, del bene, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. La Corte d’Appello ha dato per accertato, anzi per incontestato, che il terrazzo sovrastante la proprietà esclusiva S. rientrasse invece tra i beni attribuibili soltanto al Condominio (OMISSIS), e non all’intero supercondominio, non potendosi certo estendere a quest’ultimo gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull’amministratore e sull’assemblea del singolo edificio (argomenta da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19558 del 26/08/2013). Ha perciò coerentemente concluso che unicamente al Condominio (OMISSIS) incombesse la responsabilità extracontrattuale quale custode e proprietario del terrazzo difettoso. Col dedursi ora che il terrazzo, dal quale era disceso il danno all’appartamento del ricorrente, appartenesse, in realtà, all’intero condominio complesso, si suppone una valutazione in fatto, sottratta al giudizio di legittimità. Spetta, infatti, all’accertamento del giudice di merito, non sindacabile dalla Corte di Cassazione ove, come nella specie, congruamente motivato, verificare l’appartenenza di un bene ad uno soltanto o a tutti gli edifici compresi in una più ampia organizzazione condominiale. Proprio perchè l’ambito della proprietà di un supercondominio viene costituito “ipso iure et facto”, non ha rilievo neppure la doglianza del ricorrente circa l’inopponibilità nei suo confronti del relativo regolamento, non trovando in tale regolamento fondamento la proprietà del terrazzo causa dei lamentati danni.

Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del solo controricrorrente (OMISSIS), non avendo svolto attività difensiva il Condominio (OMISSIS).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente (OMISSIS), le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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