Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16077 del 26/06/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16077 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 6321/08 proposto da:
Ciprianetti Marco, elettivamente domiciliato in Roma
Via Alessandria n. 208, presso lo Studio degli Avv.ti
Italo e Ida Cardarelli, che lo rappresentano e
difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
‘t-5
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 26/06/2013
avverso la sentenza n. 18/15/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 5
aprile 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 maggio 2013, dal Consigliere Dott.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 18/15/07, depositata il 5
aprile 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma
della decisione n. 39/24/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano, rigettava il ricorso
proposto dal contribuente Ciprianetti Marco avverso
l’avviso di liquidazione n. 200111V032192000 col quale
l’Amministrazione aveva revocato il beneficio “prima
casa” perché l’abitazione, ricevuta in donazione, era
stata alienata in violazione del n. 4 Nota II bis Parte
Prima della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986,
n. 131, nonostante però il contribuente, entro un anno
dall’alienazione, avesse ricevuto in donazione altro
immobile adibito ad abitazione principale in Vignadello
(VT); secondo l’Ufficio, in effetti, pel mantenimento
del beneficio, sarebbe stato invece necessario un
acquisto a titolo oneroso del secondo immobile.
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Ernestino Bruschetta;
La CTR ricavava la necessità dell’acquisto a titolo
oneroso della seconda abitazione, sia dalla lettera
dell’art. 1 Parte Prima della Tariffa allegata al
d.p.r. n. 131 del 1986, laddove si dice che pel
beneficio in discorso occorrono “Atti traslativi a
titolo oneroso”, sia dalla lettera del n. 4 Nota 11
bis
1986 cit., laddove pel mantenimento dell’agevolazione
si dice che deve procedersi “all’acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale”.
La CTR, poi, aggiungendo un’ulteriore
ratio decidendi,
statuiva che, comunque, “agli atti del giudizio non
risultava alcuna evidenza documentale della dichiarata
attivazione, e della successiva concessione, della
residenza in Comune di Vignadello (VT).
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Nelle more, i difensori del ricorrente depositavano
rinuncia al mandato.
Diritto
1. Come noto “Per effetto del principio della
perpetuati° dell’ufficio del difensore, del quale è
espressione l’art. 85 c.p.c., nell’ambito del giudizio
di cassazione, peraltro caratterizzato dall’impulso
d’ufficio, non spiega alcun effetto la sopravvenuta
rinuncia al mandato che il difensore del ricorrente
abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di
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Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del
discussione” (Cass. sez. H n. 461 del 2010; Cass. sez.
III n. 16121 del 2009).
2. Col primo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c. per “Violazione e falsa applicazione
dell’art. l della Tariffa parte I allegata al d.p.r.
comma
4”, deducendo, a riguardo, che una corretta
interpretazione logico sistematica delle disposizioni,
anche in relazione al necessario coordinamento con
l’art. 7 1. 23 dicembre 1998, n. 448, che concedeva un
credito d’imposta relativamente all’acquisto “a
qualsiasi titolo” della seconda abitazione, avrebbe far
dovuto ritenere alla CTR che anche l’acquisto per
donazione della ridetta seconda abitazione, permetteva
di mantenere il beneficio. Il quesito era: “se l’art. 1
della Tariffa Parte I allegata al d.p.r. 26.04.1986, n.
131, e la relativa nota II bis, coma 4, concernente la
perdita dell’agevolazione per l’acquisto della «prima
casa>> consenta di ritenere che l’acquisto effettuato
entro l’anno dall’alienazione dell’immobile acquistato
per atto di donazione con i benefici “prima casa” debba
essere necessariamente avvenire a titolo oneroso ovvero
se possa assumere valore esimente anche l’acquisizione
a titolo gratuito”.
Il motivo è fondato.
In effetti, il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della
Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 cit.,
all’inizio, espressamente riconosce l’agevolazione sia
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26.04.1986 n. 131 e della relativa nota II bis,
ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti.
Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota II bis Parte Prima
della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 cit.,
in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento
dell’agevolazione debba procedersi “all’acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione
“acquisto” è sia quello oneroso che quello gratuito.
Del resto, l’art. 7 1. 448 del 1998, cit. che riconosce
un credito d’imposta in caso di trasferimento
intraquinquiennale con successivo acquisto entro l’anno
sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è
gratuito, ha senso soltanto se il beneficio “prima
casa” può mantenersi anche in caso l’acquisto della
nuova abitazione, entro un anno dall’alienazione della
prima, possa esser gratuito.
3. Col secondo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.,
deducendo, a riguardo, che la CTR, affermando che
mancava la prova della residenza del contribuente nel
Comune di nuova abitazione, aveva statuito sopra
un’eccezione non proposta dall’Ufficio. Il quesito era:
“se la pronuncia di accoglimento dell’appello
dell’Agenzia delle Entrate fondata anche sulla
dichiarata mancata acquisizione agli atti di prova
documentale attestante il trasferimento di residenza
del contribuente, peraltro di converso ritualmente in
allegato all’istanza di autotutela del 2.8.04, in
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principale”, non dice diversamente, giacché, come noto,
assenza
di
domanda
o
eccezione
fatta
ESENTE D. REGISTRAZIONE
Ai SENSI rn -1.
N. 131 TA3. ALL. 3. – N.5
MATEZIA TRIBuTAKIA
valere
dall’Agenzia delle Entrate in ogni stato e grado del
giudizio sia configurabile come vizio di ultra o
extrapetizione con conseguente declaratoria di nullità
della sentenza”.
Il motivo è fondato, giacché, come anche si rileva
dalla sentenza, la CTR ha pronunciato
difatti la circostanza della tempestiva richiesta di
cambiamento di residenza mai era stata dedotta in lite,
perché evidentemente inter partes pacifica.
4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
causa
può
esser
definita
con
l’annullamento
dell’impugnato avviso.
5. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi
consistere i giusti motivi che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di
liquidazione n. 200111V032192000; compensa
integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2013
DEPOSITATO IN CANCELLER IA
ex officio,