Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16078 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20363/2016 proposto da:

B.T., in proprio e nella qualità di socio

accomandatario e legale rappresentante della “Agenzia Milano

Assicurazioni di B.T. & C. s.a.s.” rappresentato

e difeso dall’Avvocato ANTONIO LENZI, ed elettivamente domiciliato,

presso lo studio dell’Avv. Achille Carone Fabiani, in ROMA, VIA

ENRICO ACCINNI 63;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (già MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.), in

persona del proprio procuratore F.C., rappresentata e

difesa dagli Avvocati ENZO VIVORI, e LUCA ALBANESE, ed elettivamente

domiciliata, presso lo studio di quest’ultimo, in ROMA, VIA CONDOTTI

91;

– controricorrente –

nonchè

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3060/2015 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI

pubblicata il 6/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 25.2.1998, B.L., socio accomandante della “Agenzia Milano Assicurazioni di B.T. & C. s.a.s.”, conveniva in giudizio innanzi ai Tribunale di Avellino il socio accomandatario B.T., chiedendo di accertarsi la responsabilità del convenuto in relazione al provvedimento di revoca del mandato di agenzia comunicato alla predetta “Agenzia Milano Assicurazioni” dalla MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., con lettera del 23.10.1997 e sentire condannare il socio accomandatario al pagamento delle somme spettanti in virtù dell’accordo ANA, ai danni derivanti dal mancato riconoscimento di una serie di indennità riconosciute dall’ANA del 28.7.1994, oltre ai danni relativi al pagamento tardivo alla società delle indennità di cui all’art. 16 della Convenzione Nazionale per le casse di previdenza agenti del 24.6.1953 e ulteriori danni patrimoniali all’immagine professionale a titolo di lucro cessante e danno emergente.

Si costituiva in giudizio B.T., contestando la sussistenza della giusta causa posta a sostegno della revoca del mandato. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Milano Assicurazioni s.p.a. per ottenere la condanna a tenerla indenne di quanto eventualmente tenuto a pagare all’attore e/o condannarsi direttamente la terza chiamata al pagamento (il quanto riconosciuto in favore del socio accomandante e a risarcire lo stesso convenuto del danno arrecatogli con l’illegittimo recesso.

Si costituiva la Milano Assicurazioni s.p.a., che resisteva, alla domanda proposta nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 1403/2012, il Tribunale di Avellino dichiarava la Milano Assicurazioni s.p.a. responsabile di un’illegittima revoca del mandato di agenzia alla “Agenzia Milano Assicurazioni di B.T. & C. s.a.s.” e la condannava al risarcimento del danno quantificato in Euro 310.330,00, di cui il 40% in favore di B.L. e il 60% in favore di B.T., oltre interessi legali dalla notifica della chiamata in causa e spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello a Milano Assicurazioni s.p.a., la quale chiedeva raccoglimento de, gravame e il rigetto di ogni avversa pretesa. Resistevano all’appello chiedendone il rigetto B.T. e B.L..

