Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16078 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16078 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 17758/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
Chini Graziano, elettivamente

domiciliato

in Roma,

Via

del Tritone n. 102, presso A I Avvocati e Associati in

Italia, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Chelodi,
giusta delega a margine del controricorso.;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/06/2013

avverso la sentenza n. 45/01/2007 della Commissione
Tributaria di Secondo Grado di Trento, depositata 1’11
maggio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 maggio 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. Stefania Ionata, per delega dell’Avv.
Carlo Chelodi, per la contro ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 45/01/07, depositata 1’11
maggio 2007, la Commissione Tributaria di Secondo Grado
di Trento, accolto l’appello incidentale del
contribuente Chini Graziano, confermava, per ragioni
differenti da quelle fatte proprie dal primo giudice,
la decisione n. 98/03/05 della Commissione Tributaria
Provinciale Trento di annullamento dell’avviso di
liquidazione n. 005140 2000 REGISTRO col quale venivano
recuperati all’imposta C 22.255,54, previa revoca
dell’agevolazione prevista all’art. 9 d.p.r. 29
settembre 1973, n. 601, agevolazione che
l’Amministrazione riteneva non dovuta per mancanza in
capo al contribuente del requisito soggettivo della
coltivazione diretta.

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Ernestino Bruschetta;

La CT di Secondo Grado di Trento, difatti, diversamente
dalla CTP, che aveva deciso la controversia “nel
merito”, accoglieva l’appello incidentale col quale il
contribuente aveva riproposto la preliminare eccezione
di decadenza dalla potestà di accertamento del tributo,
sulla quale eccezione il primo giudice non si era

di Trento, che l’art. 11, coma 1 bis,

1. 27 dicembre

2002, n. 289, che disciplinava la definizione per
“condono” delle liti aventi ad oggetto la violazione
della normativa in tema di agevolazione dell’imposta di
registro, contrariamente all’art. 11, comma l, 1. n.
289 del 2002, non prevedesse la proroga di due anni del
potere di accertamento, con la conseguenza che la
regola da applicare fosse quella di cui all’art. 153
c.p.c. per la quale i termini perentori, come sarebbero
stati in effetti quelli della decadenza in parola, in
assenza di specifica norma, non potessero esser
prorogati.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso,

in limine

eccependo il formarsi del giudicato in ordine alla
statuizione colla quale la CTR aveva respinto l’appello
principale.
Diritto

1.

Come

anticipato

narrativa,

in

secondo

la

contribuente si sarebbe formato giudicato sulla

3

invero pronunciato; ritenendo, la CT di Secondo Grado

statuizione di rigetto dell’appello principale “di
merito”.
L’eccezione è infondata giacché la CTR non ha in alcun
modo pronunciato sull’appello principale, come del
resto espressamente chiarito dallo stesso giudice
quo,

a

laddove questi ha avuto cura di spiegare che “Il

preliminarmente, sull’eccezione di decadenza”, poi, in
effetti, accolta con assorbimento di ogni altra
questione.
2. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
ha censurato la sentenza a’ sensi dell’art. 360, coma
l, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 11, comma l e
l bis, l.

n. 289 del 2002, in relazione all’art. 76

d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, deducendo, a riguardo,
che un’interpretazione sistematica dell’art. 11, comma
l bis,

cit., avrebbe dovuto far ritenere la previsione

della proroga del potere accertativo anche con
riferimento al “condono” delle liti aventi ad oggetto
la violazione delle agevolazioni in tema d’imposta di
registro, essendo identico il termine entro cui far
istanza di definizione della lite

ex

1. n. 289 del

2002. Il quesito formulato era: “se la proroga dei
termini dell’azione della Finanza prevista dall’art.
11, coma l, 1. 289/02 opera, anche per le violazioni
relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie,
delle imposte su atti, scritture, denunce e
dichiarazioni per le quali è ammessa la definizione
agevolata di cui al comma l bis e conseguentemente se è

4

Collegio ritiene opportuno soffermarsi,

tempestivo l’avviso di liquidazione notificato il 18
aprile 2005 per decadenza da agevolazione tributaria in
relazione all’atto di compravendita registrato il 5
dicembre 2000”.
Il motivo è fondato.
Difatti, come questa Corte ha già avuto occasione di

pendenti in tema di agevolazioni relative a imposta di
registro, come le liti pendenti in tema d’imposta di
registro, potevano usufruire della definizione
agevolata ex l. n. 289 del 2002 all’identica condizione
che si fosse presentata istanza entro il medesimo
termine del 16 aprile 2003, ciò che impone di ritenere
che la proroga del termine per esercitare la potestà
accertativa debba essere per forza eguale per tutti e
due i condoni (Cass. sez. VI ord. n. 279 del 2013;
Cass. sez. trib. n. 12069 del 2010).
3. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa
applicazione dell’art. 153 c.p.c., potendosi,
quest’ultimo, differentemente da quanto ritenuto dalla
CT di secondo grado, applicare esclusivamente ai
termini processuali, non a quelli sostanziali come era
quello in parola. Il quesito era: “se erra la CTR
nell’applicare l’art. 153 c.p.c. che disciplina
l’improrogabilità dei termini perentori, alla
fattispecie disciplinata dall’art. 11, comma l
289/02”.

5

bis,

l.

spiegare, decidendo analoghe controversie, le liti

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Il motivo è assorbito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria di secondo
grado di Trento, altra sezione, che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai principi sopra

grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2013

statuiti, oltreché regolare le spese di ogni fase e

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