Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16075 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Bruno – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5543-2012 proposto da:

V.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

MICHELE FASANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CESARE MASSIMO BONAVENTURA DEGLI OCCHI, ANGELA SUCCI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.O., V.A.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

GIUFFRIDA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 839/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Don. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Fabio Amabili per delega dell’Avv. Giuffrida per i

controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28 dicembre 2005, V.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il fratello V.O. e la di lui moglie, S.A., affinchè fossero condannati al pagamento della somma dovuta ovvero al trasferimento di immobili di valore corrispondente, giusta il contenuto della scrittura del 7 marzo 1976.

A sostegno della domanda esponeva che dal primo matrimonio del padre, Vi.Ad., erano nati i germani A. ed O., e che il padre, a seguito della morte della prima moglie, si era risposato, generando altri due figli, L. e P..

Il padre era un imprenditore di successo, il quale nel 1973 aveva ceduto ad una multinazionale la propria azienda, ritirandosi con un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare. Tuttavia in vita aveva sempre manifestato una predilezione per il figlio Oreste che aveva gratificato nel corso degli anni con numerose liberalità.

Consapevole di tale trattamento preferenziale, V.O. aveva indirizzato alla attrice una missiva recante la data del 7 marzo 1976 nella quale dava atto che l’acquisto dell’immobile in (OMISSIS), risalente al 24/2/1967, era avvenuto con denaro interamente fornito dal padre e che la cessione dell’azienda paterna ” Sugherificio O. V. di Adriano V. ” era stata effettuata il 10 gennaio 1975, senza il versamento di alcun corrispettivo in favore del genitore.

Poichè era suo intento non arrecare pregiudizio alla sorella, con la missiva in oggetto si impegnava a riconoscerle, al momento dell’apertura della successione paterna, un importo, in contanti o immobili, tale da eguagliare le quote dei due fratelli nella successione paterna, precisandosi che l’appartamento di via (OMISSIS), anche se non più presente nel suo patrimonio alla data di apertura della successione, sarebbe stato valutato al valore di mercato di quel momento futuro, mentre quanto all’azienda si specificava che il reale valore era pari, alla data della cessione a Lire 300.000.000, e che si sarebbe considerato tale valore effettivo, rivalutato alla data della morte del padre, secondo gli indici di rivalutazione monetaria.

Peraltro tale impegno era stato sottoscritto per adesione anche dalla cognata, che si era impegnata per parte sua, all’osservanza degli obblighi in tal modo assunti dal marito.

Il 2 febbraio 2004 si era aperta la successione di Vi.Ad., la quale era stata regolata con il testamento pubblico del 23 dicembre 1999, mediante il quale, era stata attribuita la quota disponibile del suo patrimonio ai soli A., L. e P., affermandosi espressamente che aveva dato in vita al figlio O. molto di più rispetto a quanto dato agli altri figli.

Pertanto, previa qualificazione della detta missiva quale contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c., ed escluso che la stessa potesse configurarsi quale patto successorio vietato ex art. 458 c.c., previa ricostruzione delle attribuzioni paterne sia in favore dell’attrice che del convenuto, riteneva che in virtù della stessa avesse diritto ad una somma pari ad Euro 3.933.161,00.

Si costituivano i convenuti che si opponevano all’accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare che la scrittura invocata dall’attrice andava ricondotta nel novero delle promesse unilaterali, improduttive di effetti obbligatori, in quanto emessa al di fuori dei casi previsti dall’art. 1987 c.c. In subordine deducevano che si trattava di un patto successorio vietato.

All’esito dell’istruttoria di natura esclusivamente documentale, il Tribunale con la sentenza n. 3291 del 12 marzo 2008, rigettava la domanda.

Sosteneva che accanto alla premessa rappresentata dalla volontà di compiere la ricognizione di due donazioni indirette in favore del convenuto, la causa del negozio non era quella di non arrecare pregiudizio alla sorella, trattandosi al più di un motivo dell’atto, quanto quella di assicurare il pareggio tra la misura della partecipazione dei due fratelli nella successione paterna, a prescindere anche da una diversa manifestazione di volontà dell’ereditando (come peraltro accaduto nella fattispecie).

La missiva intendeva quindi offrire una disciplina di dettaglio delle modalità e dell’oggetto della collazione delle donazioni, e quindi non prevedeva l’assunzione di una vera e propria obbligazione, quanto l’assunzione dell’impegno di collazionare due donazioni ricevute in vita dal de cuius ex art. 809 c.c., ed in vista della futura successione del genitore.

