Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16077 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 22/07/2011), n.16077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20317-2000 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., in proprio quale socio, MAR MOBILI DI CITI

ANGIOLINO & C. SNC, nella persona del Socio legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8,

presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentati e difesi

dagli avvocati BERNASCONI PATRIZIA, BERNASCONI MAURIZIO, giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

G.R., C.A., P.R., GO.

M., D.G., G.M., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/1999 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/07/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 12 ottobre 2000, il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze depositata il 12 luglio 1999 che aveva respinto l’appello dell’amministrazione finanziaria contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 278/01/96 che aveva accolto l’impugnazione della s.n.c. (cessata) MAR MOBILI e dei soci signori G.R., C.A., Go.Ma., P.R. contro l’avviso di accertamento IRPEF e ILOR 1986 – 1988 n. (OMISSIS). Sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza l’ufficio aveva accertato l’esistenza nei conti correnti bancari riferibili alla società di entrate e uscite prive di riscontri nella contabilità ed aveva quindi calcolato i maggiori redditi applicando una percentuale media di redditività al lavoro dei dipendenti dei soci. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’accertamento ritenendo che alla s.n.c., date le condizioni di difficoltà in cui essa versava, non fossero applicabili i parametri probabilistici impiegai dall’amministrazione finanziaria. La Commissione tributaria provinciale aveva invece ritenuto legittima l’applicazione delle sanzioni per l’irregolare tenuta delle scritture. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’ufficio contro tale pronunzia, confermando le considerazioni del giudice di primo grado.

Il Ministero delle finanze ha proposto ricorso fondato su un motivo.

Degli intimati si sono costituiti con controricorso La s.n.c. MAR MOBILI e il sig. C.A.. Fissata l’udienza di trattazione a seguito di istanza dell’amministrazione finanziaria in data 9 gennaio 2009, con cui veniva comunicato che la controversia non era stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di G.R., che era deceduto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si deduce da parte dell’amministrazione finanziaria la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d).

Secondo il Ministero delle finanze la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale aveva accertato la sussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo e tale statuizione non era stata appellata dai contribuenti. Gli elementi indiziari utilizzati erano perfettamente razionali e legittimi. I controricorrenti negano la sussistenza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo e comunque sostengono che l’induzione operata dall’ufficio è erronea, perchè non ha tenuto conto di tutti i dati emersi dall’ispezione e riportati nel verbale, dei quali molti erano favorevoli al contribuente.

La denunzia di violazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. è inammissibile dato che la sentenza impugnata non si è basata sulla negazione della legittimità del ricorso all’accertamento induttivo.

La sentenza impugnata appare invece effettivamente motivata in maniera tale da Concretizzare violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), secondo cui l’ufficio determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o disponibili e sulla base di presunzioni semplici pur se prive dei requisiti di cui al comma 1, lett. d, quando siano accertate – come è pacifico nella specie – omissioni, falsità, inesattezze e irregolarità gravi nelle scritture contabili.

Premessa la legittimità del procedimento induttivo, il riferimento alle medie delle percentuali di ricavo sulle retribuzioni e sulla resa dei soci lavoratori rappresenta il ricorso ad un indizio legittimo proprio perchè probabilistico, tale essendo la natura propria della prova indiziaria ed anzi della prova in generale. E’ invece del tutto contrario a logica il rilievo secondo cui la percentuale media di redditività non potrebbe essere la stessa in anni diversi La sentenza impugnata non specifica quali elementi negativi avrebbero dovuto essere computati come fattori indiziari contrari.

PQM

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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