Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16075 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 07/07/2010), n.16075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio

91, presso l’avv. LUCISANO Claudio, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Uniriscossioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. 34, n, 11/34/05 del 10 maggio 2005,

depositata il 14 giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4

giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso principale per manifesta infondatezza, con assorbimento del ricorso incidentale;

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, concernente una controversia relativa ad una cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avente ad oggetto redditi a tassazione separata; letto il controricorso e il ricorso incidentale proposto da parte del contribuente:

Ritenuto che debba essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale;

Considerato che il ricorso principale poggia su un unico motivo, con il quale, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto applicabile nella specie il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16;

Considerato che il ricorso incidentale poggia anch’esso su un unico motivo, con il quale sotto il profilo della violazione di legge si censura la sentenza impugnata per non aver sospeso la controversia relativa al merito in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della controversia relativa al diniego di condono;

Rilevato che con il controricorso viene sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la quale deve essere risolta, in via preliminare, con risposta negativa non essendo applicabile nella specie la norma richiamata, trattandosi di sentenza pubblicata il 14 giugno 2005; Ritenuto che il ricorso principale sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di chiusura delle liti fiscali pendenti a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale l’ufficio, sulla base della dichiarazione da parte del contribuente del reddito da sottoporre a tassazione separata, abbia determinato ed applicato l’aliquota secondo i criteri dettati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 18, da origine ad una controversia definibile in forma agevolata ai sensi della normativa di favore in questione, poichè, in tal caso, la cartella non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante” (Cass. n. 6186 del 2006);

Ritenuto che nel rigetto del ricorso principale resti assorbito il ricorso incidentale;

Ritenuto che la formazione del principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presenta fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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