Con sentenza n. 3060/2015, depositata in data 6.7.2015, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello, condannando B.T. al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese dei due gradi di giudizio; compensava le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra B.T. e L.. In particolare, con lettera raccomandata del 23.10.1997, l’appellante contestava all’Agenzia del B. le violazioni delle condizioni generali di assicurazione per avere indicato, nelle polizze richiamate nella stessa lettera, una potenza fiscale inferiore a quella effettiva del mezzo oggetto di contratto; per avere iniziato un rapporto di collaborazione con tale M.P. senza darne comunicazione alla società assicuratrice: per avere assunto circa 50 polizze senza attestazione dello stato di rischiò e diverse polizze con attestazione di rischio rilasciata dall’Agenzia generale della Toro di (OMISSIS) a firma dell’agente, senza il riscontro dell’attestato di Direzione. La Corte territoriale rilevava che gli addebiti mossi dall’appellante non erano stati confutati dal B., ma, al contrario, avevano trovato riscontro all’esito dell’istruttoria testimoniale. Quanto alla valutazione della gravità delle riscontrate irregolarità, la Corte d’Appello riteneva che l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2115 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinate, fosse applicabile anche al contratto di agenzia. Nella valutazione della gravità della condotta doveva, però, tenersi conto che ne contratto di agenzia il rapporto di fiducia assumeva maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui, ai fini della legittimità del recesso, era sufficiente un fatto di minore consistenza (Cass. n. 11728 del 2014). Nella fattispecie, e irregolarità contestate non solo consistevano in violazioni delle disposizioni contrattuali e degli specifici obblighi posti a carico dell’agente, ma avrebbero potuto esporre la Compagnia Assicuratrice ai rilievi dell’ISVAP. Pertanto, il venir meno del rapporto fiduciario ben giustificava il recesso posto in essere dall’appellante. Infine, considerato che B.L. non aveva reiterato in sede di gravame le domande proposte nei confronti del socio accomandatario, dovevano intendersi rinunciate, mentre erano inammissibili le richieste avanzate da B.L. alla Milano Assicurazioni s.p.a., giacchè il medesimo non aveva ritualmente proposto alcuna domanda nei confronti della stessa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.T., in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della “Agenzia Milano Assicurazioni di B.T. & C. s.a.s.” sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. Resiste la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.) con controricorso e con memoria di udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c.; della L. n. 48 del 1979, art. 18; della L. n. 792 del 1984, art. 9 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, poichè la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato suddette norme in tema di recesso” trascurando di considerare che l’art. 2106 c.c., collega le sanzioni disciplinari alla gravità dell’infrazione.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Nullità della sentenza. Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)”. I Giudici d’appello, affermando la legittimità dell’esercizio del recesso da parte della Milano Assicurazioni s.p.a. in danno del ricorrente, si limitano affermare che, in forza delle infrazioni contestate, fosse venuto meno il rapporto fiduciario tra la Compagnia e l’agente, senza peraltro dare una motivazione idonea in merito alla gravità delle infrazioni imputate all’agente, tale da determinare la legittimità del recesso per giusta causa.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia a “Violazione artt. 2106 e 2119 c.c.; L. n. 300 del 1970, art. 7; falsa applicazione art. 5 Contratto Collettivo (Accordo Nazionale Agenti) del 28.8.1994 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. I Giudici d’appello hanno affermato che l’agente ha commesso una grave infrazione allorchè si è avvalso della collaborazione di un procuratore in violazione dell’art. 5 dell’Accordo Nazionale Agenti del 28.7.1994, che prevede che l’agente possa avvalersi di procuratori purchè graditi all’impresa. Nella fattispecie, nella lettera di recesso la Compagnia contestava che l’agente avesse iniziato un rapporto di collaborazione con M.P. senza una preventiva comunicazione. Poichè, però, l’ANA disciplina l’ipotesi della nomina di un procuratore e non la sussistenza di un semplice rapporto di collaborazione, la Corte d’Appello ha inopinatamente qualificato il “collaboratore-procacciatore” come un procuratore.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce l'”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Infatti detta qualificazione del “collaboratore-procacciatore” dell’agente come procuratore è avvenuta da parte della Corte d’Appello senza fornire alcuna motivazione, sia sulla dedotta inammissibilità della modificazione della contestazione, sia sull’insussistenza assoluta del titolo di “procuratore”, benchè tale fatto-questione la difesa del ricorrente avesse ripetutamente prospettato la violazione dell’art. 5 dell’Accordo Collettivo ANA, e l’illegittima novità di una contestazione da considerarsi innovativa rispetto a quella contenuta nella lettera di recesso.

1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta l'”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), là dove la Corte d’Appello, nel giustificare la legittimità del recesso per giusta causa, ha affermato che le infrazioni dell’agente “avrebbero potuto esporre la compagnia assicuratrice ai rilievi dell’Isvap”. L’argomentazione nasce da una ricostruzione dei fati operata dagli stessi Giudici d’appello che riportano il contenuto di una nota dell’Isvap diretta alla Milano Assicurazioni del 30.9.1997, e cioè di circa venti giorni antecedente all’esercizio de recesso, con la quale l’Isvap aveva segnalato alla Milano Assicurazioni avere appreso che l’agenzia di (OMISSIS) stipulava contratti con assicurati già garantiti da altre compagnie, inducendo gli assicurati a credere di poter disdire le precedenti Polizze in qualsiasi momento. La prospettazione dell’Isvap non ha tuttavia trovato alcun riscontro dall’ispezione operata dalla Compagna sull’agente e non è compresa, infatti, nelle tre contestazioni poste a fondamento della lettera di recesso.

