Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16075 del 14/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16075 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22788-2012 proposto da:
PUGGIONI ROBERTO PGGRRT7OPO7F205Y titolare della ditta
individuale Bioclimatech, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato
MARTORIELLO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

surroTErn MARIA, giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso la sentenza n. 86/32/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 9.5.2012, depositata il 17/05/2012;

Data pubblicazione: 14/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Ilaria Sottotetti che si riporta agli
scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

la relazione di seguito integralmente trascritta:
«Il Sig. Roberto Puggioni ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza n. 86/32/12 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato
l’appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia di primo grado, la quale aveva, a
propria volta, riconosciuto la legittimità della cartella di pagamento impugnata, sul
presupposto che l’avviso di accertamento al quale essa si riferiva era stato correttamente
notificato.
La Commissione Regionale ha motivato affermando che “il contribuente presenta con l’atto di
appello eccezioni riguardanti esclusivamente (sottolineatura nostra) la cartella di pagamento
impugnata e che non aveva presentato in primo grado. Considerando che esse rappresentano
eccezioni presentate per la prima volta vengono dichiarate inammissibili- (pag. 2 della
sentenza impugnata).
Ricorre il contribuente attraverso un unico motivo, il quale, ancorché rubricato con riferimento
ai vizi di cui ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., ha ad oggetto in sostanza un vizio di omessa
pronuncia sul motivo d’appello relativo alla statuizione del giudice di prime cure che ha
affermato la validità della notifica dell’avviso di accertamento propedeutico alla cartella di
pagamento impugnata.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita in questa sede.
Il motivo è fondato. Infatti, come risulta dall’atto di appello, parzialmente trascritto nel ricorso
per cassazione in adempimento dell’onere di autosufficienza (pag. 5 e seguenti.), il contribuente
ha direttamente e specificamente impugnato la suddetta statuizione. In esso si legge che “per
quanto riguarda la notifica dell’atto impositivo, contrariamente a quanto affermato dai Giudici
di Primo Grado, essa si appalesa del tutto irregolare”. Conseguentemente “l’appellante
ribadisce, pertanto, la nullità dell’atto presupposto per vizio di notifica non dimostrata e non
dimostrabile perché effettivamente mai avvenuta”.
Pertanto, il ricorso appare fondato, poiché la Commissione Regionale ha errato nel ritenere che
l’appellante avesse proposto censure concernenti “esclusivamente (sottolineatura nostra) la
cartella di pagamento impugnata e che non aveva presentato in primo grado” (pag. 2 della
sentenza impugnata) ed ha omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello relativo alla statuizione
con cui il giudice di prime cure aveva affermato la validità della notifica dell’atto presupposto
alla cartella impugnata..
Ric. 2012 n. 22788 sez. MT – ud. 22-05-2014
-2-

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria

Per tali ragioni, si propone al Collegio l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio.»

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
che la relazione è stata notificata al ricorrente;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, che regolerà anche le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche
le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

che il ricorrente ha depositata una memoria difensiva;

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