Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16076 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26238/2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA BASSAN, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA, SEZIONE DI PADOVA e PROCURATORE GENERALE

REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 798/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso articolato in tre motivi il ricorrente impugna la sentenza n. 798/2019 della Corte di Appello di Venezia, reiettiva del gravame da lui proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 1.4.2017, con la quale era stato respinto il suon ricorso avverso il provvedimento di rigetto della protezione, internazionale ed umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Con atto trasmesso via posta presso la cancelleria della Corte di Cassazione e pervenuto in data 14.10.2020 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia al ricorso, non notificata nè accettata dalla parte controricorrente, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, con spese a carico del rinunciante, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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