Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16077 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7021-2012 proposto da:

G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIA 641, presso lo studio dell’avvocato FABIO DE STEFANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V. STEFANO OBERTO 69,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FACCIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANLUIGI CELLA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIAVARI, depositata il

16/09/2011; (RG 1378/11);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato DE STEFANO Fabio, difensore della ricorrente che si

è riportato al ricorso ed alla memoria ex art. 378 c.p.c.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 1-7-2011 il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto da R.R. il 7-6-2010, ordinava a G.A. l’immediato ripristino dello stato dei luoghi di cui alla copertura della tettoia fissa presente nella sua proprietà dal lato di via (OMISSIS), ed alla tenda posta sul retro di detto immobile, riportando tali manufatti a quelli che erano prima delle sostituzioni per cui è causa, con l’unica esclusione, nel ripristino, di garantire la veduta in appiombo dal terrazzo della R., non ritenendo provato il possesso di tale veduta. Il Tribunale, inoltre, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente e condannava la G. al pagamento dei quattro quinti delle spese di lite, che compensava per il resto.

Con ordinanza in data 16–2011 il Tribunale di Chiavari, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto dalla G., revocava la predetta ordinanza, fatta eccezione per le statuizioni relative al rigetto delle domande della R. relative alla veduta in appiombo ed alla richiesta di risarcimento danni e, per l’effetto, rigettava il ricorso dalla R. ex art. 1170 c.c. e dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla stessa R. ex art. 1172 c.c., compensando integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio.

G.A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso tale ordinanza, limitatamente alla declaratoria di compensazione delle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio.

R.R. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine compensazione delle spese di lite, nonostante la totale della controparte.

Il ricorso è provvedimento non sostanziale, agli effetti della proponibilità del rimedio del ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 24-5-2011 n. 11370), infatti, anche dopo le modifiche apportate all’art. 669 septies c.p.c. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 50, comma 1 applicabile nel caso in esame (avente ad oggetto un procedimento cautelare instaurato dopo il 4-7-2009), l’ordinanza emessa in sede di reclamo non è impugnabile, giusta l’art. 669-terdecies c.p.c., comma 5, anche nella parte in cui abbia provveduto sulle spese dei gradi cautelari.

Nella menzionata pronuncia è stato evidenziato, in particolare, che tale provvedimento, anche in relazione alla pronuncia sulle spese, può essere ridiscusso nel giudizio di merito; “e ciò indipendentemente dal fatto che un termine per il suo inizio sia stato fissato già dal giudice del primo grado cautelare (con un provvedimento positivo) o venga fissato (con il medesimo provvedimento) dal giudice della cautela, oppure – vertendosi nelle ipotesi di cui all’art. 669-octies c.p.c., comma 6, (cautela anticipatoria) – non venga fissato e l’iniziativa del giudizio di merito sia rimessa ad una scelta delle parti senza imposizione di un termine. Attesa la strumentalità della tutela cautelare rispetto a quella di merito, e considerato che essa non può non riguardare anche la statuizione meramente accessoria relativa alle spese.

si deve ritenere che in tutte tali ipotesi le statuizioni sulle spese siano integralmente ridiscutibili, cioè sia quanto all’addebito delle spese che alla loro misura, in un eventuale giudizio che venga iniziato sull’azione di merito che si voleva cautelare o da parte dell’attore in cautelare o da parte del convenuto in cautelare che a ciò abbiano interesse. Questo interesse, dal punto di vista dell’attore in cautelare che si sia visto negare il provvedimento in sede di reclamo può essere quello a conseguire comunque la tutela dell’azione di merito che si intendeva cautelare. Oppure può essere l’interesse del convenuto in cautelare che abbia visto accolta la domanda cautelare con gravame delle spese nel caso dell’art. 669-octies c.p.c., comma 7 ovvero abbia visto compensare le spese del giudizio cautelare con il provvedimento di rigetto, ad ottenere l’accertamento negativo del diritto cautelato o dell’inesistenza delle ragioni di compensazione. L’azione di merito appare il mezzo necessario per ridiscutere della statuizione sulle spese, perchè quest’ultima non può che subire lo stesso trattamento che subisce l’azione cautelare, la quale, per la strumentalità, non assicura…… la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto……” La statuizione sulle spese del procedimento cautelare adottata dal giudice del reclamo, pertanto, è ridiscutibile nel giudizio di merito che in ogni caso la parte interessata può iniziare; il che porta ad escludere in radice l’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario per cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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