Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16075 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16075 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 2016/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente –

J’d

contro
Faggioli Ugo;

– intimato –

6-3 .DEL
avverso la sentenza n. 28/09/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 27
novembre 2006;

Data pubblicazione: 26/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 maggio 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Urbani Neri Alessia, per la
ricorrente Agenzia delle Entrate;

Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 53/16/06, depositata il 27
novembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale
della Toscana, accolto l’appello principale del
contribuente Faggioli Ugo, rigettato quello incidentale
dell’Ufficio, in parziale riforma della decisione n.
98/04/04 della Commissione Tributaria Provinciale di
Firenze, annullava l’avviso n. 97/03316/000033/002 di
rettifica e liquidazione del valore di taluni immobili
ereditati non ancora iscritti a catasto.
La CTR, per quanto d’interesse, pur dando atto che il
contribuente per alcuni immobili non aveva prodotto
copia dell’istanza di attribuzione di rendita

ex art.

34, comma 5 e 6, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, mentre
per altri l’istanza in parola nemmeno era stata
presentata, immobili di cui ai progressivi nn. 7 e 8
della dichiarazione di successione, riteneva che
l’Amministrazione, “di fronte al fatto evidente che le
rendite dichiarate erano superiori a quelle accertate”,
avrebbe lo stesso “dovuto tenerne conto e non procedere
2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

alla valutazione in base al valore venale degli
immobili in quanto, appunto, il livello superiore non
glielo consentiva”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente non si costituiva.

1. Col secondo motivo di ricorso, ma da esaminarsi per

primo atteso il suo carattere logico preliminare,
l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’ sensi
dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c. per “Violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 34, commi 5 e 6,
d.lgs. 31/10/1990, n. 346”, deducendo che,
contrariamente a quanto erroneamente statuito dalla
CTR, in difetto di produzione della ricevuta
dell’istanza, l’Ufficio legittimamente aveva proceduto
alla rettifica dei valori dei beni caduti in
successione sulla scorta del valore venale degli
stessi. Il quesito era: “se l’art. 34, comma 5 e 6
d.lgs. 346/1990, prevede la possibilità di evitare la
rettifica dei valori dichiarati anche per <>, alla condizione, però, che gli
interessati, oltre ad aver dichiarato di volersi
avvalere della cosiddetta valutazione automatica,
dimostrino di aver soddisfatto le altre condizioni
stabilite ai punti b) (domanda di voltura catastale
presentata di persona, con specifica istanza di

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Diritto

attribuzione della rendita, <

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