Per l’effetto la scrittura andava ricondotta nel novero dei patti successori sanzionati con la nullità dell’art. 458 c.c. In ogni caso, anche ad escludere tale qualificazione giuridica, la scrittura non avrebbe mai potuto fondare un’obbligazione di pagamento del convenuto in favore dell’attrice, trattandosi di una ricognizione confessoria da far valere nel quadro di un procedimento avente ad oggetto la ricostruzione dell’asse ereditario di Vi.Ad., l’eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie o inter vivos lesive dei diritti dei legittimari, ed infine lo scioglimento della comunione ereditaria.

A seguito di appello proposta da V.A., con il quale si contestava la qualificazione della scrittura in termini di patto successorio vietato, riproponendosi per il resto la tesi circa la vincolatività ed immediata precettività dell’impegno scaturente dalla detta missiva, nella resistenza degli appellati, la Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 839 del 29 marzo 2011, rigettava l’appello confermando la sentenza gravata, sebbene sulla base di una motivazione in parte difforme.

Ed, infatti, escludeva che la stessa contenesse un patto successorio vietato, ed in particolare, come invece opinato dal Tribunale, un patto successorio dispositivo, in quanto non attribuiva alcun bene, e tanto meno dei beni facenti parte dell’asse ereditario paterno, limitandosi a riconoscere il carattere effettivo di due donazioni apparentemente costituenti degli atti a titolo oneroso, ma in vista della collazione tra i due germani.

Tuttavia andava escluso che la lettera fosse un contratto con obbligazioni del solo preponente ovvero una promessa unilaterale, in quanto, premesso che la caratteristica del contratto è quella di costituire, estinguere o modificare un rapporto giuridico di carattere patrimoniale, la missiva non aveva efficacia costitutiva, ma ricognitiva di quello che è del resto l’obbligo della collazione delle donazioni, così come posto dall’art. 737 c.c. e ss..

L’efficacia dell’atto appariva però destinata a dispiegarsi solo nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la ricostruzione dell’asse paterno e di divisione, ma si trattava di un giudizio diverso da quello intentato dall’attrice, così come peraltro opinato già dal giudice di prime cure.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.A. sulla base di un unico articolato motivo illustrato anche con memorie ex art. 378 c.p.c..

V.O. e S.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, articolato in più punti si censura la sentenza della Corte d’Appello di Milano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In primo luogo si deduce la violazione delle disposizioni in materia di interpretazione del contratto, laddove la sentenza ha escluso l’esistenza di un’obbligazione a carico dei convenuti, malgrado la presenza di inequivoche espressioni letterali usate dal V. nella redazione della missiva del 7 marzo 1976.

In particolare si sarebbe dato rilievo solo alla prima parte dello scritto, effettivamente ricognitiva dell’esistenza di alcune donazioni indirette in favore dell’autore della lettera, trascurandosi quanto poi affermato nella seconda parte, laddove il resistente si obbligava incondizionatamente, perchè non intendeva arrecare pregiudizio alla sorella, a versarle, al momento dell’apertura della successione del padre, in contanti o in immobili, un importo tale da eguagliare le due quote sulla successione paterna.

Tale obbligazione era stata altresì assunta anche dalla moglie del dichiarante.

Ebbene la conclusione alla quale è pervenuta la Corte milanese contravverrebbe evidentemente alle regole di interpretazione del contratto, tradendo il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nell’atto.

Nel secondo punto in cui si articola il motivo, si denunzia l’omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato efficacia costitutiva di rapporti giuridici patrimoniali alla missiva, senza specificare le ragioni del proprio convincimento, a fronte di espressioni letterali di carattere chiaro ed inequivoco.

Con il terzo punto del motivo si lamenta la violazione dell’art. 737 c.c. e ss. laddove si è affermato che la scrittura avrebbe carattere ricognitivo della disciplina legale della collazione, trascurandosi che, a fronte di una successione che coinvolgeva quattro figli del de cuius, la scrittura aveva ad oggetto i soli rapporti tra O. ed A., sebbene tutti i fratelli fossero interessati alla collazione.

Inoltre gli impegni che si assumeva O. con la missiva avevano un contenuto ben diverso da quello scaturente dall’applicazione della disciplina del codice in tema di collazione, essendosi fatto riferimento, quanto alla stima dei beni donati a criteri difformi da quelli legali.

