Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16076 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16076 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 4481/08 proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro

pro tempore,

e Agenzia delle Entrate, in

persona del Direttore Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
Fiocco Lorenzo;

– intimato

avverso la sentenza n. 53/01/06 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 10

Data pubblicazione: 26/06/2013

gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 maggio 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 53/01/06, depositata il 20
ottobre 2006, la Commissione Tributaria del Veneto,
rigettato l’appello dell’Ufficio, oltreché quello
incidentale del contribuente Fiocco Lorenzo, confermava
la decisione n. 77/01/04 della Commissione Tributaria
di Padova che aveva annullato l’avviso di liquidazione
n. 19962V1633000 col quale veniva revocata
l’agevolazione prevista per la formazione della piccola
proprietà coltivatrice dalla 1. 6 agosto 1954, n. 604,
agevolazione dapprima concessa in relazione
all’acquisto

di

un

fondo

rustico

e

poi

dall’Amministrazione revocata causa la donazione ai
figli della nuda proprietà con riserva di usufrutto.
Secondo la CTR, difatti, la donazione in parola non
violava l’art. 7, comma 1, 1. n. 604 del 1954,
disposizione che stabiliva la decadenza dal beneficio
in caso di alienazione del fondo o dei diritti
parziali, prima che fossero trascorsi cinque anni
dall’acquisto. La CTR, in motivazione, spiegava che,
“Indipendentemente dall’interpretazione letterale”, il

2

Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per

contribuente era “tutt’ora coltivatore diretto in
qualità di usufruttuario”, qualità che, sempre per la
CTR, avrebbe consentito il mantenimento
dell’agevolazione.
Contro

la

sentenza

della

CTR,

il

Ministero

dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate

Il contribuente non si costituiva.
Diritto

1. A’

sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio

1999, n. 300 – legge istitutiva delle Agenzie delle
Entrate – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
perduto la legittimazione a stare in giudizio con
decorrenza dal l gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010;
Cass. n.

9004 del 2007). Consegue, pertanto, la

declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto
riguarda il solo ridetto Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
2.

Con l’unico motivo,

l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli
artt. l, 2 e 7 1. n. 604 del 1954, deducendo, a
riguardo, che la ratio delle disposizioni era quella di
mantenere la proprietà in capo ai coltivatori diretti,
cosicché la donazione della nuda proprietà, come era
chiaramente stabilito dall’art. 7, comma l, 1. n. 604
del 1954, laddove vietava l’alienazione dei diritti
parziali, comportava la decadenza dal beneficio, che,
pertanto,

erroneamente la CTR aveva considerato

3

proponevano ricorso per cassazione con un unico mezzo.

mantenuto pel solo fatto della qualità di coltivatore
diretto del contribuente. Il quesito formulato era:
“se, qualora l’acquirente di un fondo che si sia
avvalso dell’agevolazione di cui all’art. 7 1. 604/54
trasferisca, successivamente, la nuda proprietà dello
stesso e si riservi l’usufrutto generale vitalizio,

siffatta cessione integri alienazione volontaria del
fondo (o di diritti parziali sullo stesso), ai fini
della revoca dell’agevolazione e secondo quanto
previsto nello stesso art. 7 cit.”.
Il motivo è fondato, giacché, come più volte questa
Corte ha avuto occasione di affermare, la legge vuole
favorire il mantenimento della piena proprietà del
fondo in capo al coltivatore diretto, cosicché, come
del resto inequivocabilmente previsto dall’art. 7,
coma l, 1. n. 604 del 1954, dall’alienazione dei
diritti parziali della proprietà rurale la norma fa
discendere, indipendentemente dalla qualità di
coltivatore diretto dell’alienante, oltreché dalla
coltivazione del terreno, la decadenza
dall’agevolazione (Cass. sez. n. 6115 del 2011; Cass.
sez. trib. 21671 del 2006).

3.

Non essendo necessario l’accertamento di ulteriori

fatti, a’ sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. la
controversia deve essere decisa nel merito da questa
Corte col rigetto del ricorso proposto dal contribuente
avverso l’impugnato avviso di liquidazione.

4

continuando a coltivarlo in veste di usufruttuario, una

CONTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1416
N. 131 TAB. ALL.
– N. 5
4. Nella particolarità della

MATEIZIA TRIBUTAKIA

vicenda processuale,

debbono farsi consistere i giusti motivi che inducono
questa Corte a compensare integralmente le spese di
ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal

ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso
del contribuente Fiocco Lorenzo avverso l’avviso di
liquidazione n. 19962V1633000; compensa integralmente
le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2013

Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il

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