Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16076 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 35526/18) proposto da:

M.C., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Michele

Torre ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Daniela Ciardo, in Roma, v. Degli Scipioni, 267;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Cagliari – sez. dist. di

Sassari n. cron. 2922/2018, depositato il 6 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso depositato maggio 2018 il sig. M.C. chiedeva alla Corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo penale nel quale era stato imputato per il reato di cui agli artt. 110,81 cpv. c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44, che era stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del citato reato a seguito di maturata prescrizione.

Il Giudice designato dell’anzidetta Corte di appello, con decreto in data 14 giugno 2018, rigettava il ricorso sul presupposto che la sentenza penale aveva dichiarato il non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione e che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, il pregiudizio da irragionevole durata del processo si sarebbe dovuto presumere come insussistente, salvo prova contraria, che, nel caso di specie, non era stata fornita.

A seguito della formulazione di apposita opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, il collegio della stessa Corte territoriale la rigettava con decreto del 6 novembre 2018, riconfermando la statuizione di diniego della invocata equa riparazione come stabilita dal giudice monocratico per effetto dell’applicazione della sopravvenuta disciplina di cui della L. n. 89 del 2001, art. 2, citato comma 2-sexies, come inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d), con decorrenza dal 1 gennaio 2016.

2. Il M.C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso il suddetto decreto emesso all’esito del procedimento di opposizione.

In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava previa formulazione di apposita proposta – per le forme di cui al procedimento previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, commi 2, 2-bis, 2-sexies, lett. a), nonchè la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, art. 6, par. 2, art. 1 prot. 1 e art. 13 della Convenzione EDU, oltre che dell’art. 42 Cost., art. 117 Cost., comma 1 e dell’art. 129 c.p.p..

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 2 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1 (in relazione all’art. 6 CEDU), per l’omessa pronuncia sulla illegittimità dei rinvii disposti dal giudice penale nel processo presupposto.

3. Con la terza doglianza ha prospettato – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 1 e art. 117 Cost., comma 1, oltre che degli artt. 6 e 13 CEDU, eccependo, in via subordinata, la illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies (come inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d)), con riferimento agli appena indicati parametri della Costituzione.

4. Osserva, in via preliminare, il collegio che, nel caso in esame, viene in discussione il profilo – risolutivo ai fini della decisione sul ricorso – relativo all’applicazione retroattiva o meno della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. a), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, ed in vigore dal 1 gennaio 2016, sul quale la recente giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 25542/2019 e Cass. n. 25826/2019) ha ritenuto che il suo disposto, alla stregua del quale non sussiste il pregiudizio da irragionevole durata del processo nei casi indicati, salvo prova contraria, trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l’1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della novella, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell’art. 11 preleggi, dettando la norma in discorso una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo di equa riparazione e dando luogo, dunque, ad uno “ius superveniens” che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto.

Orbene, nella fattispecie che qui viene in rilievo, la domanda di equa riparazione risulta proposta con ricorso depositato l’11 maggio 2018 e la Corte di appello ha ritenuto che potesse farsi applicazione della L. n. 89 del 2011, citato nuovo art. 2, comma 2-sexies, lett. a), laddove ha statuito che l’ipotesi della definizione del procedimento penale con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è stata disciplinata dal legislatore con la modifica introdotta nel 2016, nel senso che il pregiudizio si presume insussistente salvo prova contraria.

Pertanto, sulla scorta della richiamata giurisprudenza di questa Corte, l’impostazione interpretativa alla quale ha aderito il giudice sassarese deve ritenersi condivisibile.

Fatta questa specifica e rilevante premessa, si può passare ad esaminare i singoli motivi del ricorso.

5. Ad avviso del collegio, proprio in dipendenza della rilevata correttezza dell’impugnato decreto nella parte in cui ha ritenuto applicabile nella fattispecie della L. n. 89 del 2001, art. 2, citato nuovo comma 2-sexies, assume un rilievo preliminare – prima di affrontare le censure che attengono propriamente al percorso motivazione adottato dalla Corte territoriale con il quale è stata rilevata l’insussistenza dell’irragionevole durata del giudizio presupposto, in difetto di prova contraria da parte del ricorrente – la disamina dell’eccezione di illegittimità costituzionale, prospettata con il terzo motivo.