Con il quarto punto del motivo di ricorso, si lamenta l’omessa ovvero insufficiente motivazione della decisione gravata laddove ha escluso la ricorrenza sia del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, sia della promessa unilaterale ex art. 1987 c.c. Nel caso in esame la dichiarazione di cui si controverte prevedeva obbligazioni a carico del solo O., ed aveva una causa lecita ed un oggetto determinato ovvero determinabile, sulla base di criteri dettagliatamente enunciati, ed era dotata di una forma sufficiente, dovendosi escludere che la stessa possa configurarsi alla stregua di una donazione, essendo giustificata non dallo spirito di liberalità, ma dalla diversa causale di evitare un pregiudizio alla sorella. Inoltre anche a voler escludere che si tratti di una fattispecie riconducibile alla previsione di cui all’art. 1333 c.c., potrebbe legittimamente farsi ricorso alla diversa previsione di cui all’art. 1987 c.c., trattandosi di una promessa di pagamento titolata.

Al fine di favorire la miglior comprensione della vicenda appare peraltro opportuno riportare il contenuto della scrittura oggetto del presente giudizio, redatta, come detto, in data 7 marzo 1976:

“Cara A., Sento l’obbligo di lealtà e sincerità nei tuoi confronti di precisarti e comunicarti quanto segue.

Io sottoscritto O. V., nato a (OMISSIS) ti scrivo dichiarandoti e confermandoti che l’immobile sito in Milano, Viale (OMISSIS) di cui al rogito in data 24-2-67 notaio Giovanni Ricci rep. 30134, è stato da me acquistato con denaro interamente erogatomi da nostro padre. Debbo anche confermarti e riconoscere che la cessione dell’atienda paterna denominata “Sugherificio O. V. di Vi.Ad.” nella scrittura privata in data 10 gennaio 1975 registrata a Milano il 2911/1975 al n. Al 03672 mod. 2 per Lire 3.221.300 di imposta di registro, è avvenuta senza che da parte mia venisse versato alcunchè a nostro padre, il quale ne ha fatto piena ed incondizionata donazione. L’immobile di Viale (OMISSIS) allora pagato Lire 130.000.000 (centotrentamilioni) è stato valutato nello scorso gennaio 1976 Lire 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) da un esperto di mia fiducia. Il valore dell’azienda, dichiarato nella scrittura privata sopra indicata in Lire 214.747.869, era all’epoca della scrittura stessa e cioè gennaio 1975, in verità e reale di Lire 300.000.000 (trecentomilioni) In conseguenza di ciò, mi obbligo incondizionatamente, poichè non intendo arrecarti pregiudizi, a versarti al momento dell’apertura della successione di nostro padre, in contanti o in immobili un importo tale da eguagliare la mia e la tua quota sulla successione paterna. Alo scopo resta sin d’ora stabilito che l’immobile di Viale (OMISSIS) verrà considerato al valore di mercato in quel momento, anche se tale stabile non sarà più nel mio patrimonio, cioè indipendentemente dal suo prezzo di acquisto o valore attuale.

Per l’azienda, invece, qualunque ne sia il valore in quel momento e qualunque sorta abbia avuto, compreso il trasferimento di proprietà o la cessazione, verrà solo, comunque ed in ogni caso in considerazione il valore effettivo del mio originario acquisto di Lire. 300.000.000 (trecentomilioni) rivalutato secondo gli indici di svalutazione monetaria, base gennaio 1975.

Milano (OMISSIS) In fede Firma.

Io sottoscritta A.S. nata a (OMISSIS), ho preso visione della suestesa dichiarazione di mio marito O. V. e confermo, per essere anche a mia personale conoscenza, la verità di quanto da lui dichiarato circa gli acquisti dello stabile di Milano viale (OMISSIS) e dell’azienda paterna, e mi impegno anche per mia parte all’osservanza degli obblighi da lui come sopra assunti.

Milano (OMISSIS) In fede Firma”.

Orbene ritiene in via preliminare che debba rilevarsi che la Corte d’Appello nella sentenza impugnata ha espressamente escluso che la scrittura dei qua violi la previsione di cui all’art. 458 c.c., e che tale conclusione non risulta essere stata oggetto di censura, mediante la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione da parte dei controricorrenti, di guisa che la affermazione circa la validità della scrittura in oggetto non appare più suscettibile di essere rivisitata in questa sede (e ciò sebbene ad avviso del Collegio si presentino evidenti i profili dell’atto che ne permettono la riconduzione della fattispecie ad un’ipotesi di patto successorio dispositivo, venendosi appunto a disporre delle modalità di operatività delle regole divisionali in relazione ad una futura successione).

In primo luogo devono essere disattese anche le doglianze vertenti sulla violazione delle regole ermeneutiche ad opera della Corte distrettuale, in quanto a che a voler soprassedere alla genericità della denunzia di violazione di legge, mancando una precisa identificazione dei criteri di interpretazione legali violati, la doglianza si risolve in sostanza nella sollecitazione ad una diversa interpretazione rispetto a quella cui è pervenuta la corte di merito.