2. – Con il sesto motivo, il ricorrente eccepisce a “Nullità della sentenza. Violazione art. 132 Cost., n. 4 e art. 111 Cost.. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

2.1. – L’analisi del sesto motivo risulta pregiudiziale e pertanto va effettuata preliminarmente agli altri. Il motivo è fondato.

2.2. – Uno degli specifici argomenti di contestazione (da ritenere decisivo) indicato nella lettera di recesso de qua (del 23.10.1997) sta nel fatto che l’agente avrebbe assunto 50 polizze senza attestati di rischio o con attestati irregolari, senza la necessaria documentazione e non dando alcuna evasione alle richieste di documentazione inviate dall’Ufficio RC Auto; nonchè diverse polizze con attestato di rischio rilasciato dall’Agenzia generale di (OMISSIS) della “Toro” a firma dell’agente in luogo dell’attestato di rischio rilasciato dalla direzione (sentenza impugnata pag. 7).

Sull’argomento i Giudici d’appello (ritenendo “valide le contestazioni poste a base del recesso confermate dagli elementi sin qui evidenziati e non confutate da alcun elemento probatorio” osservano che, “in particolare, non è stato contestato che l’agenzia del B. avesse acquisito nuovi clienti senza ottenere l’attestato di rischio”; sentenza impugnata, pag. 111. Tale affermazione non risulta fondata, giacchè (v. a pag. 14 della comparsa di risposta del 9.4.1998 del giudizio di primo grado, desumibile dall’esame diretto degli atti di causa, consentito a questo Collegio in ragione della natura del vizio in procedendo denunciato: Cass., n. 13999 del 2018) il ricorrente non solo aveva contestato tale rilievo, ma aveva altresì prodotto documentazione comprovante la corretta acquisizione degli attestati di rischio (v. comparsa di risposta depositata da B. il 9.4.1998 nel giudizio di primo grado, pag. 14).

Inoltre, il Giudice di primo grado aveva disposto consulenza d’ufficio affidando al CTU l’incarico, tra gli alti quesiti, di accertare la “regolarità assuntiva dei contratti RC auto contestati dalla Milano Assicurazioni” (pag. 2 della relazione de CTU nel fascicolo d’ufficio di I grado, doc. 5); in risposta al quale queste affermava che era “sempre stato rispettato l’attestato d rischio consegnato dal contraente, tranne che per 3 posizioni su 50”, per le quali uniche tre era stata attribuita “nella polizza una classe di merito addirittura superiore a quella dell’attestato, comportando quindi un maggior esborso per il contraente” (CTU; pagg. 29-30).

Nonostante tali emergenze probatorie, i Giudici d’appello hanno disatteso le relative conclusioni affermando che il CTU non aveva compiuto una valutazione complessiva della gestione dell’agenzia, nè aveva puntualmente verificato la fondatezza de rilievi e delle irregolarità riscontrate nel corso dell’accertamento operato dagli ispettori della Milano Assicurazioni. Si osserva tuttavia che il CTU non aveva affatto ricevuto l’incarico di valutare complessivamente la gestione dell’Agenzia, bensì solo di verificare la regolarità assuntiva dei contratti RC auto contestati dalla Milano, così come emergente dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

2.3. – Sul punto la motivazione risulta meramente apparente, in quanto apodittica e come tale priva di una motivazione idonea a rispettare il minimo costituzionale di cui il all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4.

Costituisce principio consolidato di questa Corte che novellato paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalle L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis, consenta di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).

Scomparso pertanto, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, rimane il controllo circa la esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e la coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre tuttavia che il vizio (come nella specie) emerga direttamente ed immediatamente dal testo della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

3. – Va accolto il sesto motivo, nei sensi di cui i motivazione, con assorbimento degli altri motivi. Va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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