In senso specifico l’eccezione è stata rivolta della L. n. 89 del 2001, menzionato art. 2, comma 2-sexies (in vigore dal 1 gennaio 2016), in relazione artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, sul presupposto dell’irragionevolezza di detta norma che, nel prevedere la presunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di intervenuta maturata prescrizione antecedentemente al 1 gennaio 2016 (applicabile solo per effetto della circostanza che la domanda di equa riparazione sia stata presentata successivamente a tale data), violerebbe il principio di effettività della tutela indennitaria nell’ipotesi in cui l’irragionevole durata del processo si sia già verificata, nel senso che – paradossalmente – la riforma legislativa introdotta con la legge di stabilità del 2016 lederebbe la stessa ratio ispiratrice della L. n. 89 del 2001, volta a rendere effettiva la ragionevole durata del processo, una volta che l’irragionevole durata del procedimento si sia in realtà già concretizzata.

Ad avviso del collegio la questione è da ritenersi manifestamente infondata, poichè con la censurata norma non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato (che – va rimarcato rappresenta una forma di definizione del giudizio penale vantaggiosa per l’imputato che non scelga di rinunciare alla prescrizione), ma solo relativa (ovvero sotto forma di presunzione iuris tantum), essendo fatta salva la prova contraria, donde la conservazione del diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo nel caso in cui il ricorrente dimostri che l’accertata durata irragionevole del processo penale gli abbia arrecato, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, un reale ed effettivo pregiudizio.

Pertanto, la norma sospettata di incostituzionalità si profila ragionevole nella sua oggettiva portata e nella sua concezione finalistica in correlazione alla previsione dell’accollo della prova contraria sull’esistenza del pregiudizio alla parte che invoca – con domanda proposta successivamente al 1 gennaio 2016 – il relativo indennizzo, qualora l’esito di detto processo sia stato quello di estinzione del reato per prescrizione. Da tanto deriva l’insussistenza di ogni violazione dei parametri costituzionali prospettata dal ricorrente.

6. Ciò chiarito, si osserva che il primo motivo è infondato poichè, sul presupposto normativo che la durata ragionevole del giudizio penale in primo grado debba essere contenuta nel limite dei tre anni (scomputando i periodi rientranti nelle parentesi di detto giudizio, riferibili alle circostanze previste nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2), la Corte di appello, ai fine di calcolare l’avvenuto superamento o meno del predetto termine triennale, ha considerato che quest’ultimo termine – ancorchè da correlare al complessivo intervallo temporale intercorso dal 12 ottobre 2012 (data di notifica del decreto di citazione a giudizio del M.) al 31 dicembre 2017 (data di emissione del dispositivo della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, la cui motivazione veniva poi depositata il 16 aprile 2018) non poteva dirsi maturato in considerazione delle varie vicende processuali non configuranti ritardi imputabili all’Amministrazione della giustizia (quali i vari rinvii disposti per l’accertamento dei fatti contestati e quelli successivamente intervenuti per attendere la pronuncia della CEDU in punto di confisca urbanistica, i quali erano stati disposti nel preminente interesse dell’imputato, che – come, peraltro, ha evidenziato la Corte territoriale – aveva chiesto, in via principale, che venisse emessa pronuncia di assoluzione e, in via subordinata, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, mantenendo ferma l’istanza di dissequestro del bene in caso di applicazione della prescrizione).

7. Anche la seconda censura è priva di fondamento, avendo, invero, la Corte di appello sarda – proprio per effetto delle motivazioni riportate in risposta al secondo motivo – pronunciato sulla natura dei rinvii disposti dal giudice penale nel processo penale, ritenendoli giustificati e non illegittimi (e, quindi, come tali idonei a determinare un effetto sospensivo in ordine al decorso del termine triennale di durata ragionevole del giudizio presupposto).

8. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater), sulla scorta del disposto dell’art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell’esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della L. n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

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