Va in proposito osservato come costituisca principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss., e sulla (in) coerenza e (il)logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

In tale prospettiva va confermata la correttezza delle conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata che accanto ad una dichiarazione ricognitiva dell’esistenza di due donazioni effettuate in favore del convenuto, ha poi attribuito alla restante parte della scrittura l’idoneità a disciplinare le modalità attraverso le quali doveva poi funzionare la collazione delle donazioni in sede divisionale.

Trattasi di un’interpretazione resa assolutamente plausibile dal testo della scrittura e che non può essere tacciata di irrazionalità ovvero di incongruenza logico giuridica.

Ed, invero, ferma restando la conclusione circa la necessità di poter far valere la scrittura solo nell’ambito di un giudizio divisionale ovvero in sede di scioglimento convenzionale della comunione, e se è altrettanto vero che la stessa mira a dettare una disciplina della collazione in parte difforme rispetto a quanto previsto dal codice civile (e ciò sia per quanto concerne l’efficacia soggettiva dell’atto, i cui effetti sono limitati solo a due dei fratelli V., che per quanto attiene alla portata oggettiva, incidendo l’atto sui criteri di determinazione del valore delle donazioni da collazionare), in ogni caso alla stessa andrebbe riconosciuto valore modificativo del rapporto giuridico che la collazione crea tra i coeredi, direttamente discendente dalla volontà della legge, dovendo in tal senso correggersi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe escluso del tutto valore negoziale all’atto.

In tale prospettiva devono quindi essere lette le affermazioni realmente poste a fondamento della sentenza impugnata, la quale riprendendo quanto già sostenuto dal Tribunale, evidenzia come la scrittura de qua sia inidonea a produrre effetti autonomi al di fuori della divisione del patrimonio, come invece vorrebbe la ricorrente, implicitamente però annettendo alla stessa determinati effetti, anche in parte derogatori della disciplina legale in tema di collazione, in sede divisionale.

In tale ottica interpretativa, che il Collegio reputa di condividere, devono essere valorizzate alcune delle espressioni rinvenibili nella scrittura ed in particolare, oltre al riferimento al momento dell’apertura della successione per la produzione degli effetti della scrittura, soprattutto la circostanza che l’esigenza di riequilibrio delle quote di A. ed O. va assicurata in relazione non al valore delle donazioni in precedenza considerate, ma all’ammontare della quota sulla successione paterna.

E’ evidente che la determinazione di tale quota, anche in ragione dell’operatività della collazione, non solo per le donazioni ricevute in vita dagli odierni contendenti, ma anche per quelle conseguite dagli altri due fratelli unilaterali, e dovendosi anche tenere conto, come peraltro accaduto nella fattispecie, di un’eventuale volontà testamentaria derogatoria rispetto alle regole della successione legittima, non può che essere determinata nell’ambito di un giudizio di divisione ereditario, ovvero, ove le parti concordino, in sede di divisione convenzionale, occorrendo in tale ipotesi tenere conto degli effetti che discendono dall’impegno preso dal resistente.

Sempre in tale ottica non appare pertinente rispetto alla vicenda in esame quanto di recente affermato da questa Corte con la sentenza n. 24291/2015, con la quale si è affermato che l’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione “mortis causa” del genitore, posto che nella specie le parti si erano limitate a determinare il conguaglio che l’opponente assumeva dovuto a favore della sorella in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati, che la madre aveva loro trasferito in vita e non certo per il tempo della (futura) successione, di guisa che appare del tutto fuori luogo anche il riferimento alla regolamentazione di diritti che sarebbero loro derivanti per effetto della successione mortis causa alla madre.

Ma nella fattispecie ivi esaminata la perequazione era parametrata al valore delle donazioni ricevute in vita, ma non anche, come invece previsto nel caso di specie, al valore della quota successoria, la cui determinazione è esposta ad una serie di variabili ed il cui accertamento non può che svolgersi nell’ambito di un giudizio divisionale, occorrendo tenere conto, in ragione del coinvolgimento anche di altri fratelli unilaterali e della possibile operatività della collazione, dell’esistenza di donazioni ricevute anche dagli altri coeredi. In tal senso, deve condividersi la conclusione già raggiunta dal Tribunale secondo cui la causa del negozio non può essere individuata nell’esigenza di non pregiudicare la sorella, quanto piuttosto in quella di assicurare una parità di trattamento tra i fratelli in sede successoria, che è appunto lo scopo che la giurisprudenza ormai tradizionalmente assegna all’istituto della collazione (Cass. n. 15131/2005; Cass. n. 21896/2004), sebbene con la previsione di alcune regole, parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina legale, ma ritenute funzionali a quello che deve ritenersi essere solo un motivo dell’atto, e cioè di non determinare un pregiudizio per la ricorrente.

La qualificazione dell’accordo quale inteso a disciplinare l’operatività della collazione, nei rapporti tra i due germani V. e limitatamente alle liberalità non donative oggetto della dichiarazione contra se di O., conforta la correttezza della conclusione secondo cui la scrittura non può produrre effetti al di fuori della divisione.

In tal senso, si veda Cass. n. 10478/2015 che ha appunto ribadito che la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicchè non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento (conf. Cass. n. 18054/2004).

Ne consegue che se la ratio e lo scopo dell’accordo era quello di disciplinare in via anticipata le modalità della collazione ed in vista dell’esigenza di assicurare un’identità tra le quote successorie dei germani V., appare ineccepibile la conclusione della sentenza gravata che ha appunto escluso la possibilità di poter azionare gli effetti della scrittura senza la contestuale proposizione della domanda di divisione.

Nè la conclusione alla quale si ritiene di aderire risulta contrastata dal fatto che nella scrittura si preveda l’assunzione di un obbligo da parte di O., in quanto questa Corte ha già affermato che (cfr. Cass. 1 febbraio 1995 n. 1159) che essendo la collazione ereditaria, in entrambe le forme previste dalla legge (in natura o per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, di guisa che, nei reciproci rapporti fra determinati coeredi, siano assicurati, in senso relativo, l’equilibrio e la parità di trattamento, per non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (Cass. 31 marzo 1990 n. 2630), per effetto della stessa sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione l’obbligo della collazione.

La previsione dell’obbligo incondizionato assunto da parte del resistente di assicurare il riequilibrio delle quote, sebbene con le particolari modalità previste nella scrittura, quanto alla stima dei beni e quanto alla possibilità di soddisfacimento dell’eventuale diritto al riequilibrio della quota della sorella, rispecchia fedelmente quelle che sono le caratteristiche dell’istituto della collazione come sopra delineate, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, deponendo pertanto per l’infondatezza delle censure della ricorrente.

L’inscindibilità della collazione dalla divisione, e la qualificazione della scrittura de qua in termini di negozio inteso a disciplinare gli effetti della collazione, sebbene in senso esclusivamente favorevole per la ricorrente (conclusione questa che la renderebbe in tal modo compatibile con la sostenuta qualificazione ad opera della ricorrente in termini di contratto con obbligazioni del solo proponente, ma senza che da tale qualificazione possa trarsi la conseguenza della azionabilità delle obbligazioni nascenti dall’atto de quo al di fuori della divisione), induce quindi ad attribuire alla stessa un’efficacia endodivisionale.

Nè appare possibile, onde contrastare tale conclusione invocare la natura inderogabile della norme in tema di collazione, potendosi a tal fine richiamare quanto già affermato da questa Corte nella sentenza del 2 gennaio 1997 n. 1, laddove si è ammessa la facoltà per il testatore di imporre la collazione anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore.

E’ pur vero che la pronuncia de qua si è occupata specificamente della possibilità per il testatore di derogare alle norme in tema di collazione, ma una volta ritenuta non più sindacabile la riconducibilità dell’accordo in esame alla previsione di cui all’art. 458 c.c., deve ritenersi che la deroga sia possibile anche per i futuri coeredi (e pur ribadendosi sul punto le riserve circa la soluzione della Corte distrettuale in punto di applicazione del divieto dei patti successori).

Inoltre, se l’autonomia dei condividenti può spingersi sino al punto di regolare la divisione secondo le regole della successione ab intestato, trascurando la contraria volontà testamentaria del de cuius (e ciò senza che tale scelta incida sulla diversa questione della natura testata o intestata della delazione, che è invece materia sottratta all’autonomia negoziale dei chiamati), essendosi riconosciuta la validità dell’accordo tra coeredi con il quale si rinunzia a far valere il testamento (cfr. in tal senso Cass. n. 5666/1988; Cass. n. 12685/2014, ed ancor prima, Cass. n. 38/1964 e Cass. n. 697/1983), appare del pari possibile sostenere che la volontà delle parti si esprima al fine ben più limitato di incidere sulle modalità operative della collazione.

Le considerazioni che precedono evidenziano quindi l’infondatezza di tutti i rilievi sollevati dalla ricorrente e la sentenza deve essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore delle controparti delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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